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05/02/2012 13.54.27
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Tassa rifiuti: Il Pasticcio della Campania - Rassegna stampa Giustizia Amministrativa - 27 gennaio 2012 - art. ItaliaOggi -
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Tassa rifiuti: il Pasticcio della Campania: La presa di coscienza di alcuni ostacoli normativi con segnalazione ai rappresentanti dell’Anci Campania (sindaco Cuomo) ha già determinato un primo risultato. La Camera ha reintrodotto la gestione della Tarsu da parte dei Comuni per l’anno 2012. La decisione finale ora spetta al Senato.Cliccando a sx La rassegna stampa di Giustizia Amministrativa art. di ItaliaOggi e cliccando a dx il disegno di legge n° S 3124 di conversione del mille proroghe DL 216 art. 13 comma 5 modificato(nuovo testo pagine dispari leggansi in particolare pagg. 45/47)
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04/02/2012 08.56.40
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Il Tar Lazio sentenza n° 07481/2011 Reg. Prov. Coll. Del 21/9/2011 ha ribadito che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti nel rispetto delle regole di trasparenza, partecipazione, pubblicità e previa verifica preventiva al procedimento dell’assenza nei ruoli dell’Amministrazione, di professionalità idonee.
La corretta procedura da attuare secondo il Tar impone
- di rendere preventivamente pubbliche le posizioni dirigenziali vacanti ed i titoli ed i requisiti necessari per ricoprirle;
- assumere iniziative atte a consentire ai dirigenti interni di valutare la propria situazione ed, eventualmente, di manifestare la propria disponibilità all’assegnazione dell’incarico
- operare una adeguata comparazione tra l’interesse pubblico all’assegnazione dell’incarico dirigenziale, da attribuire a soggetto esterno all’Amministrazione, e gli altri interessi e posizioni giuridiche configgenti con il primo (aspetto economico e risparmio) secondo un chiaro percorso logico – giuridico.
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01/02/2012 17.20.09
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Il DL. 24/01/2012 , n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” all’art.35 “Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica”, comma 8, stabilisce che fino al 31 dicembre 2014 ritorna in vigore il regime di tesoreria unica con deposito delle eccedenze di cassa dei tesorieri comunali in contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato.
I suddetti tesorieri hanno di tempo fino al 29 febbraio 2012 per versare il primo 50% delle disponibilità liquide del sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012.
i contratti di tesoreria in vita alla data di entrata in vigore del decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto. Risultato: Un po’ di ossigeno alle casse statali ma i Comuni sono costretti ad usare le maschere
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30/01/2012 16.08.38
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Dopo l’interessante incontro del 12 gennaio 2012 presso l’Amministrazione Provinciale di Napoli, si è tenuta una nuova riunione spontanea dei responsabili finanziari e giuridici di alcuni Comuni della Campania ospitati dal Comune di Pomigliano d’Arco Giovedì 26 gennaio u.s.. Questa volta si è discusso di Imu, Tarsu, gestione rifiuti in Campania, dell’abrogazione dell’art. 1 del DL 93 convertito in L. 126/2008 comma 7 che restituisce poteri impositivi ai comuni in termini tributari, del ritorno della tesoreria unica disposto dall’art. 35 del DL n° 1/2012 cosiddetto Decreto Liberalizzazioni, della circolare Ifel etc. La discussione serrata sui tanti problemi gestionali ed il confronto e lo scambio di esperienza ha animato il dibattito cosicché si è giunti alla conclusione della seduta senza poter analizzare ulteriori argomenti segnalati.
Il gruppo spontaneo di lavoro ha deciso all’unanimità di aggiornarsi a febbraio ospiti della città di Torre del Greco per discutere soprattutto di patto di stabilità regionalizzato e possibili misure da attivare.
La presa di coscienza di alcuni ostacoli normativi con segnalazione ai rappresentanti all’Anci Campania (Presidente Regionale Cuomo) ha già determinato un primo risultato. La Camera ha reintrodotto la gestione della Tarsu da parte dei Comuni per l’anno 2012. La decisione finale ora spetta al Senato.
Cliccando a dx === > > il verbale di riunione del 26 gennaio .
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22/01/2012 22.24.22
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Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani A.C. 4661
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Scheda del Servizio Studi del Dipartimento dell'Ambiente per la Camera dei Deputati - Dossier di Documentazione .
Eppure dalla scheda in Link la Camera dei Deputati ha una conoscenza piuttosto completa per decidere serenamente le sorti dei comuni campani AC 4661.
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21/01/2012 09.24.31
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Dopo l’interessante incontro del 12 gennaio caratterizzato da un elevato confronto professionale sui temi gestionali che assillano gli enti locali, continuano le riunioni spontanee dei responsabili finanziari e giuridici di alcuni Comuni della Campania che
si riuniranno a breve presso il Comune di Pomigliano d’Arco.
Come già stabilito nell’ultima riunione questa volta si discuterà di entrate tributarie non riscosse ed il problema della proroga della comunicazione degli Agenti della riscossione sull'inesigibilità delle somme, il cui carico una volta decorsi i termini è automaticamente discaricato. Si farà anche il punto sulla gestione dei rifiuti e la confusa normativa speciale campana che non ha prorogato con il DL 216/2011 anche la gestione della tassa. Sono stati invitati all’incontro la Sapna ed Equitalia per un confronto sulle tante questioni irrisolte dalla norma.
Vale la pena di ricordare che allo stato i comuni sono tenuti a deliberare le tariffe dopo la formale conoscenza dei costi provinciali ed a comunicarle alle società provinciali che formeranno il ruolo per il pagamento dei cittadini e ristoreranno i costi sostenuti dai Comuni per la gestione dei rifiuti. In caso di errata tassazione, i cittadini si dovranno rivolgere alle predette società senza però che le stesse abbiano la podestà per concedere gli sgravi.
Ma in accoglimento delle sollecitazioni dei Comuni formalizzate dall’Anci Campania, la Commissione Ambiente della Camera in data 18 gennaio u.s. esaminando il milleproroghe ha espresso parere favorevole a correggere il testo della proroga restituendo ai Comuni la gestione della tassa rifiuti.
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20/01/2012 22.59.59
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Documento unico di regolarità contributiva (Durc): non è autocertificabile
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Attività Ispettive ha diramato in data 16 gennaio 2012 la direttiva prot 37/0000619/MA007.A001 diretta anche all'Anci con la quale ha specificato che la norma riferita alla disciplina dei certificati nei rapporti privati L. 183/2011 riguarda "stati, qualità personali e fatti" che non possono riguardare il Durc che è un documento di un Organismo Tecnico e quindi non sostituibile con una autodichiarazione benchè resti impregiudicata la possibilità per la P.A. di vagliarne i contenuti attraverso le stesse modalità previste per le autocertificazioni. Cliccare a <<=== sx per leggere la circolare ministeriale
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19/01/2012 22.38.10
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Una Associazione Sportiva ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tar con la quale in parte è stata pronunciata declaratoria di improcedibilità e di inammissibilità ed in parte è stato respinto il ricorso proposto contro i provvedimenti del Comune di intimazione di rilascio della struttura sportiva nonché di pagamento di arretrati, di sgombero e di emanazione di avviso pubblico per l’affidamento in concessione dell'impianto.
Osserva il Collegio che il T.A.R. ha, condivisibilmente, al riguardo ritenuto che secondo la prevalente giurisprudenza, il rinnovo di una concessione può essere legittimamente disposto bandendo una gara per l’individuazione del concessionario cui assegnare il bene, essendo le pubbliche amministrazioni assoggettate all'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini dell'individuazione del soggetto contraente; inoltre che da tali acquisizioni giurisprudenziali non può ritenersi estranea la materia della concessione dei beni pubblici, in applicazione dei principi discendenti dall'art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, con attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti.
Inoltre in applicazione del principio del “favor partecipationis”, particolari requisiti di capacità tecnica e finanziaria possono essere pretesi solo se necessari (il che non ricorre nel caso di specie, in cui deve essere affidata la semplice gestione di un impianto sportivo, che non necessita, per comune conoscenza, di particolari capacità tecniche o finanziarie).
È infine incensurabile la scelta di attribuire l’affidamento unicamente in base al prezzo: nella discrezionalità di cui gode la stazione appaltante nella scelta tra il criterio del prezzo e quello dell’offerta più vantaggiosa, appare condivisibile la tesi che non sussistono gli elementi che, ex art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, avrebbero consigliato il ricorso all’opzione per la scelta del criterio dell’offerta più vantaggiosa.
Consiglio di Stato, sez. V, 21/11/2011 n. 6132 del 21 novembre 2011
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18/01/2012 20.46.44
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Insidie e trabocchetti - obbligo del Comune e violazione del compito previsto a suo carico dall’art. 14, c. 1, lett. b), del d. lgs. n. 285/92 – Ricovero dei Cani Randagi a carico del fondo multe art 208 - Corte dei Conti del Lazio par 142/2011
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Il fondo delle multe per violazioni al codice della strada può essere utilizzato per ricoverare i cani randagi. Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ( Sez. III civ., sent. n. 10190 del 28 aprile 2010), si è espressa favorevolmente circa la destinazione delle risorse art. 208 alla copertura di spese orientate a rendere effettivamente operante il principio del perseguimento della sicurezza stradale.
Secondo la Corte dei Conti Sezione di Controllo del Lazio, il Comune ha l’obbligo ineludibile di garantire la sicurezza delle strade di sua spettanza. Ergo, di fronte ad una situazione emergenziale denunziata come attuale deve impostare la propria azione amministrativa in modo tale da eliminare o contenere le cause del contenzioso, garantendo, tra l’altro, un’efficiente tenuta del manto stradale e della carreggiata, programmando un piano straordinario di manutenzione viaria; attingendo non solo alle risorse disponibili che derivano dagli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme della circolazione stradale; predisponendo turni di servizio della Polizia Municipale idonei a sorvegliare i tratti pericolosi e a limitare la velocità dei veicoli nelle zone di possibile impatto e, non da ultimo, predisponendo idonea segnalazione visiva che preavvisi gli utenti dell’esistenza di una situazione di pericolo per la circolazione stradale.
Viceversa ritiene che la non assunzione di misure idonee alla eliminazione tempestiva di tale ipotesi di intralcio, che abbassa certamente il grado di utilizzo in sicurezza della strada, costituisca per l’ente proprietario di essa violazione del compito previsto a suo carico dall’art. 14, c. 1, lett. b), del più volte richiamato d. lgs. n. 285/92 e s.m.i..
Ne consegue che, se la custodia dei cani randagi rientra nella competenza dell’Ente Comune, costituendo l’unica misura consentita dalla legislazione vigente in grado di ovviare con efficacia al pericolo che la loro presenza causa alla circolazione, non sembrano esserci ostacoli a una interpretazione evolutiva dell’art. 208 del d. lgs. n. 285/92 «miglioramento della circolazione sulle strade».
Nulla osta, quindi, a che la custodia dei cani randagi venga in tutto o in parte sostenuta dal bilancio comunale utilizzando risorse finanziarie destinate a soddisfare le finalità previste dall’art. 208 del d. lgs che vanno lette in senso evolutivo e, comunque, nel senso in cui il costo del rimedio approntato dalla legge (eliminazione del pericolo/dell’insidia) può trovare una fonte di finanziamento anche nelle risorse finanziarie suindicate.
(Cdc sez reg contr. Lazio Delib. n. 142/2011/PAR del 21 dicembre 2011)
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15/01/2012 19.03.47
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Occhio agli affidamenti in house e procedure speciali:
Conferiti nuovi poteri all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi nel caso che le P.A. determinino distorsioni della concorrenza.
Infatti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è stata anche legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. Essa, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del parere, l'Autorità può ricorrere all’A.G., tramite l'Avvocatura dello Stato, nei successivi trenta giorni secondo la speciale disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
(Art. 35 del D.L. 6 dic. 2011, n. 201 conv. in legge n. 214, il 22 dic. 2011)
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14/01/2012 00.03.29
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Si è tenuto giovedì 12 gennaio 2012 presso la Sala Giunta dell'Amministrazione Provinciale di Napoli un incontro spontaneo di diversi esperti finanziari e giuridici per esaminare le possibili tecniche che diano respiro e pareggio ai bilanci 2012 in presenza della grave crisi finanziaria e la rigorosa austerity governativa. Cliccando a dx il verbale di riunione ed il registro presenze dei convenuti. ====>> %
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10/01/2012 23.26.05
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La consapevolezza degli effetti devastanti dell'attuale crisi economica nazionale/europea/mondiale sulle attività e sulle programmazioni delle istituzioni locali, in particolare dei Comuni e delle famiglie impone una attenta riflessione sui servizi da erogare.
Bilanci di previsione 2012, caratterizzati da molte incertezze, notevoli scarsezze di risorse e previsioni normative da approfondire e capire.
Nelle prossime ore si riunisce, nel capoluogo campano, spontaneamente un ristretto gruppo di esperti economici e giuridici di Comuni e Province per discutere e definire i possibili percorsi da seguire finalizzati al reperimento di risorse limitando, ove possibile, il prelievo dai soliti contribuenti e valutando economie di spesa attraverso l’ottimizzazione delle procedure, se del caso, anche ricorrendo a gestioni in forma associata di interventi e servizi. L'esito del confronto sarà segnalato agli addetti ai lavori su questo sito non appena possibile.
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02/01/2012 22.41.32
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Se fosse confermata la norma, i Comuni Campani dovrebbero gestire di fatto i rifiuti anticipandone i costi mentre le Province incasserebbero gli oneri dall’utenza.
il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 Art. 13 “Proroga di termini in materia ambientale” ha prorogato al 31 dicembre 2012 il solo termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 ma non anche, come per gli anni precedenti, i commi 5 bis e 5 ter del suddetto articolo.
Non risulta prorogata quindi la competenza del Comune - in via provvisoria e sperimentale - a calcolare la TARSU e la TIA sulla base dei due distinti costi: uno elaborato dalle province ed uno elaborato dai comuni per gli oneri di cui al comma 2-ter dell’art. 11 del dl 195/2010 convertito in legge 26/2010.
Confermatissimo invece il comma 5-quater che fa decorrere dal 1° gennaio 2012, nella Regione Campania, la competenza delle società provinciali, per le funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In attesa delle modifiche introdotte dalla Res e dal Federalismo Comunale e se non saranno apportate modifiche in sede di conversione al dl 216/2011 le Province Campane si approprieranno per il 2012 della tassa rifiuti comunale procurando gravi disagi e rischi agli equilibri finanziari e del Patto di Stabilità dei Comuni mentre per gli enti medi o piccoli occorrerebbe correggere gli attuali parametri di predissesto.
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26/12/2011 17.37.17
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Il termine di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 dall’art. 24 del decreto milleproroghe 2012 del 23 dicembre 2011 in corso di pubblicazione sulla G.U
La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni anche tenuto conto che i servizi pubblici locali, conseguentemente agli esiti referendari di giugno 2011 e della successiva introduzione dell’art. 4 del D.L. 138/2011, potrebbero subire delle criticità nelle procedure di affidamento.
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26/12/2011 17.07.53
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In attesa che sia pubblicato sulla G.U.il decreto milleproroghe per l’anno 2012 approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre u.s. l’art. 26 del citato decreto proroga al 31 dicembre 2012 il termine di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto- legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
n sostanza i Comuni della Regione Campania continueranno ad esercitare le funzioni in materia di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata – Le funzioni, attribuite alle Province della Regione Campania dal Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, sono strettamente connesse a quelle in materia tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che, per mezzo dell’istituzione del nuovo tributo comunale unico sui “Rifiuti e Servizi” previsto all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, ritornano ad essere incardinate in capo ai Comuni dal 2013 –
così stabilito dall'art 26 del DL Milleproroghe del 23 dicembre 2011 in corso di pubblicazione
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18/12/2011 08.32.59
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SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici): a decorrere dal 1° gennaio 2012 le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2011 n° 57246 G.U. n° 286 del 9 dic 2011. Le comunità montane, le comunità isolane e gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuati nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dal DM.
Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.
Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia
Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente
Ciascun ente locale accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti e alle elaborazioni prodotte anche sulla base delle richieste delle associazioni degli enti. Le modalità tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet http://www.siope.tesoro.it.
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17/12/2011 17.05.52
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Per gli effetti dell’art.12 del D.L. N. 201 del 06/12/2011 in corso di conversione in legge, le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici ed è fatto obbligo alle stesse P.A. di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei.
I pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di 500 euro.
Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate.
Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente con apposita convenzione tra Mef e Abi
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17/12/2011 09.15.47
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L'art. 12, comma 12-ter, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che i requisiti per il pensionamento siano incrementati in misura pari all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento, e che in sede di prima applicazione tale aggiornamento non possa in ogni caso superare i tre mesi
Con nota n. SP/1434.11 del 25 novembre 2011, l’Istat ha comunicato che la variazione della speranza di vita all'età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è pari a 0,4 anni; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,48 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 5 mesi
In forza di tanto il Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto 6/12/2011 pubblicato in Guri n° 289/2011 stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono incrementati di tre mesi (valore minimo in sede di 1° applicazione della norma) e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità.
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08/12/2011 20.07.50
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Modifiche all’addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche - decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 - c’è di tempo fino al 20 dicembre - comma 16 dell’art. 13 del DL n° 201 del 6/12/2011:
Con decorrenza dall'anno 2012 non si applica più la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. A tale proposito per gli effetti del comma 16 dell’art. 13 del DL n° 201 del 6/12/2011 “decreto Monti” che ha modificato l'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento (modificando il precedente termine stabilito al 31 dicembre di ogni anno)
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20/11/2011 23.27.49
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L'esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), spetta a condizione che gli immobili appartenenti ai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), - siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nella richiamata L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), (attività di religione o di culto, cioè dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana
A tale proposito la Corte di Cassazione specifica che "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è un onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino "a priori" il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale"
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n. 23314/11 del 9/11/11
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13/11/2011 17.23.08
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Legge di stabilità 2012 in corso di pubblicazione: Le “grandi opere” escono fuori dal patto di stabilità (art.31) ma nel caso che il rispetto del patto sia artificioso, la Cdc accerta e quindi irroga sanzioni ad Amministratori e Responsabile di Ragioneria
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Per gli effetti del comma 9 dell’art. 31 della legge di stabilità 2012 e relativi rinvii al comma 5 dell’art. 5 del DL 343/2001 – legge 40 che a sua volta rinvia all’art. 5 della legge 225/1992, dal 2012 le grandi opere dichiarate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono escluse dal patto di stabilità interno mentre per gli effetti dei successivi commi 30 e 31 i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli e nel caso che il rispetto del patto sia artificiosamente conseguito la Cdc accerta e quindi irroga sanzioni fino a 10 mensilità di indennità agli amministratori comunali e tre stipendi al responsabile del servizio economico finanziario.
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12/11/2011 09.39.00
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Salario Accessorio dei Comuni: è contingentato secondo le regole finanziarie ma non tutte le voci devono essere computate nel calcolo dei limiti. Cdc sezione di controllo per il Piemonte parere 127 del 21 ottobre 2011.
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La Corte dei Conti Sezione di Controllo del Piemonte nel ricostruire la più volte variata normativa di contenimento delle spese del personale, detta interessanti principi e criteri da seguire per la quantificazione dei contingentati fondi decentrati.
Infatti l’art. 1, comma 557 della legge n. 266/2006 in vigore, impone agli enti sottoposti al patto di stabilità interno la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, nonché il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. La Corte dei Conti di Torino Sezione Controllo (par. n. 14/2011), già aveva chiarito che alcune voci non devono essere computate, per il rispetto dei vincoli finanziari, alla spesa di personale, previste dal comma 557 in ordine alla definizione stessa della categoria contabile di “spesa per il personale” (del. n. 16/SEZAUT/2009/QMIG). In essa va ricompresa, non in termini puramente formali e nominalistici, qualsivoglia somma pagata al dipendente - bensì in chiave sostanziale, facendo riferimento sia alla natura della specifica voce di spesa, sia all’impatto che essa può avere sulla gestione finanziaria.
Le voci di spesa in parola, afferma la Cdc di Torino, devono essere invece computate nella spesa di personale per verificare l’osservanza del vincolo di cui al vigente art. 14, comma 9, del D. L. n. 78/2010. Come precisato dalle Sezioni Riunite della Cdc (cfr. del. n. 27/2011), “al fine di verificare il rispetto dei parametri d’incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, l’aggregato spese di personale può essere direttamente riferito a quello già impiegato per l’applicazione del comma 557, come descritto nelle linee guida al bilancio di previsione per il 2010, ma è necessario operare un correttivo, per ristabilire l’equilibrio del confronto con l’insieme della spesa corrente. In tale prospettiva vanno incluse nell’aggregato “spesa del personale” le voci escluse ai fini dell’applicazione del comma 557”. Con riferimento al vincolo di cui all’art. 14, comma 9, sopra citato, si è sostenuto, infatti - trattandosi (a differenza di quanto previsto al comma 557), non di un obbligo di riduzione della spesa, ma di un vincolo di natura strutturale all’incremento della consistenza di personale - che fosse più utile e coerente prendere in considerazione la spesa di personale nel suo complesso. La verifica del rispetto dell’incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente deve quindi essere effettuata considerando l’aggregato spese di personale al lordo di tutte le voci escluse. Dopodiché va verificato se si tratti, effettivamente, di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, derivando gli stessi da somme versate da terzi e non comportando un aumento di spesa.
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01/11/2011 20.04.04
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La definizione agevolata dei tributi comunali - art 13 finanziaria 2003 Legge 27 dicembre 2002 n° 289 è applicabile per annualità successive a quella di emanazione della legge?
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Su richiesta di un comune della Calabria torna di attualità, per la Corte dei Conti, il problema della liceità nel proporre condoni tributari comunali (definizione agevolata) per annualità successive al 2002. Nel mentre le Sezioni Riunite della Corte dei Conti della Sicilia, in sede consultiva, con parere 28 del 19 novembre 2008 hanno riconosciuto la possibilità di estendere il condono alle annualità successive, di diverso avviso è quello dichiarato dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo er la Puglia, che con parere n° 4 del 13 gennaio 2010 confina tale possibilità esclusivamente ai periodi antecedenti il 1 gennaio 2003. Ravvisata la rimbombante divergenza di opinioni, la sezione di controllo della Corte dei Conti della Calabria ha preso atto con delibera n° 42 del 25 febbraio 2011 e, pur apprezzando il parere della Corte dei Conti della Puglia, ha rimesso la questione al Presidente della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza ai fini del deferimento alle sezioni riunite, le quali, alla data odierna, non parrebbero essersi ancora pronunciate.
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29/10/2011 10.05.43
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L'affidamento di incarichi professionali è sottoposto a stringenti regole introdotte da norme legislative che vedono sempre più impegnati i dirigenti a non incorrere in illeciti disciplinari. Cliccando a dx un breve riepilogo delle principali regole annotate dal sottoscritto che spesso possono essere trascurate. Certamente esso non esaurisce tutte le possibili ipotesi applicabili alle singole fattispecie pur restando un accurato promemoria. Pino Terracciano
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24/10/2011 23.00.10
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Salario Accessorio per i dipendenti comunali: si agli aumenti del fondo per progettazioni interne e per i compensi agli avvocati comunali; no agli aumenti dei fondi Ici e Turnazione per VV.UU - Corte dei Conti Sez. Riun.Cont. par. 51 del 4/11/2011
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Salario Accessorio per i dipendenti comunali: secondo la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo parere n. 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011 possono aumentare nel 2011 i soli fondi derivanti dalle progettazioni interne e per i compensi agli avvocati comunali derivanti da sentenze di condanne di terzi non altrettanto i compensi per il recupero di Ici e per le indennità di turo dei VV.UU. provenienti da sponsorizzazioni.
Il parere richiesto dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia con deliberazione 5 luglio 2011, n. 435/2011/PAR, intende stabilire se le risorse che affluiscono ai fondi unici per la contrattazione decentrata destinate a finanziare specifici incentivi – quali: a) i compensi legati all’attività di progettazione (art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163); b) i compensi incentivanti per il recupero dell’ICI (art. 3, comma 57, della 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 59, comma 1, lett. p), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); c) i compensi in favore dell’avvocato comunale/provinciale derivanti da condanna alla spese della controparte (cfr. Sez. contr. Liguria n. 16 del 16 maggio 2011); d) le indennità di turno del personale della polizia locale (finanziata con quota dei proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, ex art. 15, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle Regioni e degli enti locali 1 aprile 1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del successivo CCNL 5 ottobre 2001) – possano ritenersi escluse dal tetto di cui all’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La Cdc a sezioni riunite in riscontro alla richiesta ha stabilito che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico, per cui ritiene che non sono ricomprese nell’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 le solo risorse destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all’erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l’avvocatura interna.
Diversamente dai fondi del recupero dell’ICI e dai contratti di sponsorizzazione per i VV.UU. che vanno computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall’art. 9, comma 2-bis, citato.
Ovviamente ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9, comma 2-bis, per stabilire che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell’anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell’importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell’avvocatura interna al fine di evitare effetti discorsivi nell’applicazione della norma.
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08/10/2011 09.24.43
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Un regalo della Cdc ai Comuni in sofferenza di cassa consente agli stessi di utilizzare i fondi vincolati oltre i limiti stabiliti per l’ anticipazione di cassa del Tesoriere - cdc sez. contr. Abruzzo n° 91 del 3/8/2011-
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Con un intrepido parere che lascia disorientati gli esperti, la CdC sezione di controllo della Regione Abruzzo ha stabilito che gli enti locali, in presenza di ritardi nella certificazione (???) dei trasferimenti erariali da parte dello Stato, ritardo causato dall’applicazione delle nuove regole del federalismo fiscale, possono utilizzare i fondi vincolati eccedendo l’anticipazione di tesoreria prevista dall’art. 222 del Tuel purché nei limiti dei fondi che si renderanno disponibili presso la tesoreria dello Stato per gli effetti dell’art. 3 comma 214 della legge 662/1996 e dell’art. 9 della legge 30/1997 di conversione del dl 669/1996. A sostegno della tesi così esplicitata la Corte dei Conti resuscita il Dm n° 4 del 26/7/1985 emanato in attuazione della Legge 720/1984 istitutiva della Tesoreria Unica, a sua volta richiamata nel tuel 267/2000 dall’art. 209 comma 2, ritenendo la sezione della Cdc che tale rinvio operi anche per la normativa integrativa di secondo grado e per i regolamenti. In virtù di tanto ne consegue, in linea con le obsolete circolari 15/1997 e 18/1997 del Ministero dell’Interno, la possibilità da parte dei Comuni di utilizzare i fondi vincolati in eccedenza dei limiti di anticipazione di tesoreria purché nel rispetto della suddetta normativa di secondo grado, implicitamente disapprovando il rigore dello scrupoloso (e valido!) tesoriere che aveva resistito ad ordini di servizio ed a delibere della Giunta che ne imponevano l’utilizzo. Ovviamente, a parere di chi scrive, gli organi di controllo interno avranno la responsabilità di dover maggiormente vigilare sulla gestione per il rischio concreto di bancarotta per eventuale uso maldestro dello strumento dell’anticipazione di cassa – delibera Corte dei Conti n° 91 del 3 agosto 2011 Sezione di Controllo per l’Abruzzo -
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01/10/2011 08.59.20
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La legge 148 del 14 settembre 2011 di conversione del DL 138 del 13 agosto 2011 ha ripristinato dal 17 settembre 2011 la tracciabilità dei rifiuti, con il sistema Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) reintroducendo la relativa disciplina ai commi 2, 3, 3-bis dell’art. 6. Pertanto dal 9 febbraio 2012 grandi e medi gestori dovranno uniformarsi (comunicazione telematica e tracciamento satellitare) mentre per gli altri operatori bisognerà attendere il DM che sarà emanato entro il 30 giugno 2012. Vedasi precedente segnalazione in questa sezione del 15 agosto 2011
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01/10/2011 08.34.17
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Confermato il cambio delle regole per il rinnovo dei Collegi dei Revisori i cui membri saranno scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali nonché gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili secondo modalità stabilite con apposito Decreto del Ministero dell’Interno da adottare entro il 13 novembre 2011. La novellata norma originariamente prevista al comma 11 dell’art 16 è ora riportata al comma 25 dello stesso art. 16 del Dl n° 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n° 148. (notizia riportata in questa stessa sezione in data 14 agosto 2011)
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25/09/2011 11.42.08
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Le società concessionarie del Servizio Idrico Integrato non possono riscuotere i canoni attraverso un apposito ruolo ordinario consegnato ad Equitalia. E’ illegittimo secondo la Cassazione Civile.
Infattti il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156, comma 3, stabilisce che "La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del D.Lgs. 9 luglio 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53 a seguito di procedimento ad evidenza pubblica".
Il D.Lgs. sulla riscossione 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17 al comma 2, statuisce:
"Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156" mentre il successivo art. 21 statuisce, in relazione ai presupposti dell'iscrizione a ruolo: "Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva".
E’ pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente (Cass. n. 3539/08).
E' pure pacifico, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, che le tariffe corrisposte al gestore del servizio idrico integrato dall'utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato.
Viceversa la riscossione della tariffa mediante ruolo del concessionario della riscossione (d.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21) è legata al solo presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l'iscrizione a ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva.
Cassazione civile, sez. III sent. n. 17628 del 29/8/2011
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17/09/2011 17.48.16
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Ministero dell'Interno Comunicato del 16 settembre 2011 - mancata trasmissione dei questionari Sose - Sanzioni
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Il Ministero dell'interno ha segnalato con comunicato del 16 settembre 2011 che prima delle assegnazioni previste in favore degli enti locali nel prossimo mese di novembre, sarà trasmessa alla Direzione Centrale una nuova lista di comuni inadempienti a cui applicare la sanzione della sospensione del Fondo sperimentale di riequilibrio. Pertanto, Il Ministero ribadisce, che tutte le situazioni ancora pendenti vanno, nel più breve tempo possibile, risolte direttamente con Sose-spa.
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15/09/2011 22.49.49
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Condannati Consiglieri, Amministratori e Burocrati dalla CdC Sez. Giurisdiz. Campania sent. 61393 del 15 03 2011 "E’ atto di grave negligenza approvare il regolamento per la definizione agevolata per le violazioni al C.d.S non essendo Tributi Propri"
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Condannati Consiglieri, Amministratori e burocrati dalla CdC Sez. Giurisdizionale della Campania sent. 61393 del 15 marzo 2011 E’ atto di grave negligenza approvare il regolamento contemplante la definizione agevolata per le violazioni al C.d.S non essendo tributi propri dell’Ente estendendo gli effetti del condono per annualità successive alla Legge 289/2002
Sebbene l'art. 13 della legge 289/2002 consentisse l’adozione di provvedimenti di condono soltanto con riferimento a “tributi propri”, le delibere in esame ammettevano alla definizione agevolata i proventi contravvenzionali privi di tale natura, come era facilmente evincibile dalla loro allocazione in bilancio fra le entrate extra-tributarie.
Un ulteriore elemento deponente per la gravità della negligenza è costituito poi dalla sistematica reiterazione del provvedimento di condono –che invece era consentito esclusivamente per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 289/2002- con l’estensione dei suoi effetti ad altre annualità rispetto a quelle originariamente previste dalla deliberazione n. 92 del 2003.
Dalla vicenda, pertanto, emerge una gravissima negligenza nell’espletamento delle proprie competenze da parte dei membri del Consiglio comunale che esprimendo voto favorevole hanno consentito l’adozione e la reiterazione delle deliberazioni illegittime. Si ritiene, infine, riscontrato nel caso in esame il nesso di causalità tra i comportamenti tenuti dagli evocati in giudizio ed il depauperamento patrimoniale subito dall’ente locale.
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15/09/2011 22.13.53
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Non è uno scherzo: In Italia lo Stato abolisce le Province, in Campania esse stanno per assumere dal 1 gennaio 2012 nuovi e più importanti funzioni in materia di gestione dei rifiuti e di Tarsu ereditandole dai Comuni in forza del DL 195/2009 convertito in legge 26 gennaio 2010 n° 26 ma sulla questione pendono ben due procedimenti di incostituzionalità richiesti dal Tar Campania Sezione di Salerno con ordinanze n° 1480 e 1482 del 7 settembre 2011 in accoglimento delle richieste dei Comuni di Salerno e Battipaglia. In entrambi i procedimenti il collegio giudicante ritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1, 2 e 3 d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 gennaio 2010, n. 26, per contrasto con gli articoli 11, 114, comma 2, 117, commi 1, 2 e 3, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione sospendendo i relativi giudizi in corso in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale.
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14/09/2011 06.44.58
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In attuazione del Dlgs 14/3/2011 n° 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” è stato emanato il DPCM 17 giugno 2011 (GURI n° 204 del 2 settembre 2011) con il quale è stato determinato nella misura del 2,58% la compartecipazione sull’imposta valore aggiunto dei Comuni per l’anno 2011.
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26/08/2011 07.20.18
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La recente emanazione del dl. 138 del 13/8/2011 ha determinato importanti e fondamentali variazioni precedentemente stabilite per le sole località turistiche. Infatti dopo circa un mese dalla modifica degli orari nel settore del commercio per le attività insediate nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, il legislatore, con il comma 4 dell'articolo 6 del dl 138 del 13 agosto 2011 ha stabilito in via sperimentale la possibile apertura delle attività commerciali in giorni domenicali o festivi o di chiusura settimanale o di orario continuo come segue:
Art. 6, comma 4 del Dl 138/2011. << All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono soppresse le seguenti parole: "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".>>
Ricostruzione della normativa di riferimento oggetto di modifica
Questo l’art. 35 comma 6 che viene riformato e che stabiliva << All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio (ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte;).>>
Questo, invece, il testo vigente dell’art. 3 comma 1 del dl 223/2006 – legge 248/2006 dopo la modifica che disciplina gli orari delle attività commerciali
<< Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali , fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali , tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.>>
La suddetta normativa nulla dispone, al contrario, per bar, ristoranti, pub, pizzerie che conservano i tradizionali orari di apertura. Con l'introduzione della lettera d)-bis a modifica dell'art. 3 del dl 223/2006, quindi, i negozi possono rimanere aperti notte e giorno per ogni giorno dell'anno.
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24/08/2011 07.15.58
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La Corte dei Conti sezione di Controllo della Campania con il parere del 4 febbraio 2009 n° 8 - aveva fornito circostanziaste ed oculate procedure a cui devono attenersi gli uffici comunali nell’attribuzione degli incarichi per garantire la copertura della spesa.
Circa la natura giuridica dell’incarico legale, da cui discende l’affidamento, la dottrina si divide in due teorie contrapposte:
- la natura delle prestazioni professionali è di lavoro autonomo – art. 7 comma 6 del DLgs 165/2001 che rimanda alla legislazione civilistica (Cons. Stato sez. IV sent. 263 del 29/01/2008) .(Dottrina secondaria)
- la natura delle prestazioni è tipica dei “servizi pubblici” perché va ignorata la soggettività giuridica di chi effettua le prestazioni uniformandosi a quanto definito dall’art. 1 comma 2 lett. d) della direttiva europea CE/18/2004 recepita con DLgs 163/2006 – art. 3 comma 10 - (la maggiore parte delle attività legali inquadrabili tra le prestazioni d’opera professionale, sono contenute al punto 21 allegato IIB del DLgs 163/2006 (dottrina prevalente)
Per la Cassazione costituisce “principio altrettanto saldo nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il contratto con il quale la pubblica amministrazione conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, onde è da escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito formale possa essere ricavata aliunde, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono. Pertanto, la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio della parte che basa su di esso la propria domanda, per cui il giudice, al fine di valutarne la fondatezza, ben può rilevare in mancanza del contratto in questione, senza che tale mancanza debba essere eccepita dalla controparte. Cass. n° 1929/2004; Cass n° 24826/2005; Cass 8023/2000."
Dopo l’enunciazione del suddetto principio giuridico contenuto nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione sezione seconda civile RG n° 25207/04 cron. 1741/2010 ud. 21.10.2009 ( pubblicato su questo sito nella sezione Giur. e Prassi in data 19/02/2010) è intervenuto il legislatore con l'articolo 3, comma 5, lettera d), del dl 138/2011 stabilendo che:
“il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista é tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia”
Quindi per la “determinazione consensuale del compenso” è necessario provvedervi attraverso una negoziazione (evidenza pubblica) anche perché dalla pubblicazione del Dl 223/2006 – legge 248/2006 (legge Bersani) non sono più obbligatori i vincoli dei minimi tariffari dovendosi evitare di ricadere nelle tariffe piene stabilite dal DL 138/2011 in caso di inerzia (evidente danno erariale). Ovviamente i nuovi criteri vanno osservati per gli incarichi non già regolati da precedenti gare. Pino Terracciano
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18/08/2011 06.52.57
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No! all’utilizzo improprio delle collaborazioni esterne (lavoratori autonomi) per ricoprire uffici dell’ente - Corte dei Conti Sezione Controllo della Lombardia parere 1060 del 23 dicembre 2010 -
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Alla richiesta di un Comune se fosse possibile conferire ad un libero professionista un incarico di responsabile di settore la Corte dei Conti Sezione di Controllo della Lombardia ha specificato che il presupposto essenziale per conferire “incarichi esterni” art 7 Dlgs 165/2001 deriva dall’oggetto della prestazione che deve essere stabilita dall’ordinamento in capo all’amministrazione conferente e che deve essere riferita ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Nel precedente parere 10/2008 la stessa Corte aveva specificato le fattispecie di lavoro autonomo (studio, ricerca e consulenze) escludendo le Co.co.co. per esigenze ordinarie proprie del funzionamento della struttura . L’alta Corte ha richiamato “l’attenzione sulle conseguenze di un utilizzo improprio delle collaborazioni esterne per ricoprire uffici dell’ente. Infatti, trasponendo in disposizione legislativa principi elaborati dalla giurisprudenza contabile in materia di conferimento di incarichi esterni nella P.A., l'articolo 22, comma 2, della legge n. 69 del 2009, e poi dall'articolo 17, comma 27, della legge n. 102 del 2009, hanno novellato l’articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. “ Corte dei Conti Sezione Controllo della Lombardia parere n° 1060 del 23 dicembre 2010 pubblicato su internet nel corrente mese.
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15/08/2011 11.07.32
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Il D.L. 138/2011 - cosiddetto Decreto Anticrisi - all'art. 6 comma 2 dispone, in materia di tracciabilità dei rifiuti, che il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è abolito con decorrenza immediata.
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15/08/2011 10.25.54
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l'art. 1 comma 7 del DL 138 del 13 agosto 2011 cosiddetto Decreto Anticrisi, stabilisce che in presenza di uno scostamento rilevante (art 10 comma 12 DL 98/2011) dagli obiettivi indicati per l'anno considerato: " ...(...)... con le modalita' previste dal citato primo periodo puo' essere disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, il differimento,senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilita' dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate annuali posticipate. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione del presente comma"
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14/08/2011 18.37.16
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L’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione di un articolo del regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari, per pubblicità "mediante un impianto bifacciale di grande formato montato su rimorchio...agganciato al furgone..", è legittimamente irrogata secondo la Cassazione Civile.
l'illecito contestato era consistito nella violazione di un divieto, quello di "effettuare pubblicità su impianti di grande formato (cosiddetti poster - tir) autotrasportati pur se stazionanti e comunque visibili dalla pubblica viabilità" per violazione del regolamento del canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari approvato da un Comune nel legittimo esercizio di prerogative, (la cui valutazione è incensurabilmente rimessa alle stesse amministrazioni), attribuitegli, non dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione (D.Lgs. n. 285 del 1992 e D.P.R. n. 495 del 1992), in funzione di esigenze di tutela della sicurezza della circolazione, bensì da un diverso testo normativo, il D.Lgs. n. 507 del 1993, disciplinante le affissioni e la pubblicità. L'art. 3 di quest'ultimo decreto, in particolare, dopo aver previsto al comma 1 l'adozione di un apposito regolamento comunale relativo all'applicazione dell'imposta gravante sulle suddette attività, al secondo demanda al Comune anche quella di un diverso regolamento per la disciplina delle "modalità di effettuazione della pubblicità", con espressa facoltà di "stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse".
Non sono lesi i diritti costituzionalmente garantiti di libertà di iniziativa economica e di circolazione garantiti dagli artt. 16 e 41 Cost., perché essi non sono assoluti, ma vanno adeguatamente contemperati con le rispettive limitazioni, per esigenze di pubblico interesse, se adeguatamente disciplinate dagli Enti Locali.
- Cassazione Civile Sezione II sentenza n° 14903 del 6/7/2011. -
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14/08/2011 00.33.45
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Primi effetti del decreto legge "anticrisi" del 13 agosto u.s.n° 138 articolo 16 comma 11
Cambiano le regole per la nomina dei Revisori dei Conti presso i Comuni. A decorrere dal primo rinnovo del collegio, i revisori saranno scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione.
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13/08/2011 11.18.47
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Strutture Sportive Comunali: Con il parere n° 349 del 13 giugno 2011 la Corte dei Conti Sez. Contr. Lombardia ha avuto modo di chiarire che non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell’ente locale fermo restante che una tale attribuzione , va qualificata in termini di attribuzione di un “vantaggio economico” in favore di un soggetto di diritto privato per cui il provvedimento amministrativo dovrà fornirne una ricca dimostrazione di rispetto dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità..
Non va dimenticato che la disciplina codicistica del negozio di comodato pone,a carico del comodatario, le spese per l’utilizzo del bene.
In particolare, l’art. 1808 cod. civ., primo comma, recita che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, il secondo comma aggiunge, poi, che il comodatario ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
Su tali spese a carico della P.A. è rilevante la disciplina generale dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici contenuta nell’art. 12 della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo. (subordinato alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi)
È di tutta evidenza che non si configura quale sponsorizzazione, il sostegno d’iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.
In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale . Il provvedimento dovrà evidenziare che il contributo viene erogato per esclusive finalità effettivamente legate allo sviluppo sociale nonché l’erogazione dovrà essere rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
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07/08/2011 10.47.00
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Organismi di valutazione indipendenti dlgs 150/2009 non obbligatori secondo la Civit e la Corte dei Conti
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Costituisce una facoltà e non un obbligo per gli enti comunali, l’adeguamento del proprio ordinamento alla previsione contenuta nell’art. 14 del d.Lgs. 150/2009.
Qualora l’ente comunale dovesse optare per la scelta di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), questo dovrà conformarsi ai principi dettati dall’art. 14.
Conseguentemente non possono essere nominati, quali componenti dell’OIV, soggetti legati all’organo di indirizzo politico amministrativo (come i segretari comunali e direttori generali) e le nomine dei componenti devono essere conferite “senza nuovi o maggiori oneri” per la finanza dell’ente comunale. Di questo avviso la Corte dei Conti sezione di controllo della Lombardia espresso con delibera n° 325 deò 30 maggio 2011. Quindi oltre alla delibera Civit (su questo sito, stessa sezione data 1/01/2011) anche la Corte dei Conti considera non obbligatoria l’istituzione degli OIV (organismo di valutazione indipendente)
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31/07/2011 18.37.22
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la Regione Puglia, impugnò l’articolo 43 del DL 78/2010 –legge 122/2010 , che prevede la istituzione, «nel Meridione d’Italia», di «zone a burocrazia zero», mediante l’emanazione di un «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno».
La disposizione in questione stabilisce che in tali zone, una volta istituite, le «nuove iniziative produttive» godano di alcuni vantaggi, prevedendo in particolare che «nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Secondo la Regione Puglia le zone a burocrazia zero :
- ledono la legislazione esclusiva e il principio di sussidiarietà.
- Il vantaggio è limitato ad alcune zone dello Stato
- La legge non delimita dei limiti precisi
La corte costituzionale esaminata la legge con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 232 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del censurato art. 43 del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l’ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale.
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24/07/2011 10.16.21
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La reperibilità è giuridicamente inquadrabile in una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consistente nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa.
La diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro può essere per il dipendente più o meno vantaggiosa. Per cui la Cassazione sez. Lavoro ha stabilito che sia necessaria la richiesta del lavoratore per poterne fruire - sent. n. 27477 del 19/11/2008 -
Nel caso in esame l’Alta Corte, dopo aver accertato che la prestazione in esame effettuata da dipendente di ASL non discende dall’art. 36 della Costituzione o da normativa internazionale bensì dal contratto di lavoro del comparto, decide che il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giornata festiva, che non abbia reso alcuna prestazione lavorativa, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo ma non anche alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell'arco della settimana.
(Corte Cassazione, sez. lav. sent. n. 15740 del 18 luglio 2011)
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23/07/2011 09.40.13
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DPR N. 113 GU 167 del 20 luglio 2011 (Testo in vigore dal 04/08/2011) Art. 1 1. In esito al referendum di cui in premessa, l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale, e' abrogato.
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DPR N. 116 GU 167 del 20 luglio 2011 (Testo in vigore dal 04/08/2011) Art. 1 1. In esito al referendum di cui in premessa, il comma 1 dell'articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», e' abrogato.
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17/07/2011 11.24.28
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L’integrale sostituzione del comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 ad opera dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78/2010, esclude l’attuale vigenza delle disposizioni che prevedevano la possibilità di derogare alla riduzione di spesa di personale dettate dal citato comma 557, come integrato dall’art. 3, comma 120, della legge n. 244/2007 . In altri termini, dall’introduzione della conseguenza de qua (per la natura giuridica delle conseguenze per il mancato rispetto del patto, alle quali il legislatore estivo equipara il mancato rispetto dei vincoli di riduzione della spesa di personale, si veda la deliberazione n. 84/2010/PAR Veneto), si deve desumere che i princii indicati dal legislatore non sono meramente orientativi per gli enti locali, ma rappresentano dei vincoli puntuali che gli enti medesimi devono rispettare. Tali norme sono immediatamente applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31 maggio 2010). Di tal che alcuni enti locali, nel corso dei primi mesi del 2010, hanno legittimamente utilizzato il regime derogatorio vigente portando a termini i procedimenti che hanno dato luogo alle assunzioni di personale, già programmate, entro la data di entrata in vigore della manovra estiva. Tale conseguenza posta dalla norma a carico degli enti che non rispettano la prevista riduzione non può essere applicata agli enti che nel 2010 non hanno ridotto le spese del personale per aver effettuato assunzioni in vigenza del regime di deroga per cui la sezione ritiene che la maggiore spesa conseguente ad assunzioni effettuate in regime di deroga dal 1 gennaio al 30 maggio 2010, debba essere imputata alle spese di personale dello stesso esercizio e che la conseguente mancata riduzione della relativa spesa rispetto alla medesima voce del 2009, non dia di per sé luogo all’applicazione della relativa conseguenza prevista da comma 557 ter. Cdc Sezione Controllo Veneto parere n° 287 del 18 aprile 2011.
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16/07/2011 11.43.45
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Con ricorso n. 10150/1998, una Azienda Ospedaliera di Milano chiedeva la riforma della sentenza del TAR Lombardia, Sezione II n. 1453/1998 che, in parziale accoglimento del ricorso del dipendente, ha annullato il provvedimento concernente il recupero di somme indebitamente percepite dal dipendente.
In particolare, la pronuncia del TAR aveva affermato “l'illegittimità dell'atto, nella parte in cui aveva disposto il recupero delle somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, anziché al netto di tali voci.” Osservano i giudici di Palazzo Spada che “Il collegio non ha motivo di discostarsi dal consolidato indirizzo interpretativo in forza del quale il recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente deve essere effettuato al netto e non già al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Al riguardo, fra le più recenti pronunce in tal senso, si può fare riferimento alla decisione della Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164, secondo la quale la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente, da parte dell'Amministrazione, non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.”
Ne consegue che la P.A., nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare tale recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. (Consiglio Stato sez. III 04 luglio 2011n. 3984)
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06/07/2011 19.06.05
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Le addizionali Eca devono garantire la copertura integrale del costo dei rifiuti ed è escluso che possano essere destinate a finalità diverse dalla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti. Cdc Campania parere 274/2011
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Ancora un ulteriore parere della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Campania sull'addizionale eca "occorre prendere atto che l’addizionale erariale “ex ECA”, devoluta direttamente ai Comuni dal concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha finito col perdere la sua funzione originaria di tributo ambientale autonomo collegato al tributo speciale per il deposito in discarica, per risolversi in una mera appendice della TARSU, di cui condivide ormai presupposti, funzione e limiti.
Ne discende che la misura tariffaria della TARSU può essere determinata avendo a riferimento anche l’intero gettito assicurato dall’addizionale, così da commisurare il prelievo alla parte restante dei costi del servizio rimasti privi di idonea copertura. Analogamente, l’identità di funzione tra l’addizionale “ex ECA” e la TARSU esclude che il gettito dell’addizionale comunale possa essere destinato a finalità diverse dalla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti".
Cdc Controllo Campania Del/Par n.274/2011 del 7 giugno 2011. Per le analoghe posizione della Cdc vedasi precedente pubblicazione in questo stesso settore tributi in data 1 giugno 2011 ore 18,28
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06/07/2011 18.52.02
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Dirigente Settore Tributi di Enti Locali - Esperto Tributario e Docente Formez - Anutel, SSEF, Ifel etc.
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02/07/2011 23.38.31
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Federalismo: In forza della legge 5 maggio 2009 n. 42, con il Dlgs 216/2010 sono state emanate disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, quali nuovi e realmente efficaci metodi per cancellare l’obsoleto costo storico a vantaggio del più razionale costo standard. Le rilevazioni campionarie, fin qui applicate da Sose Spa, non sono però del tutto dissimili a quelle stabilite alcuni decenni fa, in materia di carichi di lavori della P.A, dall’articolo 3, comma 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (leggasi paragrafo 2 della circolare Funzione Pubblica del 23/3/1994 GURI 2/4/1994 n° 77). Infatti la verifica dei carichi di lavoro, doveva essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività. Gli stessi fabbisogni e costi standard di cui al Dlgs 216/2010 riprendono in qualche modo quelli definiti dall’art. 3 del dlgs 244 del 30/6/1997 anche qui con particolare riferimento al comma 5. Il fabbisogno standardizzato è aggiornato triennalmente. In relazione alle particolari esigenze delle province e dell'ampliamento dei servizi ad esse demandati, l'aggiornamento può avere cadenza inferiore, subordinatamente alle necessità tecniche di elaborazione di dati, e, ove necessario, utilizzando tecniche di costo-standard, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Le tecniche di costo-standard possono essere sperimentate per i comuni. E’ utile ricordare che le suddette normative art. 3 comma 5 della 537/1993 ora artt.60 comma 6 e 69 comma 5 del dlgs 165/2001 e L.244/1997, forse non perfettamente applicate all’epoca, risultano tuttora in vita e stabiliscono per prime e con presunzione di primato, quella che risulta essere oggi una indispensabile rilevazione per la distribuzione delle scarse risorse della P.A. in applicazione del Federalismo. Pino Terracciano
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30/06/2011 14.45.32
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Convocata per stamattina 30 giugno, la Conferenza Stato Città per esaminare il rinvio del bilancio comunale al 31 luglio, ha poi approvato su proposta del Ministro dell'Interno lo slittamento al 31 agosto dei termini di approvazione del bilancio. E' imminente la pubblicazione del comunicato sul sito ministeriale all'indirizzo http://www.finanzalocale.interno.it/
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aggiornamento del 5 luglio 2011 = Decreto 30 giugno 2011 - Ministero dell'Interno (GU n. 153 del 4-7-2011)
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26/06/2011 18.12.11
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Fondo Salario Accessorio : Non sole le multe art. 208 codice strada ma anche gli stanziamenti per incentivi per progettazioni, Ici, etc, non possono essere superiori agli impegni di spesa del 2010
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Un comune ha chiesto alla sezione di controllo della CDC del Veneto se è possibile dedurre “applicando per analogia il principio affermato dalla stessa Corte dei Conti con la circolare n. 9/2006, secondo cui gli incentivi per la progettazione e per il recupero evasione ICI, trovando fonte di finanziamento in specifiche voci di entrata, non confluiscono nelle spese di personale” ..........“ che tutte le suddette voci di alimentazione del fondo non soggiacciono al divieto imposto dal comma 2 bis dell'articolo 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78” con particolare riferimento agli incentivi per la progettazione previsti dall'articolo 90 del D.Lgs. 163/2006;agli incentivi per il recupero dell'evasione ICI previsti dall'articolo 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/1997; agli incentivi destinati al trattamento accessorio del personale nell'ambito degli introiti connessi all'applicazione dell'articolo 43 della Legge 449/1997 relativamente a sponsorizzazioni, convenzioni, contributi dell'utenza per servizi non essenziali; alla liquidazione delle spese processuali a favore dell'ente locale nell'ambito del contenzioso tributario, qualora assistito dai propri funzionari ai sensi dell'articolo 15 comma, 2 bis del D.Lgs. 546/1992”.etc.
L’Alta Corte del Veneto con delibera n° 285 del 18 aprile 2011 ha chiarito “ (.......) Come già sottolineato da questa Sezione con la Delibera n. 172/2010, la regola ivi prevista impone alle amministrazioni pubbliche uno specifico divieto all’incremento dei fondi delle risorse decentrate, stabilendo in particolare non un tetto alle singole retribuzioni (come nella fattispecie del comma 2 del citato art.9) bensì un tetto al complesso della retribuzione accessoria dell’intero Ente”. (questa Sezione deliberazione n. 194/2011/PAR). La disposizione di cui all’art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010 in base al quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010, sia norma di stretta interpretazione, con la conseguenza che detto ammontare, legato ai corrispondenti importi dell’anno 2010, non può comunque essere superato nel 2011
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25/06/2011 06.46.52
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No all’accesso ai bilanci comunali se la richiesta è palesemente sproporzionata rispetto all'effettivo interesse conoscitivo del soggetto trattandosi di controllo generalizzato. Tar Lecce sezione seconda sentenza n° 647/2011 del 11 aprile 2011
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Il titolare di un carrello in un mercato di fiori, avendone fatta richiesta, riceveva, dal funzionario comunale preposto, il diniego all’esibizione dei bilanci comunali di un arco temporale per carenza di un interesse concreto e attuale e mirando al controllo generalizzato dell’operato del Comune, in violazione di quanto disposto dall’art. 24, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Tar Lecce sezione seconda sentenza n° 647/2011 del 11 aprile 2011 preliminarmente richiama la sentenza del TAR Molise – Sez. I, 9 dicembre 2010 n. 1528: che stabilisce “la domanda di accesso non può essere palesemente
sproporzionata rispetto all'effettivo interesse conoscitivo del soggetto, che deve specificare il puntuale riferimento che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta
meritevole di tutela”. Conclude il Tar Lecce “Invero, non è in tal caso rinvenibile una posizione qualificata del ricorrente, per le cui esigenze di tutela occorra la conoscenza di tutti i bilanci comunali nella loro interezza; sicché, in mancanza della doverosa specificazione dell’interesse correlato all’accesso richiesto, l’istanza genericamente rivolta nei confronti di un atto dal
contenuto complesso quale il bilancio tende a effettuare un generalizzato controllo dell’operato del Comune, in quanto tale inammissibile ai sensi dell’art. 24, terzo comma, della legge n. 241/90
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23/06/2011 23.21.39
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E' vietato finanziare con i proventi delle multe comminate dai vigili urbani art 208 dal 2011 al 2013in forza dell’art. 9 comma 2 bis del Dl 78/2010 – legge 122/2010 il trattamento accessorio degli stessi anche per prestazioni notturne.
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Al quesito se sia possibile, nell’anno 2011, incrementare la parte variabile del fondo per il trattamento economico accessorio del personale, delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dall’art. 208 del codice della strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni), alla luce delle limitazioni introdotte dall’art. 9, comma 2- bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122. Il Comune intenderebbe utilizzare i sopra citati proventi per finanziare prestazioni aggiuntive per turnazione-flessibilità oraria degli agenti di polizia municipale, al fine di potenziare i controlli e la prevenzione delle violazioni di guida sotto influenza di alcol e stupefacenti la Corte dei Conti Sezione di Controllo del Piemonte con delibera n° 5/SRCPIE/PAR/2011 del 28 gennaio 2011 ha così stabilito:
Le limitazioni introdotte dall’art. 9, comma 2- bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30/07/2010, n. 122. fanno sì che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010. Il collegio della Cdc ritiene non possano escludersi dal tetto di spesa del DL 78/2010 anche i proventi ex art. 208 del codice della strada destinati a finanziare il trattamento accessorio, anche se al fine di potenziare le attività di controllo e di accertamento delle violazioni.
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18/06/2011 11.48.42
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Il Sindaco in ottemperanza all'obbligo di protezione, controllo ed impedimento di reati è responsabile penalmente -artt. 81, 328, comma 1 e 2, c.p. - per la mancata assunzione di provvedimenti contro i rumori dei locali notturni che disturbano il vicinato. Tali azioni, per ragioni di igiene e sanità, vanno posti in essere senza ritardo a tutela della salute pubblica. Ma il cittadino che richiede il compimento degli atti alla P.A. deve averne legittimo interesse. Infatti, in tema di omissione di atti di ufficio, con particolare riferimento alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art.25 legge 7/8/1990 n.241, dalla lettura del secondo comma dell'art.328 c.p., si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto, che abbia interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo ad una situazione soggettiva, sulla quale il provvedimento è destinato direttamente ad incidere (Cass. Sez. VI 4/2-29/5/2008 n.21735 Rv. 239934). Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sent. 15 giugno 2011, n. 24022
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13/06/2011 06.19.43
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Secondo il Consiglio di Stato è legittima l'aggiudicazione di un appalto ad un concorrente che ha presentato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) incompleto perché privo della pronuncia di regolarità di un ente previdenziale. “il dato normativo e giurisprudenziale rende evidente che neppure in presenza di una accertata violazione degli obblighi contributivi la stazione appaltante può disporre automaticamente la esclusione dalla gara”. In effetti la Stazione Appaltante non ha margine di apprezzamento rispetto al contenuto di un Durc.
Consiglio di stato, sez. 5 sent. n. 83 dell'11 gennaio 2011.
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05/06/2011 19.46.57
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Occorre, preliminarmente, ricordare che la disposizione di cui all'art. 140 c.p.c. è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da C. Cost. n. 3/2010, nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, e previo deposito del plico presso l'ufficio postale (cd. compiuta giacenza).
La norma in esame, invero, - come interpretata dal diritto vivente - facendo decorrere i termini per la difesa in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, ad avviso della Corte, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..
Da tali premesse di principio discende, pertanto, che, ai fini della validità della notifica di un atto processuale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è necessario che il notificante comprovi l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma (o il perfezionamento della cd. compiuta giacenza) (v., in tal senso, Cass. 7809/10, 4748/11). Non è, infatti, più sufficiente a tal fine - come pure aveva ritenuto un consolidato indirizzo di questa Corte, che va, pertanto, rivisitato alla luce della predetta pronuncia di incostituzionalità - la mera spedizione di detta raccomandata al destinatario, non accompagnata dal deposito della cd. ricevuta di ritorno (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 458/05, Cass. 1180/06, 4310/07).
Afferma l’Alta Corte che “l'avviso di ricevimento costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e delle disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a dimostrare, sia l'intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l'identità della persona a mani della quale è eseguita, o ancora il compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della cd. compiuta giacenza (deposito del piego presso l'ufficio postale, avviso al destinatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della missiva, senza che il destinatario provveda al ritiro della stessa).”
In conclusione la Corte di Cassazione afferma che “è evidente che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art. 140 c.p.c. comporta, proprio perché costituente un momento strutturale del procedimento notificatorio, non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.”
Cass. Civ. sez. V sent. n. 11993 del 31/05/2011
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02/06/2011 12.20.55
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Il presente sito è stato voluto e costruito "personalmente" curando più i contenuti degli argomenti, arricchiti dei documenti comprovanti il tema che la forma grafica. Obiettivo principale è diffondere, gratuitamente e con i soli limiti del tempo libero, l'esperienza accumulata nella gestione degli enti locali, evidenziando i punti più critici che sempre più frequentemente si incrociano nella vita amministrativa. Sono grato verso chiunque intenda segnalarmi incongruenze, refusi, dimenticanze, aspetti migliorativi o anche che voglia solo prospettarmi il proprio diverso punto di vista od ancora voglia segnalare argomenti da sviluppare, ritenuti particolarmente interessanti. Sotto quest’ultimo aspetto ho fornito centinaia di suggerimenti richiesti ovviamente gratis.
Per comunicare con me utilizzare i seguenti indirizzi email: pinoterra@libero.it - pinoterra@netgroup.it Pino Terracciano
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01/06/2011 18.28.49
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La sez. controllo della Corte dei Conti della Campania ha anch’essa affermato che l’intervento legislativo di cui al comma 159 della legge n. 662/1996 ha sostanzialmente mutato la funzione dell’addizionale “ex ECA”, che da tributo ambientale autonomo funzionalmente collegato con il tributo speciale per il deposito in discarica si è risolto in una mera appendice della TARSU, di cui condivide presupposti e limiti.
Alla luce di dette considerazioni, appare conseguente, per un elementare principio di certezza del diritto (prima ancora che di ovvia osservanza al brocardo “aut simul stabunt aut simul cadent”), inferirne la tacita abrogazione anche del primo comma dell’art. 5 del D.M. 2 maggio 1996, laddove dispone, in antitesi con il principio della copertura integrale dei costi del servizio, che l’eccedenza dei proventi dell’addizionale “…confluisce alle risorse della fiscalità generale del Comune”.
Ne consegue che la misura tariffaria della TARSU potrà essere determinata avendo a riferimento l’intero gettito assicurato dall’addizionale, così da commisurare il prelievo alla parte restante dei costi del servizio rimasti privi di idonea copertura.
Cdc sez controllo Del/Par n. 182 /2010 del 21/10/2010
Per ulteriori approfondimenti sulle complesse vicende che accompagnano l’addizionale Eca leggansi pubblicazioni su questo sito del 03/9/2010, 9/5/2010, 20/10/2009 sezione tributi + 11/5/2010 sezione Criticità Tassa Rifiuti in Campania cliccare sx per parere 146/2009 cdc lombardia
cliccare a dx ===>> per legge delibera 182/2010 cdc Campania
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01/06/2011 17.53.54
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Natura del parere di regolarità contabile sulle determine di impegno: è un parere di legittimità Cdc Sent. n. 1058 del 23/03/2011 – Sez.giurisdiz. per la Regione Sicilia
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La sentenza della Corte dei conti della Sicilia già pubblicata su questo sito e settore il 26/04/2011 in relazione al valore delle circolari ministeriali approfondisce la natura del parere di regolarità contabile:
L’art. 151 al comma 4 prevede che: I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’art. 153 al comma 5 prevede: il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa…
L’art. 184 comma 4. prevede: Il servizio finanziario effettua,secondo i principi e le procedure di contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
L’art. 191 comma 1 prevede che : gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma5.
tale norma costituisce un principio di armonizzazione dei bilanci pubblici degli enti locali, in quanto integralmente recepito nell’art. 22 comma 1 del D.lgs.170/2006.
“Nel parere di “regolarità contabile” infatti, è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta.” Corte conti sez.II n° 104/1994. - Corte conti sez.Puglia 207/2006,- Corte conti sez.Toscana 114/2010.
Quindi il visto o parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria è a tutti gli effetti un visto di legittimità del provvedimento di spesa sulla base del principio di contabilità pubblica contenuto nell’art. 20 del TU della Corte dei conti e l’interpretazione datane nelle circolari del Ministero dell’Interno non è vincolante per gli enti locali. Per completezza leggasi pubblicazione del 26/4/2011
Corte dei conti Sentenza n. 1058/2011 del 23 marzo 2011 - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana
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28/05/2011 08.22.28
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No ai ristori ambientali provinciali a valere sulle tariffe Tarsu: Implicherebbe una indebita duplicazione di costi. Lo afferma il parere n° 253 del 10 maggio 2011 della sez. reg. controllo della Campania
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La corte dei conti, interpellata dall’Amministrazione Provinciale di Napoli sulla possibilità di ricaricare sulle tariffe tarsu 2011 i ristori ambientali, ha stabilito che ciò comporterebbe una indebita duplicazione di costi ai danni dei cittadini. Ha anche affermato che nell’attuale impianto normativo non possono trovare collocazione le spese sostenute per ristori ambientali poiché in base ai principi di inerenza e congruità le stesse non costituiscono componenti di costo imputabili al ciclo di gestione dei rifiuti in ambito provinciale. Anzi ritiene la Corte che l’elargizione dei ristori ambientali di cui al quesito appare iniziativa eccedente i predetti ambiti funzionali in quanto invasiva della sfera di competenza regionale essendo la materia dei ristori attività discrezionale ed esclusiva delle regioni. A questo punto occorre di gran lena adeguare i documenti contabili al parere della corte dei conti prima della scadenza dei termini di approvazione del bilancio provinciale e comunali (30 giugno 2011) . I Comuni sono informati per adeguare le proprie tariffe in tempo utile? (Corte dei Conti, sez. reg. controllo della Campania parere n° 253 del 10 maggio 2011)
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24/05/2011 22.02.28
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Pubblico Convegno Ifel Anutel su accertamento tributi comunali - Somma Vesuviana
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Nello splendido scenario del Parco Nazionale del Vesuvio, l'Ifel ed Anutel propongono il convegno "L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI E LA COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI" rivolto ad Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali. Somma Vesuviana (Na) ore 9,00 Ingresso e pranzo gratuito. Al termine del convegno sarà offerto ai partecipanti un percorso turistico di luoghi storici della città di Somma Vesuviana - leggasi allegato
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21/05/2011 11.45.41
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Ad un segretario comunale vennero erogati dal Comune di appartenenza emolumenti relativi alla funzione aggiuntiva di Direttore Generale per complessivi euro 93.742,09 oltre agli oneri riflessi. La somma fu corrisposta in aggiunta al trattamento salariale principale spettante per la funzione di Segretario comunale, comprensivo delle indennità di posizione e di risultato e dei diritti di rogito, in relazione al quale il complessivo esborso dell’ente, comprensivo degli oneri riflessi, è risultato pari ad euro 83.135,88. La Procura regionale che ha avviato un procedimento di responsabilità, non ha contestato la scelta di fondo di nominare il Segretario comunale nel ruolo di Direttore generale, in un ente di ridotte dimensioni, in relazione alla facoltà, concessa dall’art. 108, co. 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di procedere in tal senso, bensì l’abnormità del trattamento aggiuntivo riconosciuto che è stato aumentato rispetto a quello erogato in favore del precedente Segretario in misura superiore al 500 %. Secondo la Corte dei Conti si tratta di una maggiorazione del trattamento economico rilevante, che si avvicina ai limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico delle pubbliche finanze stabilito dall’art. 3, commi da 44 a 52-bis, l. 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione; (tetto massimo: euro 289.984,00 annui lordi) e, per quanto concerne i compensi aggiuntivi, con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195. Le finalità dell’azione di una Pubblica Amministrazione sono sempre riconducibili ai concetti di buon andamento e di imparzialità, canonizzati nell’art. 97 Cost. in attuazione del dettato costituzionale, l’art. 1, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall’art. 1, l. 11 febbraio 2005, n. 15, e successivamente dall’art. 7, comma 1, lett. a), l. 18 giugno 2009, n. 69, stabilisce che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità , di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario."
La violazione dei suddetti principi attiene non al merito ma alla legittimità dell’azione amministrativa, la cui osservanza può essere oggetto di sindacato giurisdizionale, contabile e di legittimità: l’eccesso di potere è, appunto, il tipico vizio della discrezionalità amministrativa, lo strumento che consente al giudice di controllare la corretta applicazione dei canoni di legittimità da parte di chi agisce per conto della p.a., e di valutare la compatibilità e l’adeguatezza delle scelte di merito con i fini pubblici dell’ente. "il comportamento contra legem del pubblico amministratore non è mai al riparo dal sindacato non potendo esso costituire esercizio di una scelta discrezionale insindacabile" (Cass. sez. un., 17 marzo 2010, n. 6410/ord.).
Sent.n.146 del 15 marzo 2011 Cdc,sezione giurisd.Regione lombardia
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20/05/2011 19.28.12
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Secondo il Tar di Palermo sentenza 647 del 1 aprile 2011, le progressioni verticali non sono classificabili “nuove assunzioni” sfuggendo in tal modo ai rigori delle finanziarie quando il patto di stabilità non è rispettato.
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Una Giunta comunale, su proposta del Direttore generale dell’Ente, dispose «di non procedere all’approvazione degli atti della selezione interna per titoli per la copertura di due posti così come formulati dalla commissione giudicatrice» e di invitare il medesimo Direttore generale a «revocare in autotutela il concorso interno bandito con determinazione n. 19 del 01.10.2004».
Il provvedimento della Giunta era conseguente alla segnalazione del Responsabile del Servizio finanziario e del Collegio dei revisori dei conti per l’asserita necessità di disporre la sospensione della procedura concorsuale ovvero l’adozione di un provvedimento di autotutela, in considerazione che il Comune era risultato non in regola con il rispetto delle disposizioni in tema di patto di stabilità interno, siccome regolato dalla legge vigente ratione temporis, circostanza, questa, cui consegue il divieto di nuove assunzioni.
La questione di diritto che si è posta il Tar è se il divieto di assunzioni di cui alla l. n. 311 del 2004 e relativo agli enti non in regola con le norme sul patto di stabilità debba ritenersi esteso (anche) alla cd. progressione verticale, istituto, questo, al momento della emanazione della deliberazione impugnata, regolato da un assetto ordinamentale sensibilmente diverso da quello recato dall’odierno art. 24, comma 1, d. lgs. n. 150 del 2009, laddove quest’ultimo è strutturalmente delineato in termini di riserva nei concorsi pubblici (Tar Calabria, Reggio Calabria, 23 agosto 2010, n. 914).
Secondo il collegio giudicante le progressioni verticali, risolvendosi nel passaggio alla categoria immediatamente superiore del sistema di classificazione delle professionalità, costituiscono un mero sviluppo di carriera nell’ambito del rapporto di lavoro già incardinato con la pubblica amministrazione, con la conseguenza che, in assenza di una specifica contraria prescrizione legislativa, esse, ai fini della disciplina finanziaria, non integrano la fattispecie della «nuova assunzione» ivi prevista e, dunque, sfuggono al blocco dei reclutamenti. Sempre secondo il collegio “ una norma della legge finanziaria che intendesse fornire – peraltro in via del tutto incidentale e meramente giustificativa e non precettiva – una seppur tacita nuova qualificazione all’istituto anche di natura interpretativa od ordinamentale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità”
Tar di Palermo sent. 647 del 1 aprile 2011
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18/05/2011 00.11.47
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Nell’attuale quadro normativo, in presenza di rigide norme in tema di patto di stabilità interno, i meccanismi introdotti dalle recenti leggi finanziarie inducono gli enti locali a continui miglioramenti dei saldi finanziari di cassa, con conseguente cristallizzazione delle situazioni esistenti ed un tendenziale rallentamento delle spese, pur in presenza di risorse disponibili.
Non corrisponde ai principi di sana e corretta gestione finanziaria l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, anche per la parte non vincolata, per il finanziamento di operazioni economiche non in linea con le politiche di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Nel caso di specie, il finanziamento una tantum del fondo di sostegno alle piccole imprese locali, si configura quale spesa corrente non ripetitiva, diversa dall’investimento, di cui deve essere ben ponderata l’effettiva incidenza quale misura di contrasto della carenza di liquidità, in relazione al potenziale pregiudizio per gli equilibri finanziari.
In tale prospettiva, può ritenersi percorribile il finanziamento d’interventi di sostegno al reddito delle piccole imprese ricorrendo ad uno stanziamento del bilancio comunale derivante dall’avanzo di amministrazione non vincolato e correttamente accertato, a condizione che l’operazione sia deliberata in sede di assestamento del bilancio, previo accertamento dell’effettiva convenienza economica della spesa e della consistenza di fondi per assicurare comunque l’equilibrio di bilancio e previa valutazione dell’effettiva incidenza economica dell’operazione, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa tenuto conto che siffatte scelte gestionali rientrano nella discrezionalità amministrativa di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale.
CdC sez. di cont.reg.Lomb. n°61 del 25/3/2009
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13/05/2011 19.22.23
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L’art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010) stabilisce che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. Questo è un requisito per la legittimità del conferimento dell’incarico con un espresso presidio sanzionatorio in termini di responsabilità erariale e disciplinare (delibera n. 1051 del 13/12/2010)
Chiarisce la Corte dei Conti Sezione di Controllo della Lombardia che “come emerge dal tenore letterale della norma, la portata della disposizione limitativa concerne gli incarichi per studi e consulenze, senza ricomprendere né quelli di ricerca né le altre collaborazioni autonome” (Lombardia/68/2011/PAR del 7 febbraio 2011).
Inoltre, secondo la suddetta Corte “il Legislatore non ha inteso vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di legge. In questo senso, verrebbe disattesa la finalità perseguita dal legislatore per quegli enti locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze”.
Si deve quindi giungere alla conclusione che “la norma de qua, per quegli enti locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, va applicata individuando un diverso parametro di riferimento” altrimenti si finirebbe per premiare gli enti meno virtuosi che, nel corso dell’anno 2009, hanno sostenuto una spesa per consulenze rilevante.
“In particolare, non essendoci un parametro finanziario precostituito (in quanto la spesa per l’anno 2009 è stata pari a zero), il limite è quello della spesa strettamente necessaria che l’ente locale sosterrà nell’anno in cui si verifica l’assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio. Quest’ultimo limite di spesa, a sua volta, diverrà il parametro finanziario per gli anni successivi.”
Il Comune deve fortemente motivare l’atto amministrativo perché “ha l’onere di dimostrare in concreto l’esistenza dei presupposti di stretta necessità, sia di carattere soggettivo sia di tipo oggettivo, che giustificano il ricorso ad una professionalità esterna”.
CdC Sezione Controllo Lombardia/227/2011/PAR seduta del 12 aprile 2011
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06/05/2011 23.10.31
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La Cassazione, ha escluso che il permesso di costruire, in deroga agli strumenti urbanistici, possa essere rilasciato «in sanatoria» dopo l'esecuzione delle opere. L’alta Corte mette in evidenza alcuni aspetti della vicenda: la destinazione urbanistica dell'area risulta essere agricola ("Zona E"); le opere risultano sanate con permesso a costruire rilasciato dall'amministrazione comunale competente,tali opere risultano anche, realizzate in totale difformità dal permesso stesso.
Secondo la Suprema Corte, non è ammissibile il rilascio dei permessi in deroga per aree a destinazione agricola o a verde pubblico o privato mancando, in questi casi, il presupposto dell'edificabilità dell'area, necessario per il permesso stesso.
«il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è istituto di carattere eccezionale» ed è valido per soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari tutelati dalla disciplina urbanistica generale. Motivo per il quale va applicato nei limiti tassativamente previsti dall'art. 14 D.P.R. 380/01. «tale sua particolare natura porta ad escludere che (il permesso) possa essere rilasciato “in sanatoria” dopo l'esecuzione delle opere».
Corte di Cassazione, Sez.III penale, sent. n. 16591, del 28 aprile 2011
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03/05/2011 19.20.20
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Spese del 2011 Personale a tempo determinato di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del Tuel: non soggiace alle limitazioni delle cessazioni previste per le assunzioni a tempo indeterminato. Corte dei Conti della Campania parere 246/2011
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Nell’elencazione delle tipologie di spese di personale che possono essere detratte dal conteggio ai fini della determinazione dell’indicatore di cui al citato art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/10 convertito in l. 122/10, individuate dalla Sezione Autonomie nelle 'linee guida’ al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 - con Delibera n. 9/2010 - tra le ‘voci di inclusione’ rilevano i “compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 267/2000”, di contro la regola del “turn over”, in conformità alla soluzione interpretativa secondo cui si ritiene che: “…il limite alle assunzioni di personale nell’ambito delle cessazioni avvenute nell’anno precedente si riferisca ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato…” (Cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo Delibera del 16 febbraio 2011 Del. N. 20/CONTR/2011).
Alla considerazione se “dall’ 1/1/2011 è consentito procedere alla stipula di contratti a termine, nel limite del 5% della dotazione organica, previsti dall’art. 110 comma 2 TUEL 267/2000 anche se non vi sono state cessazioni nell’anno 2010?...” va evidenziata l’attuale vigenza della disposizione di cui all’ articolo 110 comma 2 del T.U.E.L. – secondo cui “….Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità…”, in conformità alla richiamata deliberazione Del. N. 14 dell’ 8 febbraio 2011 delle Sezioni Riunite in sede di controllo in cui si statuisce che “…In mancanza di una disposizione di abrogazione espressa contenuta nel d.lgs. 165/2001 (come integrato dal d.lgs. 150/2009), la diversa portata precettiva delle disposizioni in conflitto non integra, pertanto, in ossequio ai consolidati canoni ermeneutica, l’abrogazione tacita della disposizione contenuta nell’art. 110, comma 2 del TUEL che risulta pertanto tuttora applicabile…”.
Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Campania Del/Par n.246 /2011 del 27 aprile 2011
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29/04/2011 22.28.45
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In allegato vengono riportate le sigle di importanti adempimenti come definiti dalle autorità preposte in modo da poter rapidamente conoscere o ricordare le varie denominazioni di adempimenti comunali quasi tutti con le norme di riferimento.
cliccare a dx =====>> per leggere il documento .
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26/04/2011 19.50.55
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Osservare i pareri ministeriali ed i principi contabili dell’Osservatorio per la Finanza Locale può comportare per i responsabili comunali l’azione della Corte dei Conti in quanto solo il giudice può interpretare le disposizioni dell’ordinamento.
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Nel condannare un responsabile economico finanziario per aver reso esecutiva, con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, una determina viziata di illegittimità (art.153 c.4 del tuel) la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Sicilia ha chiarito che non è una valida giustifica aver rispettato la circolare del Ministero dell’Interno n. F.L.25/1997 nonché i principi contabili dell’Osservatorio degli enti locali presso il medesimo ministero che affermano che con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria il responsabile del servizio finanziario non effettua alcun controllo sulla legittimità della spesa.
L’alta Corte sostiene che “ in materia di circolari amministrative interpretative non si possono che fare proprie le considerazioni espresse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si veda a tal proposito la nota decisione Cass. ss.uu 23031/2007, in cui si è affermato che deve escludersi la natura normativa delle stesse, essendo atti dotati di efficacia meramente interna avente natura di direttiva agli uffici, insuscettibili di incidere su rapporti giuridici disciplinati dalla riserva di legge, con esclusione di poteri o facoltà discrezionali accordati all’amministrazione, essa non vincola il cittadino e neanche gli uffici gerarchicamente subordinati all’amministrazione emittente, ai quali è data facoltà di disattendere il contenuto di tali direttive; e solo al giudice è affidato il compito di interpretare le disposizioni dell’ordinamento. A queste argomentazioni, deve essere aggiunta la precisazione che la circolare ministeriale e i principi elaborati dall’Osservatorio non hanno neanche natura interorganica, rivolgendosi all’esterno dell’amministrazione centrale, nei confronti delle autonomie locali, la cui disciplina ordinamentale è riservata alla legge, e dunque essi non possono porsi in contrasto con essa e con i richiamati principi di contabilità pubblica contenuti in norme primarie di chiara, univoca e consolidata interpretazione.”
Corte dei conti Sentenza n. 1058/2011 del 23 marzo 2011 - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana
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25/04/2011 08.42.15
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Dematerializzazione delle procedure Inps:da martedì 26 aprile 2011 i ricorsi amministrativi per le controversie in materia di previdenza ed assistenza (art. 443 c.p.c.) non sono più cartacei. Infatti da tale data gli interessati possono provvedervi esclusivamente a mezzo web dal sito http://www.inps.it - servizi online - ovvero attraverso gli intermediari Inps.
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19/04/2011 23.57.42
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Riprendendo quanto già pubblicato nella sezione "gestione Bilanci" in data 28/03/2011 si allegano alcune schede riepilogative di fondamentali suggerimenti della Corte dei Conti sezione di controllo della Regione Puglia cliccando a dx ===>>
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18/04/2011 16.14.32
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Per gli anni dal 2008 al 2012, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.Art 2 comma 8 LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 modificata dall'art.2, comma 41, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in legge n° 10/2011. Cliccando a dx ===>> scheda di sintesi
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18/04/2011 16.07.23
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Schema sintetico della speciale normativa tributaria della Tassa rifiuti applicabile in Campania, i termini entro i quali approvare e/o modificare le tariffe e le principali differenze con la stessa tassa per le regioni extra Campania. Per un più approfondito dettaglio della normativa si rimanda alla completa lettura di questa sezione.
Cliccare a dx ===>> per accedere alle schede di sintesi.
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12/04/2011 21.57.23
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Assunzioni di personale 2011: è tuttora vigente l’art. 19 c. 8 della l. 28/12/ 2001 n° 448 ma nelle logiche di contenimento della spesa non si rinviene alcuna norma di deroga disposta dall’art. 1, c. 562 della l.296/2006
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La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania rispondendo ad un quesito espresso mirante a derogare dai limiti di spesa imposti dal sistema, ha specificato che è tuttora vigente l’art. 19 comma 8 della legge 28 dicembre 2001n° 448 pur tuttavia, nel richiamare la ratio di contenimento della spesa di personale prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 quale principio informatore dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, impone, nel solo caso in cui l’ordinamento legislativo consenta eventuali deroghe (attualmente però non sussistenti) l’obbligo di motivazione e l’obbligo in capo all’organo di revisione di accertare la sussistenza di una motivazione adeguata ed analitica. In altri termini, in forza delle vigenti disposizioni di legge, pur tenendo conto della vigenza della legge 449/1997, non si rinviene nell’attuale panorama normativo alcuna possibilità di deroga alla disciplina di contenimento della spesa di personale, disposta dall’art. 1, comma 562 della legge 296/2006
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania – Parere 8 febbraio 2011, n. 98
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10/04/2011 06.57.53
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Convegno odcec- ancrel - entilab.
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Il 18 aprile 2011 presso la sede di piazza dei martiri dell'Odcec Pubblico Convegno dal titolo: " Il bilancio degli enti locali per l’anno 2011 alla luce del federalismo fiscale"
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01/04/2011 09.01.23
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Come avevamo preannunciato (pubblicazione dell' 11 e 12 marzo 2011 in questo settore), a dispetto di facili posizioni acquiescenti di esperti, è stato necessario un DPCM del Presidente del Consiglio n° 11A04300del 25 marzo 2011 pubblicato sulla GU n° 74 del 31 marzo 2011 per prorogare nuovamente i termini al 31 dicembre 2011 per la parte di gestione già assegnata ai comuni ai sensi dell'art. 11 commi 2 ter, 5bis e 5 ter del DL 195/2009 Legge 26/2010.
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31/03/2011 22.06.03
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Il Presidente del Consiglio con i poteri conferitigli dal dl 225/2010 convertito in legge n° 10/2011 ha emanato diversi DPCM pubblicati sulla GURI del 31 marzo 2011. Tra i tanti provvedimenti, il rinvio delle gare per il concessionario della riscossione, le autorità d'ambito, graduatorie concorsi pubblici, carta d'identità con impronta digitale. Il puntuale contenuto dei Dpcm sarà disponibile domani mattina 1 aprile 2011 sulla G.U. Di particolare rilievo la posizione assunta sulla provincializzazione dei rifiuti.
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31/03/2011 15.18.14
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AGGIORNAMENTO: IL TERMINE DEL 31 MARZO 2011 E' STATO ULTERIORMENTE RINVIATO AL 31 DICEMBRE 2011 CON D.P.C.M. 25-3-2011 Gazz. Uff. 31 marzo 2011, n. 74 TABELLA 1. A partire dal 31 marzo 2011 le carte di identita' rilasciate dai Comuni devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 art. 3 comma 2 stabilisce che "La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identita' rilasciate a partire dal 31 marzo 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono". L'articolo 3 del RD è stato modificato dall'articolo 31 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, poi dall'articolo 3, comma 3, del D.L.30 dicembre 2009, n. 194 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in legge n° 10/2011, con la sostituzione del termine di scadenza del 1° gennaio 2011 con quello del 31 marzo 2011. Ovviamente in relazione all'impronta, in assenza di specifiche ulteriori direttive, riprende vita la normativa previgente che stabiliva le modalità e la qualità dei prodotti da impiegare. Normativa che non risulta esssere stata epressamente soppressa o abrogata.
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28/03/2011 23.27.30
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Molteplici e generosi suggerimenti gestionali forniti dalla Corte dei Conti per rispettare sia la normativa del patto di stabilità e sia del programma dei pagamenti. Sezione regionale di controllo per la Puglia - Delib. n. 120/par/2010 del 27/10/2010
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Molteplici e generosi suggerimenti della Corte dei Conti per rispettare la normativa sia del patto di stabilità e sia quella prevista dall’art. 9, comma 1, lett a) – n. 2 del Decreto Legge 1.07.2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che impone una verifica preliminare da effettuare al momento dell’adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa (art. 183 del D.Lgs. 267/00). Il ritardo del pagamento espone la P.A. alla corresponsione degli interessi “sanzionatori” di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della direttiva 2000/35/CE
Primo suggerimento: le buone pratiche della gestione finanziaria impongono di affiancare al tradizionale bilancio di competenza un “bilancio di cassa” in cui prevedere – in relazione ai cronoprogrammi allegati ai progetti esecutivi, al tempo contrattuale di ultimazione dei lavori, le somme che si prevede di incassare e di pagare, in conto competenza ed in conto residui.
Secondo suggerimento : le indicazioni desumibili dalla deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo n. 9/CONTR/2010, la fase della programmazione dei flussi di cassa può essere avviata già nella fase della predisposizione del bando di gara e quindi ancor prima dell’impegno o della prenotazione di impegno. Infatti, se il criterio aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, già in tale sede si potrebbe prevedere un sistema di attribuzione dei punteggi in grado di preferire i concorrenti che offrono modalità e termini di pagamento dilazionati.
Terzo suggerimento: la disposizione dell’articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 prevede la possibilità per gli enti locali di certificare i propri debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni di forniture e appalti, secondo lo schema allegato al decreto ministeriale 19 maggio 2009 ai fini di una successiva cessione pro soluto a banche o ad altri intermediari autorizzati.
Quarto suggerimento: Al fine di velocizzare i pagamenti in favore delle imprese può essere valutata la possibilità di stipulare con un istituto di credito un contratto di accollo per singoli debiti (secondo le indicazioni desumibili dalla deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo n. 9/CONTR/2010) realizzando effetti analoghi a quelli perseguiti con la certificazione dei crediti di cui al decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. (Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Puglia delib. n. 120/par/2010 del 27/10/2010)
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27/03/2011 18.44.45
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Richiesta di accesso agli atti di un concorso pubblico (elaborati di altri candidati): E’ la regola - Tar Lazio sez. seconda quater sent. n. 32103/2010 REG.GEN. del 3 sett 2010
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L'accesso agli atti amministrativi è la regola, mentre il diniego è l’eccezione: può infatti essere escluso solo nei casi espressamente previsti dall’art. 24 L. n. 241/1990. Pertanto l’accesso ai documenti prodotti dai candidati (ma anche ai verbali, alle schede di valutazione ed agli elaborati) non può essere rifiutato dall’amministrazione dato che prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 novembre 2009, n. 11094). I concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l'essenza; e sia perché tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 09 febbraio 2010, n. 726. Il candidato è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti specie laddove l'interessato abbia chiesto copia di atti, quali curriculum, titoli, ecc. in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3147; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 25 novembre 2009, n. 3460).
Il Tar Lazio conclude censurando il “ comportamento della P.A. che, a quasi venti anni dall’emanazione della L. n. 241/1990, ha costretto l’interessata ad adire la via giurisdizionale per ottenere un diritto pacifico …(…)..”
Tar Lazio Sez. seconda quater sent. n. 32103/2010 REG.GEN. del 3 sett 2010
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25/03/2011 16.08.17
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Segretario Generale Comunale
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23/03/2011 19.26.57
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Assistenza persone disabili legge 104/1992 obbligo per i comuni di trasmettere i dati dei permessi concessi nel 2010 entro il 31 marzo 2011 alla Funzione Pubblica
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Secondo l’art. 24 della legge 183 del 4/11/2010, le amministrazioni pubbliche comunicano al Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi per l’assistenza a persone disabili ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e madri.
b) l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.
IL Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura una banca di dati informatica in cui confluiscono le comunicazioni che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.
(Circolare Funzione Pubblica n° 2 del 18 marzo 2011 Legge 183/2010 art 24 legge 104/1992)
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22/03/2011 23.57.54
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Pubblicato il DM che approva il modello di rilevazione del patto di stabilità 2010 da spedire entro il prossimo 31 marzo 2011
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Sul sito della Ragioneria Generale dello Stato è stato pubblicato il decreto che approva il modello di rilevazione del patto di stabilità 2010 da spedire entro il prossimo 31 marzo 2011.
Infatti le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere, entro il 31 marzo 2011, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2010, secondo le modalità contenute nel D.M n. 0040089. cliccare a sx per leggere il decreto ministeriale
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22/03/2011 22.50.33
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Bilancio di previsione 2011 dei Comuni differito al 30 giugno 2011
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Con decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2011 in corso di pubblicazione sulla G.U. ma già pubblicato sul sito del viminale è stato differito al 30 giugno il termine per deliberare i bilanci 2011
Decreto del 16 marzo 2011
IL MINISTRO DELL'INTERNO
VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
VISTO il decreto del 17 dicembre 2010, emanato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2011 è stato differito al 31 marzo 2011;
VISTA la richiesta dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di ulteriore differimento del predetto termine;
RITENUTO necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2011;
ACQUISITA l’intesa del Ministro dell’economia e delle finanze;
SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2011;
decreta
Art. 1
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2011.
Roma, 16 marzo 2011
Roberto Maroni
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17/03/2011 19.42.50
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Bilancio di Previsione 2011 dei Comuni - La conferenza Stato Città ed Autonomie Locali rinvia i termini al 30 giugno 2011
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Ieri 16 marzo 2011 la Conferenza Stato Citta ed Autonomie Locali ha espresso il parere favorevole ai sensi dell'art 151 comma 1 del Dlgs 267/2000 per il rinvio dei termini di approvazione del bilancio al 30 giugno 2011. Ora tocca al Ministro dell'Interno formalizzare il rinvio di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Tuttavia operare per dodicesimi sul bilancio 2010, come per legge, conduce al dissesto per effetto dei tagli del decreto Maroni del 9 dicembre 2010 difficilmente ripianabili
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15/03/2011 22.10.19
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il proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’Organo preposto è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza –diffida integra gli estremi del silenzio –rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (cfr Cons Stato Sez. V n.7132 del 7/11/2003 Sez.IV 4/6/2004 già citata; idem 31/5/2007 n.2857; 7/7/2008 n.3384.
Nel caso di specie , invero, gli elementi di fatto e di diritto intervenuti e fatti valere dall’interessato da un lato fanno insorgere in capo all’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti della norma prescrittiva di cui all’art.2 della legge n.241/90, l’obbligo a pronunciarsi sulla istanza de qua e quindi a concludere il procedimento e dall’altro lato, correlativamente conferiscono all’istante la legittimazione a far accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza stessa .
sentenza n. 04760/2010 reg.ric. Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
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12/03/2011 17.24.08
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Procedimenti disciplinari : circolare m° 14 del 23-12-2010 Dipartimento Funzione Pubblica GU 57 del 10 marzo 2011
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E' stata pubblicata sulla GURI n° 57 del 10 marzo u.s. la circolare n° 14/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica che introduce diverse novità in materia di procedimento disciplinare. Cliccare a sx <<=== per leggere i suoi contenuti
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12/03/2011 12.15.13
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Solo se il Presidente del Consiglio, discostandosi da quanto richiesto ed ottenuto dalla Corte Costituzionale sent. 3/3/2011 n° 69 contro Regione Campania, (leggasi precedente pubblicazione) decidesse di conservare in capo ai comuni campani la gestione dei rifiuti per l’anno 2011, potrebbe provvedervi con un dpcm.
Infatti in forza dei poteri conferiti dall’art. 1 del DL 29/12/2010 , n. 225 - legge 26/2/2011, n. 10 con uno o più decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011. La proroga dei termini può essere disposta previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e della Commissione parlamentare competente per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, può adottarlo. Per formarsi una idea su tale remota possibilità leggere il lungo e traviato percorso della gestione dei rifiuti riportato in questa sezione.
Se confermato, è più importante la revisione dei parametri di predissesto fortemente squilibrati dalla riduzione delle entrate e spese Tarsu/Rifiuti che oscillano dal 22% fino al 40-45% per i Comuni più piccoli.
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12/03/2011 10.52.43
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decurtazione del 10% del compenso: va operata agli organi di controllo interno dei Comuni -nucleo di valutazione, controllo di gestione e collegio dei revisori dei conti). CdC sez Contr. Campania n. 173 del 22/2/2011
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La decurtazione del 10 % sui compensi agli organi di indirizzo, controllo, etc., prevista dall’art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, si applica indistintamente al nucleo di valutazione, al controllo di gestione e al collegio dei revisori dei conti. Lo afferma la delibera della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Campania non sindacando l’adeguatezza del sinallagma tra prestazioni e compensi.
CdC sez Controllo Campania Del/Par n. 173/2011 del 22 febbraio 2011
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11/03/2011 22.14.46
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L’intera gestione del ciclo dei rifiuti passa alle province campane dal 1 aprile 2011 (non è un pesce di aprile). Lo stabilisce il decreto di conversione 10/11 del DL 225/10 multiproroghe forse quale diretta conseguenza della sentenza. C.Cost. 3/3/2011
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La L.R.Campania 21/01/2010, n. 2 comma 69, apporta talune modifiche all’art. 32-bis della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, in materia di gestione, dei rifiuti prevedendo che i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessino di svolgere le proprie funzioni, all’atto del trasferimento alle Province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, non immediatamente, come disposto dal previgente art. 32-bis, inserito dalla legge regionale n. 4.art 1, comma 1, lettera r), del 14 aprile 2008 ma solo dal momento dell’avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore. Dopo il precedente esito favorevole, il Governo Italiano ha impugnato nuovamente davanti alla Corte Costituzionale l’art. 32 bis introdotto con la LR Campania n° 2/2010 art. 1 comma 69 perchè lamenta lo spostamento del "dies a quo" che determina l’ultrattivita della figura consortile, in contrasto con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 - art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 26, violando l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente. Secondo la Corte Cost.la questione relativa all’art. 1, comma 69, è fondata. La norma regionale censurata determina uno slittamento temporale dell’effettivo passaggio delle funzioni violando i principi della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.
A parere di chi scrive, andando coraggiosamente contro corrente e diversamente da quanto sostenuto (giustificato) da illustri giuristi, è proprio a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 69 del 3/3/2011 che il Legislatore percependo l'esito in sede di conversione del DL 225/2010, legge 10/2011 ha deciso di adeguare la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti in capo alle Province dal 1 aprile 2011.
Cliccando a sx <<<==== ed inserendo i riferimenti la sentenza della C. Cost.
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10/03/2011 21.48.13
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Società per gli studi di settore -Sose s.p.a
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Società per gli studi di settore -Sose s.p.a. in collaborazione scientifica con l’IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale di ANCI
dlgs 26 novembre 2010 n.216 -
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10/03/2011 21.35.53
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Federalismo Municipale - fabbisogni standard: I Comuni devono trasmettere il questionario sulle funzioni “Polizia Locale” e “Generali di amministrazione, di gestione e di controllo” entro il 31 marzo p.v. pena il blocco dei trasferimenti erariali
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la Società per gli studi di settore -Sose s.p.a. in collaborazione scientifica con l’IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale di ANCI ha inviato nel mese di gennaio appositi questionari funzionali per raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Per il 2011 le funzioni individuate per i Comuni sono quelle di “Polizia Locale” e quelle “Generali di amministrazione, di gestione e di controllo”.
i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento e comunque entro il 31 marzo p.v. i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.
La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato e' sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Per compilare i questionari collegarsi a https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/
- art 5 comma 1 lett. c) del dlgs 26 novembre 2010 n.216 -
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09/03/2011 19.07.40
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Una intesa sindacale firmata il 4 febbraio 2011 presso la Funzione Pubblica cancella “di fatto” la riforma Brunetta ovvero rimanda la sua applicazione nel tempo (art. 19 del d.lgs. 150/09)
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Una strana intesa sindacale firmata il 4 febbraio 2011 presso la Funzione Pubblica cancella “di fatto” la riforma Brunetta ovvero rimanda la sua applicazione nel tempo (art. 19 del d.lgs. 150/09) stabilendo che le sole e poche risorse aggiuntive previste dall’art. 61 comma 17 del Dl 112/2008 - legge 133/2008 concorrono alle nuove regole della performance individuale. Ovviamente resta fermo il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria anche a seguito di accordi integrativi locali
Come si ricorderà l’art. 19 del dlgs 150/2009 stabilisce a regime che:
a) il venticinque per cento del personale riceve il cinquanta per cento del trattamento accessorio;
b) il cinquanta per cento del personale riceve l’altro cinquanta per cento del trattamento accessorio;
c) il restante venticinque per cento non percepisce alcun trattamento accessorio.
Cliccando a sx la circolare del Ministro della Funzione Pubblica n° 1 del 17 febbraio 2011 prot. 10315
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09/03/2011 15.36.24
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il DM Ministero dell’interno del 15 febbraio 2011, ha stabilito che i Comuni dovranno spedire alla Direzione centrale della finanza locale per posta elettronica certificata e con firma digitale dei firmatari il certificato del bilancio di previsione per l'anno 2011 entro il 28 aprile 2011 all'indirizzo email finanzalocale.prot@pec.interno.it
Mentre entro il prossimo 15 marzo, andranno richieste le Userid e le password necessarie.
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08/03/2011 22.09.00
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Non tutti i dipendenti pubblici sono uguali, costruita una norma speciale “ad personam” per quelli membri del CIVIT che consenta loro di svolgere il doppio incarico senza pregiudizi di sorta.
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Non tutti i dipendenti pubblici sono uguali, costruita una norma speciale “ad personam” per quelli membri del CIVIT che consenta loro di svolgere il doppio incarico senza pregiudizi di sorta.
Art. 2 comma 12-decies del Dl 29 dicembre 2010 , n. 225 convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.
“Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole: « sono collocati fuori ruolo » sono inserite le seguenti: «, se ne fanno richiesta, ». La facoltà di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dall'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato”
Pino Terracciano
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05/03/2011 09.09.02
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Per gli effetti dell'art.2-bis, comma 1, L. n. 241/1990, la p.a. è tenuta al risarcimento del danno, causato dal proprio comportamento colpevole nell'adozione tardiva di un provvedimento amministrativo, che diventa ingiusto, e come tale risarcibile tenuto conto che l’art. 29, comma 2-bis, considera livello essenziale di tutela l'osservanza del termine di conclusione del procedimento
La norma presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (Cons. Giust. Amm. reg. Sic., 4 novembre 2010 n. 1368, che, traendo argomenti dal citato art. 2-bis, ha aggiunto che il danno sussisterebbe anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche se l'esito fosse stato in ipotesi negativo).
Per ogni ipotesi di responsabilità della p.a. per i danni causati per l'illegittimo esercizio (o, come nel caso di specie, mancato esercizio) dell'attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del danno, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo perché tale principio attiene allo svolgimento dell'istruttoria e non all'allegazione dei fatti
La stessa richiamata giurisprudenza ha precisato che l'onere probatorio può ritenersi assolto allorché il ricorrente indichi, a fronte di un danno certo nella sua verificazione, taluni criteri di quantificazione dello stesso, salvo il potere del giudice di vagliarne la condivisibilità quando il ricorrente fornisca un principio di prova della sussistenza e quantificazione del danno. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 28 febbraio 2011, n. 1271
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04/03/2011 09.00.00
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La Prettura Utg di Napoli ha diramato una chiara e condivisibile circolare in materia di adempimenti sulla gestione dei rifiuti e l'applicazione di Tia e tarsu in Provincia di Napoli ma che vale per tutto il territorio regionale richiamando gli enti preposti ad adempimenti ad effettuarli nei termini stabiliti dalla legge ma soprattutto tenendo in debito conto la delibera della CdC sezioni riunite di controllo n° 2/2011 sui termini di approvazione delle tariffe. Ovviamente in attesa che il legislatore chiarisca le questioni temporali sulla gestione comunale il termine di scadenza del 31 dicembre 2011 dovrebbe leggersi 31 marzo 2011. cliccando a dx la circolare prefettizia
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02/03/2011 22.20.42
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Normativa speciale Tarsu in Campania : Provincia si, Provincia No , anzi SI però dal 1 aprile 2011 (pesce d’aprile?). La frittata è fatta con buona pace alla programmazione 2011 dei bilanci dei comuni campani.
Il legislatore è proprio indeciso se fare gestire la Tarsu alle Province od ai Comuni campani e modifica in continuazione il proprio orientamento.
Già nel 2008 la speciale normativa di cui all’ art 7 del DL 61/2007 legge 5/7/2007 n° 87 relativamente alla decorrenza della norma poi stabilita al 1 gennaio 2009 (copertura del 100% dei costi di gestione) introdotta dall’art. 33, comma 1 del D.L. 31/12/2007 n° 248 convertito in legge 28/2/2008 n° 31 doveva essere 2 volte corretta in gazzetta Ufficiale conservando purtroppo l’errore tanto che solo il Ministero di Grazia e Giustizia nel presentare il testo coordinato chiarì la decorrenza dal 1/1/2009.
Per l’anno 2010 fu stabilito che i comuni dovessero solo per tale anno gestire i rifiuti ed applicare la Tarsu (art. 11 del D.L. n° 195 del 30/12/2009 convertito in legge 26/2/2010 n° 26)
Per l’anno 2011 il DL 196 del 26/11/2010 ha confermato tale normativa ribadendo la competenza delle Province e non più dei Comuni con decorrenza 1/1/2011. Nel frattempo veniva emanato il 29 dicembre 2010 il Dl 225 cosiddetto milleproroghe che stabiliva la proroga della gestione dei comuni fino al 31 marzo 2011.
Successivamente in sede di conversione del dl 196/2010- legge. n° 1 del 24/01/11 veniva aggiunto l’art. 1bis che prorogava la competenza dei Comuni a gestire rifiuti e Tarsu anzicchè al 31 marzo fino al 31 dicembre 2011.
Sembrava una norma definitiva ma mancava all’appello ancora la conversione in legge del dl milleproroghe 225/2010.
Il testo di conversione del dl milleproroghe infatti alla data del 21 febbraio 2011 aveva coerentemente cancellato la proroga al 31 marzo originariamente stabilita, facendo quindi prevalere la proroga ai comuni fissata con la legge 1/2011 fino a dicembre 2011
Ma la legge di conversione del DL 225/2010, Legge 26 febbraio 2011, n. 10 riporta nuovamente la scadenza della gestione dei rifiuti e della Tarsu da parte dei Comuni al 31 marzo 2011. Un pesce d’aprile la gestione provinciale dal 1 aprile 2011 o una effettiva volontà del legislatore? Lo sapremo presto. Anche perché dopo il decreto Maroni taglia fondi, in Campania non si riesce a programmare anche per la elevata frequenza di variazioni della normativa statale. Pino Terracciano
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01/03/2011 22.36.39
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Obbligatorio per i Comuni istituire i Consigli tributari
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La recente circolare n° 4/E del febbraio 2011 ha sancito una delle modalità attraverso cui i Comuni partecipano all’attività di accertamento consistente nella segnalazione all’Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all’INPS degli
elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi (comma 2).
Per agevolare tale forma di collaborazione, per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti che non vi abbiano già provveduto è stato introdotto l’obbligo di costituire il Consiglio tributario con regolamento del Consiglio ed entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (comma 2, lettera a)
Il Comune di domicilio fiscale del contribuente è tenuto a segnalare all’ufficio fiscale qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle predette dichiarazioni presentate dalle persone fisiche,indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Pino Terracciano
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26/02/2011 09.51.04
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La mobilità in entrata non costituisce assunzione se effettuata tra enti che hanno vincoli nelle assunzioni “l’ente che riceve personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente prevista, per un ovvio principio di parallelismo e al fine di evitare a
livello complessivo una crescita dei dipendenti superiore ai limiti di legge, l’ente che cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo”.= Lo stabilisce la Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo che aggiunge: “Relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in qui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali”. Diversamente per gli enti non soggetti a tali regole costituisce assunzione ed è per il cedente equiparabile al collocamento a riposo
Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di Controllo delibera n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010
Pino Terracciano
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25/02/2011 09.07.30
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Indebitamento
Legge 220 del 13 febbraio 2010 art. 1 comma 108
e art 204 del tuel 267/2000 -
I comuni, per ciascun anno del triennio 2011/2012/2013, non possono
aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre
dell'anno precedente se la spesa per interessi , supera il limite dell'8 per
cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui.
A seguito del maxiemendamento alla CAMERA del milleproroghe al comma 2 ter del decreto di conversione del DL 225/2010 è previsto in sede di approvazione che il limite degli interessi sia così graduato Il 12 per cento per l’anno 2011, il 10 per cento per l’anno 2012 e l’8 per cento a decorrere
dall’anno 2013 . Pino Terracciano
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23/02/2011 22.43.57
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Convegno far quadrare i bilanci Avellino 23 febbraio 2011 Relazioni di G.Marotta, M D'Amore, P. Terracciano
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23.02.2011
…FAR QUADRARE I BILANCI RIFLESSI DEI TAGLI E DEL FEDERALISMO SUL BILANCIO PLURIENNALE DEGLI ENTI LOCALI
AVELLINO, SALA CONSILIARE 23 FEBBRAIO 2011
Atti del convegno forniti dai relatori.
Intervento del dott. Gianluigi Marotta
Intervento del dott. Giuseppe Terracciano
Prof. Mariano D'Amore
Si avvisano i partecipanti che presso l’Ufficio Ragioneria del Comune è possibile ritirare l’Attestato di partecipazione. Cliccare a sx per leggere gli interventi
Pino Terracciano
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20/02/2011 00.27.20
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... FAR QUADRARE I BILANCI: RIFLESSI DEI TAGLI E DEL FEDERALISMO,SUL BILANCIO PLURIENNALE DEGLI ENTI LOCALI. LIBERO CONVEGNO
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Il Comune di Avellino d'intesa con ordini professionali presenta … FAR QUADRARE I BILANCI: RIFLESSI DEI TAGLI E DEL FEDERALISMO SUL BILANCIO PLURIENNALE DEGLI ENTI LOCALI SALA CONSILIARE, AVELLINO mercoledì 23 FEBBRAIO 2011 RELATORI Dott. Giuseppe Terracciano – Direttore Generale Comune Somma Vesuviana (NA) Prof. Stefano Pozzoli – Università degli studi Parthenope di Napoli Dott.ssa Maria Luisa Dovetto – Segretario Generale Comune Somma Vesuviana (NA) Dott. Eduardo Racca – Editorialista de IL SOLE 24 ORE Dott. Gianluigi Marotta – Direttore dei Servizi Finanziari Comune di Avellino Cliccando a dx ===> la brochure dell'evento. Ingresso libero
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16/02/2011 19.15.15
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Quesito: Gli enti locali nella definizione di un debito fuori bilancio possono riconoscere oltre alla “sorta capitale” anche oneri accessori, spese legali, interessi e simili?
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La vigente normativa ricompresa nel d.lgs n.267/2000, stabilisce ambito e procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio. (art.193, comma 2 e 3, art.194, comma 1, 2, 3). La norma di natura eccezionale, avendo valore cogente, non lascia agli enti interessati alcun spazio discrezionale non consentendo di effettuare spese in difformità dalla legge, bensì di sanare l’irregolarità gestionale, sia pure a determinate condizioni, con il contestuale ripristino degli equilibri del bilancio ed il superamento del rischio di possibili oneri aggiuntivi, come eventuali interessi o spese di giustizia, che assumerebbero, per l’ente, i connotati del danno erariale.
Invece nel caso di sentenze esecutive, lett. a) e procedure espropriative lett.d), l’Amministrazione è tenuta a riconoscere l’intero debito, ivi compresi gli oneri accessori. L’ atto transattivo, viceversa, va valutato nel suo complesso, ivi compresi gli eventuali interessi, ed è richiesto l’accertamento degli elementi della utilità pubblica e dell’arricchimento senza giusta causa, esso si riferisce di solito ad una spesa pubblica che può avere o non avere la natura di “debito fuori bilancio” a secondo delle sue caratteristiche. In tutti gli altri casi nel riconoscersi la natura di fuori bilancio dei debiti, non possono comprendersi anche gli oneri accessori. Cdc Sezione di controllo Regione Calabria parere n° 51 del 12 febbraio 2009
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13/02/2011 18.18.09
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Comuni: divieto di concedere patrocini- art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 - legge n.122/2010- Parere della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Puglia – delibera n° 163/par/2010 del 15 dicembre 2010
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Il divieto di concedere patrocini di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, fatto salvo quelli riferiti ad iniziative rivolte alla valorizzazione del territorio da parte di soggetti istituzionali, deve intendersi rivolto, secondo la Corte dei Conti Sezione di Controllo della Puglia – delibera n° 163/par/2010 del 15 dicembre 2010, agli accordi di patrocinio comportanti spese per iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio. Ovvero ogni qualvolta “il contratto di patrocinio si atteggerebbe come donazione modale, piuttosto che come contratto a prestazioni corrispettive”.
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13/02/2011 17.03.21
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Spesa annua anno 2011 per studi ed incarichi di consulenza - applicazione art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Sezioni Unite Corte dei Conti
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La spesa annua 2011 per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 come stabilito dall' art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con propria delibera n° 7/contr/11 del 7 febbraio 2011 hanno chiarito alle P.A. che: a) la spesa di riferimento non deve intendersi agganciata al parametro di cassa bensì alla spesa programmata a tale titolo per l'anno 2009; b) le spese per studi e consulenze
alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all’ente affidatario,
non devono computarsi nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comma 7 del decreto legge
n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010;c) non incide sul principio di onnicomprensività del
trattamento economico dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, per i quali, invece, la
provenienza dei finanziamenti per attività comunque riconducibili all’interno delle
funzioni istituzionali deve ritenersi indifferente.
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06/02/2011 07.53.20
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Collegi dei Revisori: aumentano le responsabilità ma diminuiscono i compensi del 10% - Cdc della Lombardia
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Con il parere n° 13/2011 del 25 gennaio 2011 la Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Lombardia ha confermato il precedente parere della Corte dei Conti della Toscana n° 204/2010 del 9 dic 2010 riportato in questa sezione. Cliccando a sx <==== il parere Cdc Lombardia.
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04/02/2011 23.13.34
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Un capo ufficio di una banca aveva chiesto un periodo di ferie sostenendo di dover prestare cure ed assistenza alla madre ammalata mentre invece aveva utilizzato il periodo feriale per recarsi in Madagascar dove aveva in precedenza contratto malattie morbose ed inviando certificazione medica con la quale si attesta la sua inidoneità al lavoro per periodi di tempo assai lunghi.
La Corte di Cassazione osserva che la richiesta di ferie non corrisponde al vero motivo e che scientemente il dipendente si fosse esposto ad un rischio che superava di gran lunga il livello di mera eventualità stante la prevedibilità del rischio di malattia derivante dalle precedenti ricadute morbose nelle precedenti occasioni in cui si era recato in Madagascar. In forza dei principi di correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175 e 1375 c.p.c. il lavoratore subordinato deve tenere una condotta che non si riveli lesiva dell'interesse del datore di lavoro alla effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, per cui la mancata prestazione dovuta allo stato di malattia del dipendente trova tutela nei limiti delle disposizioni contrattuali e codicistiche in quanto non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore stesso. Alla stregua di tali principi il lavoratore deve comunque astenersi da comportamenti che possano ledere l'interesse del datore di lavoro alla corretta esecuzione della prestazione lavorativa dedotta in contratto. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 dicembre 2010 - 25 gennaio 2011, n. 1699
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31/01/2011 19.14.25
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Revisore Contabile esperto di contabilità pubblica già Ispettore di Finanza (S.I.Fi.P.) presso P.A. per accertamenti di tipo amministrativo contabile per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti.
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29/01/2011 20.56.48
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Tassa Rifiuti: non sono ammissibili le variazioni di tariffe successive all’approvazione del bilancio di previsione. Non è consentito alle Regioni e ai Comuni, derogare alla disciplina dei tributi dello Stato. CDC sezioni unite 2011
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Con la delibera n° 2/CONTR/11 del 13 gennaio 2011 la Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo, ha deciso di mettere fine alle diversità dei pareri delle varie sezioni regionali di controllo chiedendo di uniformarsi alle sue decisioni in merito alla inammissibilità di variare le tariffe della Tarsu in corso d’anno, dopo la scadenza dei termini di approvazione dei bilanci di previsione. Su tale possibilità si erano espresse la Sezione di Controllo della Lombardia con delibera n° 803 del 2 luglio 2010 positivamente e negativamente la Sezione di Controllo della Liguria con delibera n° 79 del 26 ottobre 2010 e la Sezione di Controllo della Campania con delibera n° 158 del 14 ottobre 2010. Secondo le sezioni riunite della Corte dei Conti non sono ammissibili le variazioni di tariffe Tarsu successive all’approvazione del bilancio di previsione né è consentito alle Regioni, né tanto meno agli enti locali, derogare alla disciplina dei tributi dello Stato, qual è, nella specie, la TARSU. Rammenta, inoltre, che secondo la Corte Costituzionale, salvi gli ambiti di disciplina espressamente riconosciuti dalla legge statale alla competenza regionale, si deve tuttora ritenere preclusa alle Regioni la potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali (ex multis, v.Corte costituzionale, sentenze n. 357/2010, n. 37/2004, n. 297, n. 296/2003). Il definitivo parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti vanifica le aspettative del deliberato dell'Amministrazione Provinciale di Napoli di aumentare la quota di tariffa di propria spettanza per il 2010.Su questo sito è possibile visionare le delibere della CdC richiamate. Pino Terracciano
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29/01/2011 08.45.45
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Sconti per nessuno: L’obbligo della riduzione del compenso del 10% si applica anche al Collegio dei Revisori dei Conti
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La Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Toscana (parere n° 204/2010 del 9 dicembre 2010) ha chiarito che l’art. 6, comma 3, della L. 122/10 prescrive che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”.
Secondo la Corte, la norma non formula distinzioni legate all’ammontare percepito in relazione al limite massimo edittale (come determinato in base ai parametri del D.M. Interno 20 maggio 2005) e un’interpretazione differente e più permissiva traviserebbe la volontà legislativa.
Cliccare a sx << === per leggere il parere
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20/01/2011 22.45.16
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Direttore Area Economico Finanziaria in ruolo a tempo indeterminato - Ragioniere Generale – Bilanci Tributi Economato Provveditorato
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16/01/2011 23.51.41
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Cassazione Sezioni Unite sentenza 19246 del 9 sett 2010: 5 giorni di tempo per opporsi ai decreti ingiuntivi evitando le esecuzioni coattive
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La Corte di Cassazione sezioni unite con la sentenza n° 19246 del 9 settembre ha chiarito che i termini per opporsi ai decreti ingiuntivi è di soli 5 giorni essendo automatico la riduzione dei termini perchè discende dalla legge.Trascorsi i 5 giorni il ricorso dell'opponente è improcedibile. Sotto i riflettori l'art. 645 comma 2 del codice procedura civile che secondo il Consiglio Nazionale Forense a questo punto va interpretato con legge ristabilendo un corretto rapporto tra opponente e convenuto.
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13/01/2011 23.13.37
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Approvate le modifiche al Piano Casa in Campania per l'anno 2011. Ulteriore approfondimento
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E’ stata pubblicata la Legge Regionale n° 1 del 5 gennaio 2011 che apporta modifiche alla Legge Regionale n° 19 del 28 dicembre 2009. In altre parole, abbiamo una nuova legge sul cosiddetto “Piano Casa”. Uno sforzo lodevole da parte dell’Assise Regionale, un parto travagliato. In Italia siamo bravi a complicare le cose più semplici, così per capire cosa è cambiato, è necessario
avere sia la vecchia che la recente versione sottomano.
Mi piace soffermarmi un attimo sul nuovo articolo 11- bis che norma le “disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato e dalla zona rossa a rischio eruzione del Vesuvio”: la normativa consente e incentiva la “delocalizzazione, nell’ambito
dello stesso comune o in altri comuni limitrofi, previo accordo tra i medesimi, degli edifici residenziali contenenti unità abitative destinate a prima casa ricadenti nelle aree classificate dall’Autorità di Bacino a pericolosità o rischio di frana molto elevato”…
Come a dire che un Comune non sottoposto a vincoli può implementare il contingente di volume residenziale edificabile, “ospitando” ed assorbendo il fabbisogno di case dei comuni della zona Rossa.
Nino Serpico architetto
cliccando a sx è possibile scaricare la LR n° 1/2011 dal Burc
cliccando a dx la LR n° 19/2009
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04/01/2011 22.00.40
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Esperto in Piani Urbanistici e di Valorizzazione, Studi di Fattibilità – Docente di Arte in Istituto Statale Superiore
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04/01/2011 14.17.46
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L’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha stanziato risorse economiche per l'anno 2011 al fine di incentivare l’adozione di misure volte alla riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro.
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S'informa che l’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha stanziato risorse economiche al fine di incentivare l’adozione di misure volte alla riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro. Ciò ha trovato attuazione negli Avvisi Pubblici delle singole Sedi Regionali dell’Istituto. In particolare le misure oggetto delle agevolazioni sono di tre tipi:
1) progetti di investimento;
2) progetti di formazione;
3) progetti per l’adozione di modelli organizzativi (OHSAS:18001) e di responsabilità sociale.
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
La domanda di accesso alle agevolazioni può essere inoltrata dal 12/01/2011 fino al 14/02/2011.
In allegato si invia una scheda che sintetizza la misura in oggetto.
Per ulteriori informazioni: http://www.sardellaconsulenze.it/contatti.asp
SARDELLA CONSULENZE s.r.l.
Teano (Ce) - Marigliano (Na)
www.sardellaconsulenze.it
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02/01/2011 18.22.08
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Dopo una seduta fiume, iniziata lunedì scorso (ndr 20 dicembre 2010) il Consiglio regionale della Campania ha dato il "via libera" al disegno di legge che modifica il Piano Casa l.r. 9/2009 misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e la legge regionale 16/2004 (Norme sul governo del territorio) in corso di pubblicazione sul Burc. Cliccando a dx === >> commento e normativa a cura dell’ing.Franco Giuseppe Nappi Funzionario responsabile dell’Edilizia Privata, Manutenzione, Patrimonio e Ambiente di un comune della Provincia di Napoli.
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02/01/2011 18.02.37
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Funzionario Comunale Edilizia Privata, Manutenzione, Patrimonio e Ambiente
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01/01/2011 16.57.34
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L’art. 16 comma 1 del dlgs 150 /2009 specifica quali siano le norme immediatamente applicabili agli Enti Locali del titolo II della predetta legge individuando allo scopo l’art. 11 “trasparenza” commi 1 e 3. Stabilisce, però, che anche i Comuni come le Regioni e le Province sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti ai principi giuridici contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1 da attuarsi entro il 31 dicembre 2010. Qualora l’adeguamento non avviene nei termini, nel periodo transitorio e fino all’adeguamento, si applicano le disposizioni previste nel Titolo II del dlgs 150/2009. In effetti il legislatore, nel pieno rispetto delle autonomie locali, impone ai comuni il solo ossequio dei principi giuridici, proprio come aveva precedentemente stabilito con il dlgs 30 luglio 1999, n. 286. La non obbligatorietà dell’istituzione dell’OIV da parte dei Comuni è stato sottolineata anche dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 13 del Dlgs 150/2009) con delibera 121 del 9 dic. 2010.= Pino Terracciano
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01/01/2011 10.01.09
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Operatività del Sistri, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti slitta al 31 maggio 2011 con decreto 22 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n° 302 del 28 dicembre 2010
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L’operatività del Sistri, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti istituito nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania è stato fatta slittare al 31 maggio 2011 con decreto 22 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n° 302 del 28 dicembre 2010. Com’è noto la gestione di tale sistema è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente nell’ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera contrastando più efficacemente il crimine organizzato. Con esso viene monitorato il trasporto intermodale della fase finale di smaltimento dei rifiuti, con visibilità del flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Il decreto è la conseguenza dell’apposito protocollo d’intesa del Ministero dell’Ambiente con Confindustria e Rete Imprese Italia (Cna, Confartigianato, Confcommercio, Casartigiani, Confesercenti).
Pino Terracciano
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01/01/2011 09.55.53
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Sistri, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
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Il Sistri, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fu istituito nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania
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30/12/2010 18.12.09
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L’art. 1 del decreto legge mille proroghe 29 dicembre 2010, n.225 ha fissato al 31 marzo 2011 l'originario termine di scadenza del 31 dicembre 2010 dei regimi giuridici stabiliti dall'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Più precisamente con la suddetta norma i Comuni dovranno fino a tale data gestire le fasi del ciclo dei rifiuti riferite a: raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e smaltimento o recupero inerenti la raccolta differenziata. In proposito giova ricordare che è prossimo alla conversione in Senato il DL 26/11/2010 n° 196 che pure esso contiene un emendamento approvato alla Camera dei Deputati che prevede già il rinvio al 31 dicembre 2011. In effetti con il Dl 225/2010 si è voluto coprire il vuoto normativo che non consentiva fino alla data di conversione del DL 196/2010 la gestione comunale dei rifiuti.
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26/12/2010 10.34.36
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Decreto del 17 dicembre 2010
Il Ministro dell’Interno
VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
VISTA la richiesta dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine;
RITENUTO necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2011;
ACQUISITA l’intesa del Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito della seduta del 9 dicembre 2010 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella richiamata seduta del 9 dicembre 2010;
DECRETA
Art. 1
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2011.
Roma,17 dicembre 2010 Il Ministro Roberto Maroni
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12/12/2010 00.17.54
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L’art. 7 comma ottavo, della legge 5 giugno 2003 n° 131 disciplina le funzioni della Corte dei Conti in materia di pareri e collaborazioni nei riguardi della pubblica amministrazione, attività questa, sovente così preziosa e determinante per una corretta gestione degli enti. In proposito è stato precisato, in più occasioni, che la suddetta norma, il cui contenuto risulta ancora poco approfondito sia dalla giurisprudenza contabile che dalla dottrina, consente alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali di rivolgere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti due diverse tipologie di richieste (delibera n. 9, in data 12 marzo 2007) “collaborazione”, dirette ad assicurare la regolare gestione finanziaria dell’ente ovvero l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e “pareri” in materia di contabilità pubblica. Il mancato ricorso a tutte le prestazioni della CdC è stato rimarcato dalla stessa Sezione di Controllo per la Lombardia con delibera LOMBARDIA/803/2010/PAR adunanza del 2 luglio 2010. Cliccare a dx ===>> per continuare a leggere. Pino Terracciano
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09/12/2010 21.42.41
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Domani 10 dicembre è l'ultimo giorno utile per la presentazione alla Camera dei Deputati di eventuali emendamenti al DL 26/11/2010 n° 196. La negativa esperienza dei Comuni Campani maturata nel corso del 2010, spinge a ritenere che il sistema di riscossione e di gestione dei rifiuti sarà con ogni probabilità restituita agli Enti Locali. Il decreto inizierà il suo iter di approvazione in legge il 20 dicembre. Ci si augura che la sua conversione sia tempestiva rispetto agli adempimenti di bilancio cui sono chiamati province e comuni campani. Pino Terracciano
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08/12/2010 20.20.24
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Fuori dagli ex Nuclei di Valutazione ora O.I.V. dal 1 gennaio 2011 Segretari Comunali e Direttori Generali
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I Segretari Comunali ed i Direttori Generali non possono fare parte degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.) obbligatori che dal 1 gennaio 2011 subentrano ai Nuclei di Valutazione per gli effetti del Dlgs 27 ottobre 2009 n°150. Lo stabiliscono due risoluzioni (n° 2.1.5 e n° 2.1.6) della Commissione Nazionale per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. Cliccando a SX << === le due risoluzioni
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08/12/2010 20.02.51
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Civit
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C.I.V.I.T. Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
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04/12/2010 08.57.38
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Nel file allegato si rispondono ad alcuni quesiti avanzati da Comuni ed Associazioni Consumatori in materia di Tarsu per i Comuni della Regione Campania. Ovviamente le autorità preposte dovranno determinarsi per fornire, a loro volta, risposte chiare agli Enti richiedenti. Rammento che all'inzio del 2010 si tennero alcune assemblee dei comuni della Regione Campania per assumere iniziative univoche e che determinarono il rinvio dei termini di approvazione del bilancio al 30 giugno generando polemiche da parte di alcune province invitate che ritennero l'iniziativa in conflitto con gli interessi delle Amministrazioni Provinciali. Ci si augura, ora, che siano le stesse Amministrazioni Provinciali, a convocare tempestivamente i Comuni per ricercare d'intesa e senza polemiche, soluzioni ai tanti problemi che caratterizzano la gestione dei rifiuti.
Cliccando a dx ===>> i pareri richiesti
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03/12/2010 18.12.44
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Con circolare n° 1405 del 2 dicembre 2010 la Prefettura di Napoli ha portato a conoscenza del Presidente e dell’Assessore all’Ambiente della Provincia di Napoli, dei Sindaci e Commissari nonché dei Segretari Comunali, per ogni conseguente approfondimento, la delibera/parere n° 158/2010 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Campania. (pubblicata nella sezione tributi di questo Sito. La Corte ha affermato in tale parere che “non è consentito, una volta decorsi i termini per l'approvazione del bilancio, deliberare retroattivamente modificando le tariffe per conseguire la copertura totale dei costi dell’esercizio in corso”. Ovviamente una posizione così chiara e forte della Corte dei Conti impedirebbe alle Province di riversare sulle tariffe 2011 gli eventuali maggiori costi del 2010 che rimarrebbero a carico dei bilanci provinciali. Ma non è improbabile un nuovo intervento del legislatore derogatorio o interpretativo per venire incontro alle esigenze finanziarie delle province nella difficile gestione dello smaltimento dei rifiuti. Pino Terracciano
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30/11/2010 23.13.16
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Secondo il parere della CdC Sezione di Controllo della Lombardia parere n° 803 del 2 luglio 2010 ricorre ormai, essendo quello in corso teoricamente l’ultimo anno di applicazione della tassa, l’obbligo di assicurare con il gettito la copertura integrale dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani interni.In prosieguo l'Alta Corte stabilisce anche che qualora l’Ente locale non vi abbia provveduto nel bilancio di previsione 2010 può procedere, entro il 30 novembre, a deliberare in aumento le tariffe nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate. Questo parere, come di solito capita, nell'ultima parte è in aperto contrasto con la delibera n° 158 del 15/10/2010 della CdC della Campania che ha dichiarato l'illegittimità delle modifiche tariffarie in corso d'anno tra l'altro successiva temporalmente alla delibera lombarda. Pino Terracciano
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30/11/2010 22.09.25
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La Corte dei Conti della Campania Sezione di Controllo con propria delibera n° 158 del 15/10/2010 riportata su questo sito alla sezione tributi di pari data, ha sancito che, una volta decorsi i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, agire retroattivamente con la leva tariffaria per conseguire l'integrale copertura dei costi di esercizio in corso, non è assolutamente consentito mancando gli strumenti normativi e soprattutto essendo stata dichiarata la cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. La delibera costringe la Provincia di Napoli a rivedere la delibera n° 873 del 12 novembre 2010 per non incorrere in fattispecie che possono configurare un eventuale danno patrimoniale. In tale occasione sarebbe saggio, tra l'altro adeguarsi al pronunciato della CdC del Piemonte n° 65/2010 che ha chiarito ulteriormente che su Tarsu e Tia non va applicata l'IVA come invece ha autorizzato l'agenzia delle entrate in sede di interpello. Ma la stessa Prefettura di Napoli deve modificare, con ogni urgenza la posizione assunta a supporto della Provincia prot. 1364 area II del 23/11/2010 prima che sia troppo tardi per provvedervi. Pino Terracciano
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30/11/2010 22.00.07
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Non è consentito, una volta decorsi i termini per l'approvazione del bilancio, deliberare retroattivamente modificando le tariffe per conseguire la copertura totale dei costi in sede di assestamento. Ciò vale in Italia ma essendo cessato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti, vale anche per i comuni della Campania. Le delibere eventualmente assunte in difformità sono quindi illegittime. Lo stabilisce il parere n° 158 del 15 ottobre 2010 della CDC sezione regionale di controllo per la Campania.
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28/11/2010 18.46.04
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Il Dipartimento delle Finanze con propria circolare n° 3 dell’11 novembre 2010 ha chiarito come vada applicata l’IVA su Tassa rifiuti e Tia. Nel frattempo l’Amministrazione Provinciale di Napoli in forza di uno specifico interpello ha richiesto ai comuni di variare le tariffe per la parte di costo di competenza provinciale. Parimenti la Corte dei Conti si è invece espressa in modo contrario (parere n° 65 dell’11 novembre 2010 Sezione di Controllo del Piemonte). Sull'ingarbugliata vicenda preferisco non commentare e rimettere all’attento lettore i tre diversi punti di vista Ministero/Provincia/Corte dei Conti che conducono a due sistemi di tariffe molto distanti tra loro (a danno o a beneficio dei cittadini secondo l’interpretazione scelta). Cliccando a dx il parere della Corte dei Conti del Piemonte
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28/11/2010 18.42.13
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L'Amministrazione Provinciale di Napoli ha assestato, per l'anno 2010, il costo del trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti da conferire applicando l'IVA ai fini della variazione della tariffa rifiuti a cura dei comuni sulla scorta di apposito interpello formulato all'Agenzia delle Entrate.
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28/11/2010 18.33.58
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In allegato la circolare n° 3 dell'11 novembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze su applicazione Tassa Rifiuti o Tia
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28/11/2010 18.03.03
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Per gli effetti dell’art. 18 del collegato lavoro (legge 4 novembre 2010 n° 183) i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
Durante la predetta aspettativa non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Resta comunque fermo quanto previsto dall'art.23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Pino Terracciano
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21/11/2010 19.36.21
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Non è possibile corrispondere ai componenti di uffici di staff degli enti locali il mero rimborso delle spese sostenute se documentate perché incompatibile con l’art. 90 comma 2 del Tuel 267/2000.
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La possibilità, prospettata da un Sindaco di corrispondere al personale dell’ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell’esercizio dell’attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l’attività svolta, appare incompatibile con l’art. 90, comma 2, del Tuel, che così recita: “Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”.
Secondo la Sezione di controllo della Corte dei Conti della Calabria - parere n° 395/2010/PAR. del 2 agosto 2010 i Comuni possono prevedere, in sede di regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, la possibilità di costituire uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’ente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge in materia di spese per il personale, assicurando tuttavia al personale adibito all’ufficio di “staff” il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali.
E’ da condividere,secondo la Corte dei Conti, l’orientamento giurisprudenziale, seguito in ultimo dalla Sezione Lombardia (delibera n. 1118/2009), secondo il quale “l’assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EE.LL. debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali”, escludendo che “si possa far luogo all’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l’entità della retribuzione” (Corte dei conti, sez. giur. Puglia, n. 241/07), anche perché il personale degli uffici di staff rientrerebbe nell'ambito della dotazione organica dell'ente, con la conseguenza che l’unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato.
Cliccare a sx <=== per leggere l'intero parere.
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20/11/2010 18.16.40
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Le modalità della fruizione delle ferie del personale degli enti locali sono disciplinate in particolare dall’articolo 2109 del codice civile, dal decreto legislativo 8.4.2003, n. 166, come modificato dal decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213, nonché dall’articolo 18 del CCNL 6.7.1995. Le ferie a cui si ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto dei piani predisposti dal Capo del Servizio, possono essere spezzate in più periodi, assicurando, tuttavia, al dipendente che ne faccia richiesta, almeno due settimane consecutive nel periodo 1 giugno-30 settembre dell’anno di riferimento ma i Comuni applicano forme più elastiche per venire incontro alle esigenze della tecnostruttura. Cliccando a ===>> dx si riporta la suddetta normativa.
Pino Terracciano
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17/10/2010 18.45.00
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La Corte di Cassazione nell'esaminare le motivazioni del ricorso (...) “In mancanza di una disciplina normativa che consentisse agli amministratori comunali di ottenere la refusione delle spese sostenute in relazione ad addebiti penalmente rilevanti, asseritamente posti in essere nell’esercizio delle pubbliche funzioni, la pretesa restitutoria è stata formulata sulla base di un duplice ordine di considerazioni, e cioè:
a) per l’analogia con la disciplina dettata per i dipendenti degli locali, che ciò esplicitamente prevede e dalla quale non vi sarebbe ragione di discostarsi, in ragione dell’identità della natura (pubblica) della funzione svolta;
b) per il disposto dell’art. 1720 c.c., che legittima il mandatario ad essere sollevate dalle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico.”
(...) così decide:
“Tuttavia, come questa Corte ha avuto modo di decidere in casi analoghi, entrambi i rilievi risultano
privi di pregio (C. 08/10052, C. 07/5398, C. 07/9363, C. 04/16845, v. pure Cons. Stato 00/2242, parere 16.3.2004, n. 792). Non appare per vero pertinente il richiamo all’analogia, che risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell’ordinamento, vuoto che nella specie non è configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, e la detta diversità non appare priva di razionalità, atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell’ente ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono (e quindi non all’ente) del loro operato.
Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 24 maggio 2010, n. 12645
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17/10/2010 09.33.29
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Non sono riconoscibili quali debiti f. b. i debiti sorti per l'illecita sottrazione, da parte di un funzionario comunale, di somme destinate ad OO:PP. Secondo la Corte dei Conti essi vanno considerati debiti di Bilancio - passività latenti-
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Non sono debiti fuori bilancio le esposizioni del Comune per illecita sottrazione, da parte di un funzionario comunale, di somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche. Un ipotetico riconoscimento del debito fuori bilancio sortirebbe il paradossale effetto di escludere, nei limiti del vantaggio economico eventualmente accertato, proprio la responsabilità amministrativa del funzionario infedele.
L’episodio nasce da un’indagine straordinaria disposta da una amministrazione comunale per verificare la correttezza della gestione del Servizio finanziario e la costatazione di una indebita appropriazione di una considerevole somma di denaro proveniente da un mutuo per la realizzazione di opere pubbliche (sottrazione avvenuta mediante l’utilizzo di “mandati palesemente irregolari” prontamente denunciata all’Autorità Giudiziaria nonché alla Procura della Corte dei conti. Ne consegue che l’Ente è esposto alle azioni di rivalsa di tecnici, ditte e privati espropriati che avanzano pretese creditorie connesse all’acquisizione di beni e servizi per la realizzazione delle predette opere.
La CdC chiarisce che per potersi riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, l’art. 194, lett. e), del TUEL richiede espressamente che vi sia stata la violazione di uno degli obblighi formali sanciti ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, vale a dire: a) la mancata assunzione dell’impegno contabile; b) la mancata registrazione sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione; c) la mancata attestazione della copertura finanziaria; d) la mancata comunicazione al terzo interessato contestualmente all'ordinazione della prestazione o della fornitura; e) la mancata regolarizzazione dell’ordinazione (nel caso di lavori di somma urgenza) entro il termine previsto dalla norma a pena di decadenza. In carenza di detti presupposti omissivi, il debito è da ritenere ritualmente assunto in bilancio (e, quindi, vincolante per l’Amministrazione quale passività latente), sicché la sopravvenuta carenza di copertura finanziaria, accertata nella successiva fase dell’ordinazione della spesa o in un momento ancora posteriore, non è rilevante per giustificare il riconoscimento del debito fuori bilancio. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui tali somme dovessero essere distratte ad altri fini ovvero essere oggetto di appropriazione indebita da parte di terzi o di propri dipendenti, l’Amministrazione è comunque tenuta ad adottare le misure necessarie a ripianare lo squilibrio di bilancio con risorse sufficienti ad eseguire le prestazioni dovute ai creditori rimasti insoddisfatti e senza poter attivare gli strumenti previsti dall’art. 194 del TUEL.
- Del/Par n.153/2010 adunanze del 16 e 28 settembre 2010 Sezione di Controllo Corte dei Conti della Campania che giudica la richiesta inammissibile -
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26/09/2010 21.37.41
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Riconoscimento debiti fuori bilancio per acquisizione di beni o servizi in assenza del previo impegno di spesa art. 194, co. 1, lett. e del tuel 267/2000 procedure – Pronuncia Cdc Regione Lombardia
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Il riconoscimento del debito fuori bilancio che derivi dall'acquisizione di un bene o servizio in assenza di impegno di spesa risulta essere possibile, sempreché sussistano le condizioni previste dalla norma; con la conseguenza che ogni volta che l'ente
abbia seguito una procedura irregolare può procedere ad una sorta di regolarizzazione a
posteriori che, però, non è automatica poiché viene demandata al Consiglio dell'ente una
valutazione discrezionale in ordine all'esistenza, in concreto, dei presupposti della norma e solo in caso positivo potrà precedersi all'effettivo riconoscimento.
In sostanza, il Consiglio deve valutare l'utilità dell'acquisto per l'ente e, solo in caso positivo, assumersi la responsabilità di riportare la procedura nella contabilità, senza che, però, l'irregolarità venga meno. Ne deriva che il Consiglio Comunale è tenuto ad accertare
anche le ragioni in base alle quali gli organi di amministrazione attiva dell'ente non hanno
seguito la regolare procedura di acquisizione del bene o servizio, sia al fine di accertare eventuali responsabilità e sia per evitare che si ripetano situazioni di irregolarità nella gestione delle procedure di acquisto dei beni e servizi per cui deve approfondire le procedure amministrative seguite al fine di verificare eventuali manchevolezze o anomalie ascrivibili a funzionari comunali.
- Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia pronuncia n° 285/2010/prse del 8 marzo 2010 -
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26/09/2010 21.00.25
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debiti fuori bilancio:Cdc Sardegna del 25 ottobre 2006 inchieste amministrative interne per l'accertamento delle responsabilità - art 94 tuel -
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la Corte dei Conti della Sardegna - parere del 25 ottobre 2006 - ha chiarito nel caso di sentenza non definitiva, la necessità a carico dell’Amministrazione di esperire tutte le procedure che, in sede giudiziaria, consentono di ottenere il rinvio del pagamento solo all’esito di una sentenza definitiva (sospensione dell’esecuzione della sentenza), ovvero di sottoporre a cautela il pagamento, per evitare il rischio dell’incapienza patrimoniale della parte vittoriosa in primo grado e soccombente nei gradi successivi. Il debito fuori bilancio rappresenta sempre una ferita inferta al bilancio ed è necessario che su di esso si apra la discussione tra maggioranza ed opposizione, al fine di evitare che vengano riconosciuti debiti che si potevano evitare, in spregio del divieto legislativo di contrarre debiti fuori bilancio ed in vista dell’eventualità che occorra un provvedimento di riequilibrio di bilancio. l’art. 191 del d.lgs. 267/2000, stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 da comunmicare al terzo interessato. E' singolare dover constatare come, nella prassi degli enti locali, non sia dato di verificare che le Amministrazioni a fronte di acquisti in violazione di legge e, comunque, in presenza di maggiori spese cui non corrisponde alcuna utilità per l’Ente, non svolgano inchieste amministrative interne al fine dell’accertamento dei fatti e delle relative responsabilità e dell’applicazione dell’articolo 94 del testo unico: mentre da un lato ci si lamenta della riduzione dei trasferimenti e delle risorse disponibili, dall’altro si accettano senza reagire le maggiori spese che normalmente i debiti fuori bilancio provocano.
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25/09/2010 10.40.30
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Altra censura della Corte dei Conti,Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, deliberazione n. 80 /g/2008 del 15 luglio 2008: a seguito dell’esame della relazione sul rendiconto redatta da un organo di revisione vengono in evidenza alcuni elementi di criticità, sintomatici di precarietà nel mantenimento degli equilibri di bilancio, suscettibili di deferimento per il mancato rispetto dei termini di approvazione del rendiconto.
E’ proprio attraverso il rendiconto della gestione che viene infatti verificata la concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, valutando, tra l’altro, gli scostamenti rispetto alla programmazione. Secondo la Corte il rendiconto è parte integrante del sistema informativo - contabile per cui la sua mancata approvazione anche alle date di effettuazione delle salvaguardie (30 settembre e/o 30 novembre, termini entro i quali l’ente, nell’ambito della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e delle procedure di assestamento, adotta i provvedimenti necessari per il ripiano ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio, anche attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione) ha una indiscutibile ricaduta sugli equilibri generali vanificando le risultanze del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 193 TUEL, relativo alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e della verifica del permanere degli equilibri di bilancio essendo l’unico documento che attesta la reale consistenza dei residui.
Cliccare a dx === >> per leggere l’intero provvedimento
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25/09/2010 10.12.09
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L’applicazione di avanzo non vincolato in sede di prima formazione del Bilancio per destinarlo alle spese di investimento non è conforme ai principi dell’art 165 comma 11 e art. 187 del Tuel – Corte dei Conti della Liguria -
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In sede di formazione del bilancio di previsione, l’applicazione, ai fini anche dell’immediato utilizzo, dell’avanzo residuo risultante dall’ultimo rendiconto approvato, prassi ormai diffusa, (nel caso in esame l’avanzo non derivante da fondi vincolati e di due esercizi precedenti), rende non coerente il comma 2 dell’art. 187 con il disposto del comma 3 del medesimo art. 187, il quale, eccezionalmente, consente l’applicazione e l’utilizzo immediato dei soli fondi, contenuti nell’avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l’ultimo consuntivo approvato,sulla base della disciplina normativa vigente ecoerentemente con il generale principio contabile di prudenza. Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Liguria con pronuncia n° 180/2007 ha dichiarato non conforme al combinato disposto di cui agli artt. 165, comma 11, e 187 del t.u.e.l. l’applicazione dell’avanzo d’amministrazione non utilizzato e non vincolato, proveniente da due esercizi precedenti nella formazione del bilancio di previsione per finanziare spese di investimento
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22/09/2010 21.25.58
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L'art. 69, comma 2, del Decreto Legislativo n° 507/1993 prescrive che le deliberazioni di incremento delle tariffe tarsu devono indicare "le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (...)" Occorre quindi che le delibere di aumento della tassa rifiuti contengano una ragionevole giustificazione dell'incremento del prelievo e comunque essere nei limiti del costo complessivo del servizio. Con i dati ufficiali dei costi, quindi, vanno indicate le ragioni che determinano l'aumento del costo del servizio non essendo bastevole l'indicazione generica della necessità di assicurare la tendeziale copertura totale della spesa. Per quanto sopra il Consiglio di Stato sezione quinta con sentenza 04004 / 2009 reg. ric. 05616/2010 reg. dec. dell'11 agosto 2010 confermando parzialmente la sentenza del Tar Lazio 127/2009 censura la delibera di un comune di aumento delle tariffe in misura percentuale per tutte le categorie proprio per le sue caratteristiche di illegittimo incremento generalizzato a tutte le categorie. Dopo quest'ultima sentenza, non c'è chi non ritiene che la maggioranza dei comuni italiani non siano in regola con le tariffe rifiuti essendo le correlate delibere formate sui presupposti censurati dalla sentenza del Consiglio di Stato.
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15/09/2010 16.49.49
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Obbligatorio per tutti i Comuni raggiungere complessivamente un tasso di copertura minimo del 36% per l’erogazione di servizi a domanda individuale. Lo chiarisce un parere della Corte dei Conti della Campania.
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I servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
I servizi a domanda individuale sono disciplinati dall'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 con le eccezioni stabilite dall'art. 3, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51.
Fanno pertanto eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico
La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Campania con parere n° 7/2010 del 25 febbraio ha stabilito che dall’esame della normativa surriportata emerge chiaramente la volontà del Legislatore di limitare la gratuità della prestazione dei servizi a domanda individuale a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge; ché, anzi, le norme in questione prevedono espressamente l’obbligo, per gli Enti pubblici erogatori, di stabilire tariffe e contribuzioni anche a copertura di servizi erogati, in precedenza, a titolo gratuito,
Alla luce delle suesposte considerazioni, è ben evidente che la previsione della percentuale minima di copertura del 36%, introdotta dal DLGS n, 504/1992, con riferimento agli Enti in condizione di deficitarietà strutturale, debba essere interpretata non come abrogativa – in assenza, peraltro, di una specifica disposizione in tal senso – nei confronti degli altri Enti, dei vincoli e delle prescrizioni contenuti nelle norme surriportate, bensì – per ovvie esigenze di sana gestione e di normale prudenza nell’erogazione delle spese pubbliche da parte di soggetti pubblici già pesantemente deficitari - come istitutiva di una più alta soglia minima di copertura dei servizi a domanda individuale erogati dagli Enti versanti in condizione di deficitarietà strutturale.
Cliccare a sx << === per leggere il parere della CdC
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10/09/2010 16.32.35
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Personale Pubblico: Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della pec. Circolare n.12 del 3 settembre 2010 Funzione Pubblica
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Con la circolare n° 12 del 3 settembre 2010 in corso di registrazione e pubblicazione , indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165-2001, il Ministro della Funzione Pubblica ha fornito dettagli applicativi ed interpretativi circa le modalità di presentazione delle domande di concorso specie in riferimento all’utilizzo della posta elettronica certificata. Le procedure concorsuali in genere sono ampiamente disciplinate dal DPR 487/1994 che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutte le amministrazioni pubbliche che non si siano dotate di un regolamento concorsuale, nonché per quelle che lo abbiano adottato in quanto dal citato DPR hanno potuto ricavare i principi fondamentali cui ispirarsi a garanzia del rispetto dell'imparzialità e del buon andamento quali pilastri fondanti delle procedure stesse.
Il bando di concorso, per la sua natura di "lex specialis", rappresenta la fonte specifica a cui fare riferimento per l'avvio di una procedura concorsuale , rimane fermo che il bando, per non risultare illegittimo e suscettibile di impugnazione, deve essere conforme a quanto stabilito dalla legge e dall'eventuale fonte regolamentare. L'articolo 4 del DPR 11 febbraio 2005. n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, prevede che l'invio di messaggi con detto strumento è valido agli effetti di legge. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6. . In merito alla sottoscrizione della domanda, l'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta modalità di identificazione); c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
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06/09/2010 16.21.37
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Commercialista - Tributarista - Revisore Contabile
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04/09/2010 06.28.29
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L’ANCI Campania attraverso il suo presidente on. Gaetano Daniele, seguendo l’esempio della Regione Emilia Romagna, intende promuovere un protocollo d’intesa tra attori istituzionali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Campania attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari consentendo ai comuni di dilazionare nel tempo, a costo zero, gli effetti della ricaduta dei pagamenti. A tale scopo ha delegato il dott Giuseppe Terracciano di stabilire gli opportuni contatti preliminari tra le istituzioni interessate. In allegato cliccando a dx === >> il protocollo della Regione Emilia Romagna. Per contatti Pino Terracciano cell. 3383968362 oppure email su questo sito.
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04/09/2010 05.56.17
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La Prefettura Utg di Napoli incaricata dall’assemblea dei comuni campani a richiedere al Ministero delle Economia e delle Finanze di fare luce su alcuni dubbi sorti in applicazione della speciale normativa campana stabilita dal DL 195/2010, ha comunicato in data 23 agosto 2010 il riscontro del mef che sostanzialmente è il seguente:
a) ai presidenti delle province campane in deroga agli artt. 42, 48 e 50 del Tuel fino al 30 settembre sono attribuite le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
b) Fino al 31 dicembre 2010 continua la fase transitoria nella quale i comuni effettuano esclusivamente le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero della raccolta differenziata.
c) I comuni, nelle proprie delibere, determinano la copertura integrale dei costi sulla scorta dei costi elaborati dalle province ed i propri.
d) I prelievi fiscali delle addizionali Eca e Tefa continuano ad essere applicati anche in costanza del nuovo regime normativo dei rifiuti in Campania.
e) Il soggetto impositore della Tassa rifiuti o della Tia è individuato nel Comune.
f) La competenza sul contenzioso è stabilito dalla sentenza 238 del 24 luglio 2009 della Corte Costituzionale.
Il punto e) della risoluzione è particolarmente illuminante sulla propensione di alcune province che, sulla scorta della legge interpretativa, intendono applicare l’IVA sui propri costi (ritenuti in regime di Tia dalle società provinciali) con conseguenti ricadute anche sulle tariffe della Tassa Rifiuti del Comune. Eventuali frettolose ed imprudenti decisioni, in distonia di legge, potrebbero però causare enormi contenziosi tra fiscalità locale e contribuenti dall’esito incerto e con danni alla comunità. Cliccare a dx === >> per leggere la comunicazione prefettizia
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03/09/2010 18.21.30
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Da questo sito, stessa sezione "Tributi" avevamo formulato perplessità sulla sopravvivenza dell'addizionale ECA istituita con regio decreto legge in data 30 novembre 1937, n. 2145 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 302) decreto convertito in legge 25 aprile 1938, n. 614 abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200 che riporta la voce 21467 R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145 - voce successivamente soppressa dall'allegato con la legge di conversione 18 febbraio 2009, n° 9. Sta di fatto che non risulta anche cancellata dall'elenco delle voci soppresse la voce 21996 relativa alla conversione del RDL legge 25 aprile 1938, n. 614 che quindi rimarrebbe definitivamente cancellata dall’ordinamento con la conseguenza di rendere, ai giuristi la parola, inefficace il RDL istitutivo dell’addizionale Eca.
La tabella delle leggi abrogate risulta infatti definitivamente modificata dall'allegato alla legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9, anche in forza dell'art. 4, comma 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 come modificato dall'art. 6, comma 2-bis, del dl. 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 dimenticando di cancellare dalle leggi abrogate la voce 21996 relativa alla legge di conversione del RDL.
IN RELAZIONE ALLE ADDIZIONALI ECA E TEFA LEGGASI ANCHE DOCUMENTO DEL 4 SETTEMBRE IN SEZIONE " CRITICITA' DELLA TASSA RIFIUTI 2010 IN CANPANIA" SU QUESTO SITO
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20/08/2010 16.54.31
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Progressioni verticali 2010: Comuni non censurabili per comportamenti ed azioni conformi ai pareri forniti dalla Corte dei Conti
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Progressioni verticali dei Comuni: in data 8/5/2010 da questo sito Sezione “Eventi Giurisprudenza e Prassi” avevamo anticipato che l'odissea dei pareri non era terminata con quello della sezione autonomie della CdC n° 10/sezaut/2010/qmig del 31/3/2010. Dapprima vi era stato il parere del 16 marzo 2010 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia n° 375/2010/par, pubblicato su questo sito nella sezione “Enti Locali” in data 24 aprile 2010 sull'applicabilità delle nuove norme introdotte dal Dlgs 150/2009 dall'epoca di modifica dei regolamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, parere al quale molte amministrazioni locali si erano immediatamente adeguate, poi il parere della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti di cui alla deliberazione n° 10/sezaut/2010/qmig del 31/3/2010 che sembrava avesse posto la parola fine alle progressioni verticali avendo affermato esattamente il contrario sulla decorrenza delle norme, infine il nuovo parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della LOMBARDIA/517/2010/PAR del 27 aprile 2010 che riconferma la precedente posizione con ulteriori dettagli.
In sostanza all’interno del massimo organo contabile vi è difformità di vedute e posizioni così contrastanti e discordanti fra loro tanto da confusionare chi deve decidere, nella gestione pubblica applicando correttamente e puntualmente le consulenze alle problematiche degli enti locali, volute dal legislatore per una più corretta gestione pubblica. Allo stato chi può condannare una Pubblica Amministrazione che avvia procedure gestionali attenendosi ad una delle posizioni dei due organi della Corte dei Conti censurandola ?. La colpa grave per stessa definizione della CdC è la “sprezzante trascuratezza dei doveri d'ufficio resa palese da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza, ovvero da una particolare noncuranza dell'interesse della p.a. o ancora da una grossolana superficialità nell'applicazione delle norme di diritto”, tutte condizioni che non possono ricorrere nel caso delle progressioni verticali.
Cliccando a sx << === il parere 517/2010/PAR del 27 aprile 2010. Pino Terracciano.
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17/08/2010 21.27.44
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Il monopolio per il servizio di trasporto funebre non è più vigente a far data dall’entrata in vigore della legge 142/1990 che, all’art. 22, ha individuato nella legge primaria la fonte idonea ad indicare quali debbano essere i servizi riservati in via esclusiva a province e comuni.
Secondo l’orientamento della Cass. Civ. sez.1, 6 giugno 2005 n. 11726, i criteri di concorrenzialità si applicano anche al servizio di trasporto funebre, che è classificabile tra i servizi di rilevanza economica. il D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, ribadisce i criteri di concorrenzialità, applicabili al servizio trasporto funebre. E’ possibile, quindi, che il Comune svolga il servizio di trasporto funebre in regime di libera concorrenza, regolamentando quello svolto dai privati. La pronunzia n.7950 del 27-12-2006, emessa dalla Sez. VI del Consiglio di Stato detta i criteri e gli obblighi del Comune in ordine ai contenuti della regolamentazione di sua competenza, riferendosi, alla necessità di assicurare quotidianamente lo svolgimento del servizio, onde evitare inammissibili paralisi, a garantire l’accesso ai non abbienti, ad individuare le soluzioni più opportune per quelle situazioni di emergenza che non possono essere affrontate dai privati. Quanto sopra lo stabilisce il parere n° 6/2009/PAR del 13 marzo 2009 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna leggibile cliccando a dx == >>
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17/08/2010 20.32.22
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Una ipotesi che non fa testo:
Il comma 557 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non prevede più, come fa riflettere l’Anci, l’ulteriore restrizione alla deroga con motivazione prevista dall'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 introdotta dall’art 3 comma 120 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui dispone che le P.A. “devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni (…) omissis”.
Quindi la cancellazione della norma che introduce una ulteriore restrizione alla legge 448/2001 farebbe venire meno solo la detta ulteriore restrizione “devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni (…) omissis” non anche gli effetti della predetta legge che continua ad esistere e quindi a consentire di poter derogare con motivazione posto che quando è stata richiamata dal comma 120 dell’art. 3 della legge 244/2007 (riconoscendo implicitamente la sua attuale validità), lo è stato per aggiungere ulteriori limitazioni (essendo la norma in vita e vigente).
Da questo punto di vista il problema sarebbe superato se non vi fosse stata l’introduzione del nuovo comma 557-ter che stabilisce in caso di mancato rispetto del comma 557, l’applicazione del divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (assunzioni, co.co.co., somministrazione, stabilizzazione etc).
Ma se l’art. 76 comma 4 stabilisce l’applicabilità del divieto nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità, si potrebbe affermare che la violazione del comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006 avviene (sussiste solo) in assenza della prevista analitica motivazione da fornire al collegio dei revisori come stabilita dall'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e produce l’effetto sanzionatorio stabilito con il divieto previsto dall’at. 76 comma 4 del DL 112/2008. (assunzioni, co.co.co., somministrazione, stabilizzazione etc).
Le intrigate modalità di legiferare spesso in modo affrettato, repentino e superficiale in uno alle sempre più irrinunciabili esigenze dei comuni di soddisfare, comunque, i bisogni dei cittadini, possono produrre tanta confusione tra chi è costretto ad attuare norme poco chiare e spesso sibilline. Svariate ipotesi applicative si contrappongono all’ancora più rigida interpretazione dell’Anci, tutte, a giudizio dello scrivente, abbastanza spendibili e sensatamente anche proponibili, solo che non sono ancora oggetto degli autorevoli pareri dei giuristi di turno che preferiscono attendere con prudenza gli eventi per non screditarsi e quindi le suddette ipotesi, al momento, non fanno assolutamente testo.
Pino Terracciano
===>> a dx la normativa di riferimento prima e dopo il dl 78/2010
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07/08/2010 17.17.57
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Mi viene richiesto da più lettori la normativa di riferimento per l'anno 2010 e successiva applicabile ai Direttori Generali di Comuni e Province in relazione alla soppressione di tale figura.
La Finanziaria 2010 - legge 191 del 23 dicembre 2009 art 2 comma 186 ha soppresso i Direttori Generali -
questa è la norma:
Art. 2 comma 186 lettera d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
Il D.L. 25/01/2010 n° 2 convertito, con modificazioni, in legge 26 marzo 2010, n. 42 art. 3 prevede però che le disposizioni della finanziaria di cui ai commi 184-185-186 dell'art. 2 (e quindi anche la soppressione della figura del direttore generale) abbiano decorrenza dal 2011 per gli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data di tale rinnovo.
Questo è quanto recita l'art. 3 comma 2.
.(...). Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni Comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fin qui la normativa. Per casi particolari di giurisprudenza e prassi leggansi i relativi articoli pubblicati su questo sito.
Pino Terracciano
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22/07/2010 21.14.24
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Il collegio dei revisori dei Comuni può essere formato indifferentemente da dottori e/o ragionieri commercialisti - Tar Campania sezione di Salerno
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Con la sentenza n° 10073 del 6 luglio 2010 il Tar Campania sezione di Salerno ha specificato che in attuazione della delega dell'art. 2 della legge 24/2/2005 n° 34 e del Dlgs 28/6/2005 n° 139 con la costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili è stato istituito un unico albo. Di conseguenza per gli effetti dell'art. 234 comma1 e 2 del tuel 267/2000 i componenti del collegio dei revisori possono essere scelti indifferentemente tra dottori e ragionieri commercialisti senza più alcun vincolo a rispettare le categorie di provenienza. Sentenza ovviamente illuminante e tra le prime ad affrontare il delicato argomento proprio nel momento in cui i dottori commercialisti si sono rifiutati ad unificare la loro cassa di previdenza con quella degli ex ragionieri perchè prossima al tracollo. Con una interrogazione la n° 5/02870/2010 è stato richiesto l'intervento del governo ad unire o dividere incorporando l'ordine dei ragionieri nell'Inps. Ma a questo punto la sentenza succitata pone gravi ed insormontabili ostacoli alle logiche separatistiche. Cliccando a sx la sentenza pubblicata dal tar che però contiene diversi refusi per cui chi ne volesse il testo integrale può contattare lo scrivente. Pino Terracciano
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21/07/2010 17.08.16
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La mancata comunicazione del nome del guidatore non legittima la sottrazione di punti dalla patente pur restando ferma la sanzione per omessa comunicazione.
In ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12/24.1.2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.1.2005 e pertanto già vincolante {ex artt. 136 co. 1 Cost. e 30 comma 3 Legge 87/53) a guisa di ius superveniens fu dichiarata l'illegittimità, per contrarietà al principio della ragionevolezza dell'art 126 bis comma 2 del Dlgs. 285/92, nella parte in cui disponeva che, in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione alla guida entro il termine di gg. 30 dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest'ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, Codice della strada.
Tale decisione aveva comportato l'espunzione dall'ordinamento della norma censurata e, conseguentemente, l'illegittimità del verbale impugnato dall'opponente nella parte contenente la comminatoria de qua, relativa ad una sanzione oramai non più irrogabile.
Corte Cassazione Civile, sezioni unite - Sentenza n. 16276/2010
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17/07/2010 15.06.12
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Il Senato della Repubblica Italiana nella seduta del 15 luglio 2010 in sede di conversione del DL 31 maggio 2010 n° 78 ha modificato sia l’art. 5 comma 6 lettera a) ripristinando il gettone di presenza dei consiglieri comunali e sia l’art. 7 disponendo ai commi da 31-ter a 31-octies che: L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell’interno succede alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero stesso.
Fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell’articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1º gennaio 2011 mentre i contributi erariali sono ridotti degli importi destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell’interno Al testo unico decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Ora il provvedimento passerà al vaglio della Camera per il prosieguo dei lavori. Cliccando a dx l’intero provvedimento licenziato dal Senato.
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16/07/2010 21.44.19
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Posizione soft del Consiglio di Stato sull'obbligo dell'utilizzo dei badge per effettuare straordinario. La legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), all’art. 9 dispone che “A decorrere dal 1° luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario….”.
Tali conclusioni, secondo la sezione prima del Consiglio di Stato adunanza del 19 maggio 2010 parere n°n° 02555 del 04/06/2010, non possono essere portate fino alle estreme conseguenze di talché debba richiedersi la rilevazione automatica anche qualora la modalità del servizio espletato escluda ex se la possibilità di rilevare la presenza del personale mediante strumenti automatici. Rientrerà evidentemente nella valutazione dell’Amministrazione l’individuazione dei casi specifici in cui tali evenienze potranno verificarsi. In tali ipotesi, in ogni caso - come ritiene il Ministero dell’economia e delle finanze nella nota del 19 aprile 2010 - il responsabile del servizio dovrà provvedere alla certificazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale, evidenziando anche l'esigenza che ha comportato la protrazione dell'orario del personale.
cliccare a dx ===>> per leggere il parere.
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16/07/2010 05.34.42
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Le sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 11722 del 14 maggio 2010 hanno riaffermato un fondamentale principio ribadendo che “quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione”. Sempre nel 2010, la Commissione tributaria Regionale dell’Abruzzo ha depositato in data 8 gennaio la sentenza n° 3/10/10 affermanodo che la cartella di pagamento spedita a mezzo raccomandata A.R. e non notificata ai sensi degli artt. 26 del DPR 602/1973 e 60 del DPR 600/1973 è “giuridicamente inesistente”. La cartella svolge la funzione di portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria ed ha un contenuto più incisivo dell’avviso di mora contestabile solo previa dimostrazione della notifica della Cartella. Cassazione Civile sentenza 27/7/2007 n° 16412. Tutto ciò scuote il fisco a muoversi esclusivamente secondo le procedure stabilite dal Legislatore ed in attesa della piena attuazione dal 1 luglio 2011 della riforma degli accertamenti e delle cartelle di pagamento stabilito dal DL 78/2010 in corso di conversione.
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14/07/2010 04.56.26
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Aumenti di Irap ed addizionali Regionali nel Lazio, Campania, Molise e Calabria dall'anno 2010
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Con l'allegato comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato per le regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004. Per l’anno d’imposta 2010, in queste regioni si applicano le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta ragionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al livello delle aliquote vigenti. Gli aumenti andranno a regime per tutte le categorie di tassati dall'anno 2011. cliccare a sx << ==== per leggere il comunicato
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10/07/2010 21.07.44
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Secondo il dl 31-5-2010 n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, art. 5 comma 5, i professionisti titolari di cariche elettive per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito da altre pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluso la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, possono percepire esclusivamente il rimborso delle spese sostenute od eventuali gettoni di presenza che non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
Secondo il Servizio Studi del Senato edizione 221/2010 la ricognizione delle suddette amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio. L'ISTAT non ha ancora provveduto ad adottare il primo provvedimento ex art. 1, comma 3, della legge 196/2009. Tuttavia, l'ISTAT pubblica annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale disposizione prevede che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato non può superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica. Suscita non poche perplessità l'impatto con l'art. 5 comma 5 del dl 78 anche per le accalorate considerazioni di un professionista commercialista, pubblicate sul presente sito cliccando a dx === >> il quale nel lamentare l’interruzione dei pagamenti da parte di un Ente per le attività professionali ordinariamente rese, evidenzia che in ogni caso a beneficiarne non sarà mai la P.A. come dichiarato dal titolo della legge. “Aberrante” è anche la costante definizione della Cassazione Civile, ogni qualvolta impatta con le definizioni di prestazioni professionali “gratuite” come è il caso in esame. Ma l'effettiva applicabilità della norma è minata dalla circostanza, fatta rilevare dall'Ufficio Studi del Senato, che ad oggi l'istat non ha ancora pubblicato l'elenco delle P.A. richiamato dalla norma. A male estremo, estremo rimedio.
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06/07/2010 21.26.19
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Cassazione civile sez. unite ordinanza 21 giugno 2010 n. 14891
Il Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, con decreto 24 novembre 2008, chiedeva per tutta la durata della concessione la presentazione del conto giudiziale alla concessionaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito - sul presupposto della sua qualità di agente contabile. Tale società però non ha depositato il conto e, in data 19 maggio 2009, si è costituita nel giudizio davanti alla Corte dei Conti contestando la qualifica di agente contabile. Successivamente, con atto 23 giugno 2009 e date successive ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo alle Sezioni Unite della Cassazione di precisare se il concessionario di attività di gestione telematica del gioco lecito con apparecchi, di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 6, sia agente contabile e, quindi, soggetto alla resa del conto giudiziale e alla giurisdizione della Corte dei conti. La Cassazione ribadendo la propria giurisprudenza in materia (Cass., sez. un., 1 maggio 2010, n. 13330), osserva che è consolidato nella giurisprudenza delle S.U. il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 74, e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178 e 610), sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante (oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa) il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (cfr. Cass., sez. un., 10 aprile 1999, n. 232; Cass., sez. un., 28 marzo 1974, n. 846).
Come tale essa riveste la qualifica di agente della riscossione tenuto al versamento di quanto riscosso e, dunque, al conto giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione telematica del gioco lecito, compreso il compenso del concessionario.
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04/07/2010 10.39.04
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I Segretari Generali dei Comuni inferiori a 100.000 abitanti non possono svolgere le funzioni da Direttore Generale.
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" La soppressione della figura del direttore generale, tranne che per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, concerne non solo l’ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del segretario comunale cui è impedito di rivestire il doppio incarico ai sensi dell’art. 108, comma 4 del T.U.E.L. L’impossibilità di conferire tali funzioni al segretario comunale ha come corollario il divieto di corrispondere un compenso aggiuntivo al medesimo funzionario, in un caso del tutto incompatibile con la normativa finanziaria diretta al contenimento della spesa pubblica."
Com’è noto, l’art. 2 comma 186 lettera d) della legge 191/2009 integrato dal dl n° 2 /2010 convertito con modificazione in legge n° 42/2010 ha soppresso la figura del Direttore Generale dei comuni inferiori a 100.000 abitanti ma nulla ha disposto per le attribuzioni delle relative funzioni ai Segretari Generali.
Così sono stati richiesti ed ottenuti due autorevoli pareri sia del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno e sia della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con parere n° 593 del 6 maggio 2010 ovviamente entrambi i pareri respingono decisamente la tesi che le funzioni da Direttore possono ancora essere conferite ai Segretari Generali. La risposta del Ministero dell’Interno è pubblicato a pag 35 di ItaliaOggi nella Sezione "Osservatorio Viminale" di Venerdì 2 luglio 2010 mentre cliccando a sx << === si può leggere il parere della Corte dei Conti.
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03/07/2010 06.43.09
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Rilevante sentenza del Tar Campania - Napoli, sez. VI (16 giugno 2010 n. 14859 reg.sent.)
L’agenzia delle entrate emetteva un provvedimento di diniego all’istanza di accesso per ottenere copia di una denuncia (copia integrale di un esposto) relativa a presunte irregolarità fiscali a seguito della quale erano stati emessi avvisi di accertamento. Il ricorrente ha, dunque, adito il T.A.R. per sentir dichiarare l’annullamento dell’atto di diniego e il suo diritto ad ottenere copia della denuncia. Il Tar adito chiarisce che nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza" (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699). Quindi la tutela dell'accesso prevale sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (art. 24 comma 7 L 241/1990) in quanto i soggetti "denunciati” ne risultano comunque incisi (così, T.A.R. Lombardia, Brescia, 1469/2008, cit.).
In conclusione secondo il Tar Campania - Napoli, sez. VI - sentenza 16 giugno 2010 n. 14859
n. 14859/2010 reg.sent. il diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può essere ricostruito in termini di "diritto all'anonimato" dell’autore di una dichiarazione rilevante nell'ambito di un procedimento destinato ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica di altro soggetto.
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01/07/2010 13.45.37
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La Fondazione Odcec Torre Annunziata, la lega delle Autonomie locali, l'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torre Annunziata, Comune di Sant’Agnello, Comune di Sorrento, Comune di Piano di Sorrento, Comune di Massa Lubrense, Comune di Meta organizzano il
PUBBLICO CONVEGNO intitolato “Manovra Estiva, novita’ per gli Enti locali, Contribuenti ed imprese,il punto dopo il DL 78/2010”
Sabato, 10 luglio 2010 ore 09,00 Biblioteca Comunale di Piano di Sorrento Via delle Rose - 80063 – Piano di Sorrento
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30/06/2010 22.58.08
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Direttore Generale di Consorzio Intercomunale
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28/06/2010 20.29.52
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La Corte Costituzionale con sentenza n° 223 depositata il 24 giugno 2010 ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade d
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Autovelox in Campania: La Corte Costituzionale con sentenza n° 223 depositata il 24 giugno 2010 ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10.
Il primo motivo di censura secondo la richiesta dell’Avvocatura di Stato riguarda l’art. 2, comma 1, della legge regionale che oltre a contrastare il Nuovo codice della strada risulta lesiva delle prerogative statali, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Costituzione.
Il secondo profilo di legittimità costituzionale riguarda secondo l’Avvocatura l’art. 5 che disciplina la tipologia della segnaletica e la distanza che deve intercorrere tra questa e la postazione. Le prescrizioni regionali sono, però, diverse da quelle stabilite all’art. 2, comma 1, del citato decreto del 15 agosto 2007 in materia di tipologia di segnaletica, e contrastano con l’art. 45, comma 1, del Nuovo codice della strada, che stabilisce l’uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo e omologazioni su tutto il territorio nazionale. Pertanto ritiene vada censurato l’intervento regionale perché contrasta con l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., violando altresì la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale, di cui al medesimo art. 117, secondo comma, lettera l).
L’alta Corte nel ribadire che secondo consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale nell’assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001, la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 428 del 2004) accerta che le norme impugnate e quelle che residuerebbero tendono a sostituirsi alle norme del Nuovo codice della strada aventi lo scopo di indurre gli automobilisti ad un corretto comportamento nella guida, anche al fine di sanzionare il superamento dei limiti di velocità per cui dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (sentenza n° 223 depositata il 24 giugno 2010)
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24/06/2010 20.46.40
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Due provvedimenti il DL 194/2009 convertito in legge 25/2010 ed il DL 78/2010 quest'ultimo in fase di conversione in legge, aprono particolari scenari alla già tormentata tassazione dei rifiuti a decorrere dal 30 giugno 2010. Infatti con il primo decreto (art. 8) si da la possibilità ai Comuni di trasformare la tassa rifiuti in T.I.A. (tariffa integrata ambientale art. 238 del d.lgs.3 aprile 2006 n° 152)se il Ministero dell'Ambiente non emana, entro il 30 giugno 2010, il Regolamento. Il secondo DL il n° 78 del 31 maggio 2010 art 14 comma 33 in corso di conversione interpetra la Tariffa Integrata Ambientale sopra specificata non avente natura tributaria e quindi assoggettabile ad IVA a carico dell'Utenza. Come si ricorderà la Corte Costituzionale con sentenza n° 238 del 24 luglio 2009 aveva stabilito che la TIA (tariffa Igiene Urbana di cui al Dlgs 22/1997)avesse natura tributaria, limitandosi espressamente a non esaminare la natura della Tia del Decreto Ambientale 152/2006 non oggetto di controversie. Per ulteriori approfondimenti leggasi l'articolo del 21 agosto 2009 in questa stessa sezione. Ovviamente le amministrazioni comunali facultate valuteranno attentamente i piani finanziari che saranno predisposti per ossigenare e/o impinguare di risorse fresche le vuote casse comunali.
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20/06/2010 07.22.35
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Via Mud e registri ambientali in Campania : scatta dal 13 luglio il Sistri sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti il cui controllo è affidato al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente
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Altre nuove regole in materia di rifiuti applicabili sempre e soltanto in Campania. Lo Stato Italiano è costretto ad applicare leggi valide per una sola Regione del territorio nazionale la Campania ex Regno di Napoli. Ma dopo la sperimentazione campana si passerà a recepire la direttiva europea. Via Mud e registri ambientali in Campania poi la disciplina sarà estesa a tutta l’Italia.
Il Sistri nasce per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania quale strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali nell’ottica di una più efficace lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali e costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l’altro, i compiti affidati alle autorità di controllo
La normativa è introdotta dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1, comma 1116) per la sicurezza nazionale e la lotta alla criminalità, dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (art.2, comma 24) che individua le categorie che devono obbligatoriamente utilizzare il Sistri, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis) che stabilisce determinate regole unicamente per la Regione Campania, dalla Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti non ancora recepita dall’Italia che fissa obblighi e penalità per l’intero territorio nazionale diventa operativa il prossimo 13 luglio 2010.
Norma giusta ed importante che garantisce il diritto alla salute dei cittadini campani ma se tali rifiuti, come si dice, provengono dal Nord, il sistema introdotto, limitato agli operatori campani,funzionerà lo stesso?
Per i dettagli operativi http://www.sistri.it/
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19/06/2010 22.06.21
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Lo afferma il Consiglio di Stato - Sezione sesta - decisione del 4 maggio - 3 giugno 2010, n. 3507. Non assume in alcun modo rilievo in senso contrario né la riforma operata dalla legge 203 del 1982, laddove consente di ritenere validi ed efficaci i contratti di affitto di fondi rustici anche se non stipulati in forma scritta o trascritti, né l’art. 6 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, non avendo le stesse comportato una sanatoria generalizzata di tutti i rapporti in corso con la pubblica amministrazione e non potendo quindi determinare effetti costitutivi di pretese ove il rapporto in essere si sia svolto di fatto e contra legem.
Unico mezzo per esercitare il diritto è il possesso di un regolare contratto con la pubblica amministrazione.
Infatti la normativa speciale dettata in tema di contratti della p.a. prevale sulla diversa disciplina dei rapporti tra privati, quale, ad esempio, quella dettata in tema di conferimento di incarichi professionali, in tema di stipula di locazioni e contratti agrari ultranovennali, in tema di rinnovo tacito del contratto di locazione (inconfigurabile, se il locatore sia un ente pubblico, nonostante il comportamento asseritamene concludente si sia, come nella specie, protratto per anni) (Cass. 26 giugno 2008, n. 17550; 8 gennaio 2005, n. 258).
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23/05/2010 18.44.34
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La Corte di Cassazione sez. trib. con sentenza del 14 aprile 2010, n. 8875 ha stabilito che l’imposizione della Tarsu , in presenza di tariffe annullate dal Giudice Amministrativo è valida per la parte corrispondente alle ultime tariffe valide. Fin qui si direbbe nessuna novità se parliamo della tassa rifiuti dal 2007 in poi. Infatti da tale data va applicato l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006 che stabilisce in caso di mancata approvazione della tariffa annuale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Ma per le annualità di tassazioni precedenti al 2007 non è prevista l'ultrattivita' delle tariffe precedentemente in vigore. Vedasi in proposito la legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 53 comma 16 come sostituito dall'art. 27 comma 8, legge n. 448 del 28/12/2001. Con riferimento all’anno di imposta 2001 la Cassazione ha colmato tale vuoto chiarendo in “armonia con il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui dalla disposizione del D.Lgs n. 507 del 1993, art. 69, comma 1 può ricavarsi ‘un principio di carattere generale, secondo il quale la conseguenza della eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha come conseguenza non già la liberazione della contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta rifiuti, bensì l'applicazione della tariffa vigente in precedenza’ (Cass. n. 5722/07; S.U. n. 8278/08; 13957/08 e numerose altre conformi)”.
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17/05/2010 16.12.49
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I Comuni Campani riuniti in assemblea ad Avellino il 9 aprile u.s in merito alla puntuale applicazione della normativa dettata dal Dl 195 del 30 dicembre 2009 convertito in legge 26 febbraio 2010 n° 26 chiesero al Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Napoli di intervenire con apposita norma a sanare le posizioni dei comuni che prima dell’emanazione del suddetto Dl 195 o anche dopo ma in difformità, abbiano approvato le tariffe Tarsu e Tia.
[- lettera b) del verbale dei Comuni riportato in questa Sezione in data 12/04/2010]
Il citato dicastero, in risposta all’apposito quesito avanzato dalla Prefettura di Napoli, ha reso noto di ritenere indispensabile che i Comuni che avessero approvato il bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 prima che fossero stati determinati dalla Provincia i costi di spettanza provinciale delle tariffe Tarsu e Tia, "provvedano a rivedere le tariffe Tarsu e Tia,precedentemente approvate, e le deliberino nuovamente entro il 30 giugno 2010, termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2010 e contestualmente provvedano alle conseguenti variazioni del Bilancio di Previsione in precedenza approvato".
Comunicazione prot. 666/ area II/EE.LL. del 13 maggio 2010 della prefettura Utg di Napoli –
L’autorevole parere ed invito del Ministero in sostanza conferma ulteriormente i dubbi già largamente rappresentati dagli esperti sulla illegittimità delle tariffe e dei bilanci così determinati.
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11/05/2010 20.06.11
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Quesito dell'assemblea dei comuni campani del 9 aprile u.s. ad Avellino: l'addizionale Eca concorre al tasso di copertura del 100% del servizio N. U. ! quesito al Mef e Ministero dell'Interno ancora insoluto ma ci pensa la Corte dei Conti
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I comuni campani riuniti in assemblea il 9 aprile u.s., oltre a chiedere la proroga al 30 giugno dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2010, tramite la prefettura di Napoli, avanzarono alcuni quesiti al Ministero dell'Interno ed al Mef tra cui anche se le addizionali Eca concorrevano alla copertura del costo del servizio N.U. Non si ha ancora notizia di riscontri ma limitatamente a questo quesito si è espressa la Corte dei Conti Sezione di Controllo della Lombardia con parere n° 146 del 23 aprile 2009 con il quale viene precisato che "" L’Amministrazione comunale è tenuta, in ogni caso, a determinare le tariffe della TARSU in modo tale da assicurare che il gettito relativo, ivi compresa l’addizionale, non risulti superiore al costo del servizio (art. 61, 1° comma decr. leg.vo 15 novembre 1993 n. 507 e succ. modif.)"". Con tale riscontro della Corte dei Conti viene quindi implicitamente risolto il quesito posto dai comuni campani e ciò in attesa, poi, di avere conferma dell'abrogazione delle suddette addizionali eca del 5% + 5% come dall'articolo che precede. Ricerche a cura di Pino Terracciano
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09/05/2010 20.12.19
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Si tinge di giallo la sorte dell'addizionale eca sulla tassa rifiuti. Salvo eventuale successiva normativa non ancora rinvenuta, risulterebbe abrogata dal 16 dicembre 2009. Infatti l'addizionale ECA fu istituita con REGIO DECRETO LEGGE in data 30 novembre 1937, n. 2145 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 302) decreto convertito in legge 25 aprile 1938, n. 614. Successivamente con il comma 39 dell'art. 3 della Legge 549/1995 i proventi dell'addizionale Eca, applicata alla Tarsu, furono devoluti direttamente ai Comuni come chiarito dal DM 2 maggio 1996. Ma il REGIO DECRETO LEGGE del 30 novembre 1937, n. 2145 che istituiva il tributo è stato abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200 convertito, con modificazioni in legge 18 febbraio 2009, n. 9 con la conseguenza di cancellare, forse definitivamente, l'addizionale Eca dall'ordinamento tributario italiano. La questione era gia stata prospettata al Mef dai comuni campani riuniti in assemblea il 9 aprile 2010 ad Avellino, ( vedasi il verbale nell'apposita sezione Tassa Rifiuti in Campania), ma ad oggi non si ha notizia di riscontri.
Pino Terracciano
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08/05/2010 20.21.48
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Progressioni Verticali nei Comuni. Occorre dal 2010 il solo concorso pubblico ribadisce la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ma .......
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l'odissea continua..... nelle progressioni verticali disposte dai Comuni per l'anno 2010. Dopo il parere del 16 marzo 2010 espresso dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia n° 375/2010/par, sull'applicabilità delle nuove norme introdotte dal Dlgs 150/2009 solo dall'epoca di modifica dei regolamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, parere al quale molte amministrazioni locali si sono immediatamente adeguate, ecco invece ....... ...... quello della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che con deliberazione n° 10/sezaut/2010/qmig del 31/3/2010 afferma esattamente il contrario sulla decorrenza delle norme, sia pure in riferimento all'art. 62 del Dlgs 150/2009 che determina la possibilità di riservare il 50% dei posti messi a concorso dal 2010 al personale interno, in funzione alle reali ricorrenze delle esigenze di buon andamento dell'amministrazione. Il parere della Sezione Lombardia 375/2010/par, è consultabile in questo sito alla sezione "Enti Locali " rif. data 24/4/2010 mentre cliccando a sx è possibile leggere integralmente la delibera della Sezione Autonomie. Prescindendo dalle convinzioni personali del lettore, nel merito delle argomentazioni addotte, non c'è chi non veda nella singolare diversità di vedute, un aperto conflitto interno alla stessa Corte dei Conti che produce gli effetti indesiderati di probabili errate decisioni da parte dei Comuni, nell'applicazione delle norme ma certamente non riconducibili "alla colpa grave" visto che sia la Magistratura del Lavoro di Milano e sia le Sezioni della stessa Corte dei Conti, prescindendo dal loro livello di gerarchia interna, si collocano e si affrontano, autorevolmente ma in posizioni così contrastanti e discordanti fra loro da annullare le rispettive posizioni, confusionando chi deve decidere e non raggiungendo gli obiettivi previsti dall'ordinamento, di fornire puntuali consulenze alle problematiche degli enti locali per una più corretta gestione pubblica. Definizione colpa grave: sprezzante trascuratezza dei doveri d'ufficio resa palese da un comportamento improntato alla
massima negligenza o imprudenza, ovvero da una particolare noncuranza dell'interesse della p.a. o ancora da una grossolana superficialità
nell'applicazione delle norme di diritto.=
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29/04/2010 18.39.42
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E’ dalla pubblicazione del Decreto Legge 195/2009 che sancisce la fine della emergenza rifiuti in Campania,che si assiste ad un conflitto istituzionale tra Comuni e Province, circa la giusta applicazione delle nuove norme che il legislatore ha voluto per disciplinare la TARSU (e la TIA). Il Decreto, basandosi sulle previsioni della legge Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, che statuisce la gestione integrata dei rifiuti in Ambiti Territoriali Ottimali coincidenti con le circoscrizione provinciale (art.15), li individua nelle stesse province campane. In attesa che anche le altre province, dopo quella di Avellino, completino l’invio dei dati, vediamo di fare il punto della situazione sulle novità che interessano i prossimi bilanci di previsione. PER CONTINUARE A LEGGERE CLICCA A DX ===>>
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29/04/2010 18.34.10
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Scompare dal D.L. n. 2/2010 la possibilità di rimborsare gli oneri sostenuti dai Comuni.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2010 è stato pubblicato il testo della legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 2/2010, noto anche come Decreto Calderoli per la riduzione degli assessori e la soppressione della figura del Direttore generale. La nuova legge, la n. 42 del 26 marzo 2010, nel sostituire l’art. 4 commi 4 e 5, ha omesso di riportare nuovamente la previsione del decreto legge, in base alla quale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell’interno attribuiva, in favore di province e comuni, fino all’importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.
PER CONTINUARE A LEGGERE CLICCA A DX ===>>
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29/04/2010 14.34.21
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Ministero dell'Interno: Prorogati i bilanci dei comuni italiani al 30 giugno 2010
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Il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita in data odierna 29 aprile 2010 il parere della Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, ha differito alla data del 30 giugno 2010, il termine della proroga al 30 aprile, già stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
L'iniziativa è nata inizialmente su richiesta dei soli comuni campani per le difficoltà di quantificazione della tariffa rifiuti e poi è stata allargata agli altri enti locali come afferma il sindaco di Cosenza Salvatore Perugini Vicepresidente nazionale dell'ANCI. clicca a sx <<==== per leggere il decreto Ministeriale
Pino Terracciano
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25/04/2010 10.13.47
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Si fanno più concrete le giuste aspettative di rinvio del bilancio al 30 giugno 2010, come richiesto dall'assemblea dei comuni campani tenutasi ad Avellino il 9 aprile u.s., a seguito dei ritardi accumulati nelle comunicazioni dei costi di conferimento da parte delle province come stabilito dal DL 195/2009 per la sola Regione Campana in via sperimentale e provvisioria. In settimana è prevista la decisione del Ministro dell'Interno che nell'occasione potrebbe anche accogliere le analoghe istanze dei Comuni Italiani in regime di Tia formulando un rinvio generalizzato del termine di approvazione per tutti gli enti locali.
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24/04/2010 15.44.36
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Entro il prossimo 30 aprile 2010 va approvato il rendiconto della gestione 2009
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Per gli effetti del comma 6 dell'art 2 quater del Dl 7 ottobre 2008 convertito in legge 189 del 4/12/2008 che ha modificato l'art.151 comma 7 e l'art. 227 comma 2 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000, il rendiconto della gestione è approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Secondo la Corte dei Conti, Sezione di Controllo del Molise - delibera n° 51 del 23 novembre 2007 - (cliccare a sx per leggerla), l'eventuale mancata approvazione nei termini, rappresenta un comportamento che integra gli estremi di grave irregolarità finanziario–contabile, costituendo una seria minaccia per il perseguimento delle finalità di una sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, per le notevoli limitazioni, sanzioni ed i vincoli esplicitati. Analogamente si esprime il Ministero dell'Interno con circolare n°6 del 6 aprile 2009 che ricorda la tipologia di simile adempimento: atto urgente ed improrogabile,che per gli effetti dell'art. 243, comma 6 dello stesso Tuoel nel caso di non rispetto del predetto termine del 30 aprile - declassifica giuridicamente il comune, con effetto immediato ed in via provvisoria, alla condizione di ente strutturalmente deficitario fino all'approvazione dello stesso.
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24/04/2010 08.09.03
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Progressioni Verticali - Nei Comuni ancora possibili nell'anno 2010 con le regole dei vecchi contratti e regolamenti malgrado la riforma - legge Brunetta dlgs 150/2009
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Dopo il giudice del lavoro di Milano che ha accolto il ricorso di Cgil Cisl e Uil sulla nuova organizzazione del personale Inps Regione Lombardia, anche la Corte dei Conti della Lombardia con parere n° 375/2010 del 18 marzo 2010 ha ribadito che "mentre l’art. 24, 1° comma
del Decr. leg.vo 150/09 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2010 le pubbliche amministrazioni coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno”, l’art. 31, comma 1 e 4 impone alle Regioni e agli Enti Locali di adeguare entro il 31 dicembre 2010 i propri ordinamenti ai principi di valorizzazioni del merito contenuti nello stesso decreto.
Nelle more di tale adeguamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del Decr. leg.vo 150/09." e che "risulta ancora in vigore l’art. 91, 3° comma del TUEL
in quanto occorre ricordare che opera in materia la clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 4 del TUEL che stabilisce che le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al Testo Unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. Gli enti locali sono quindi tenuti a recepire entro il 31 dicembre 2010 nei propri ordinamenti i principi introdotti dal Decr. leg.vo 150/09" Si riaccendono le aspettative di dipendenti ma anche delle strategie della P.A. che spesso necessitano di riconversioni professionali del personale al fine di economizzare maggiormente nell'acquisizione delle forze lavoro razionalizzando al meglio tali spese.
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22/04/2010 20.27.00
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Essendo oramai prossimo il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione nei comuni campani in difficoltà per i ritardi accumulati per la conoscenza del costo dei conferimenti a carico della Provincia, e stante il silenzio del Ministero su eventuali proroghe, si ritiene utile fornire per tali comuni un discreto prototipo della bozza di delibera di approvazione della tassa rifiuti, naturalmente che va adattata alle singole realtà locali e migliorata secondo la professionalità dell'utilizzatore.
Pino Terracciano
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15/04/2010 20.36.17
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Il Presidente dell'Anci Sergio Chiamparino ha chiesto la proroga dei bilanci dei comuni campani non avendo ancora avuto comunicazione, gli stessi, del costo elaborato dalla Provincia di appartenenza o dalle società dalle stesse costituite, non riescono ad imputare correttamente nel bilancio di previsione 2010 la cifra a titolo di TARSU/TIA.Ha chiesto, pertanto,di voler disporre un decreto ministeriale che proroghi ulteriormente al 31 maggio 2010, per i soli Comuni campani, il termine previsto dall'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. a dx ===>> il documento inviato al Ministro maroni che dovrebbe decretare la proroga domani 16 aprile 2010 anche sulla scorta dell'informativa fatta pervenire dalla Prefettura Utg di Napoli a seguito del verbale dei comuni delle cinque province campane del 9 aprile u.s
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15/04/2010 20.28.00
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Il Presidente dell'Anci Sergio Chiamparino ha chiesto la proroga dei bilanci dei comuni campani non avendo ancora avuto comunicazione, gli stessi, del costo elaborato dalla Provincia di appartenenza o dalle società dalle stesse costituite, non riescono ad imputare correttamente nel bilancio di previsione 2010 la cifra a titolo di TARSU/TIA.Ha chiesto, pertanto,di voler disporre un decreto ministeriale che proroghi ulteriormente al 31 maggio 2010, per i soli Comuni campani, il termine previsto dall'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
a dx ===>> il documento inviato al Ministro maroni che dovrebbe decretare la proroga domani 16 aprile 2010 anche sulla scorta dell'informativa fatta pervenire dalla Prefettura Utg di Napoli a seguito del verbale dei comuni delle cinque province campane del 9 aprile u.s.
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14/04/2010 21.57.58
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L’atto amministrativo non notificato al domicilio risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta di pertinenza va ritenuto giuridicamente inesistente se trasmesso a mezzo raccomandata AR con conseguente prescrizione del credito d’imposta e decadenza dal diritto a richiederne il pagamento al contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria, in caso di scadenza dei termini di legge.
(Sentenza Sez. X, dell'08 gennaio 2010, n. 3 della Commissione tributaria regionale Abruzzo)
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12/04/2010 18.30.04
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cliccando a dx il verbale del 9 aprile 2010 dei comuni delle cinque province campane che propongono alle Istituzioni Centrali ed alle Associazioni di categoria lo slittamento dei termini di approvazione del bilancio. La Prefettura - Utg di Napoli sta valutando di segnalare la richiesta con ogni urgenza al Ministero dell'Interno.
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08/04/2010 20.23.48
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Con circolare urgente trasmessa via Fax dall'area II Enti Locali, della Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Napoli in data 7 aprile 2010, vengono invitati i Comuni ad attendere necessariamente le informazioni sui costi di conferimento della Provincia stante l'approssimarsi della scadenza dei termini per approvare le tariffe ed il bilancio entro il 30 aprile p.v. La circolare prefettizia riveste notevole importanza, nella insolita vicenda che vede protagonisti Comuni e Province in un problema comune: approvare i rispettivi bilanci nei tempi prefissati evitando di incorrere nei soliti vizi di legittimità nella composizione degli atti da assumere. In tal senso la circolare prefettizia si rende in qualche modo garante nei confronti dei comuni dei ritardi fin qui accumulati dalle Province nel fornire le suddette informazioni. Ma non sarà mai un salvacondotto per quei Comuni nei quali i regolamenti comunali stabiliscono tempi già scaduti con possibili ricorsi delle opposizioni. a dx ====>> la circolare prefettizia di Napoli
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05/04/2010 15.47.41
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Per dare efficacia ai nuovi termini di conclusione dei procedimenti (30 giorni salvo diverso termine stabilito dal regolamento comunale da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge) ed assicurare l'attuazione da parte delle P.A. delle norme introdotte dalla legge n°69 del 2009 con le modifiche all'art. 2 della legge 241/90, (in precedenza era fissato in 90 giorni, il Dm del Ministero per la PA e l'innovazione ha stabilito criteri e linee guida per l'adozione del suddetto regolamento da parte della P.A. L’art, 5, comma 1, lettera c, introduce nella legge 241/90 l’art 2-bis, concernente il cd. principio dei risarcimento, in virtù del quale” le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
La medesima norma, inoltre, prevede che l’inosservanza del termine procedìmentale costituisca “elemento di valutazione dei dirigenti, di cui tener conto ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato” (cfr. art 7 comma 2).
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05/04/2010 08.18.44
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Il D.M. 28 novembre 2000, artt. 5 e 6, stabilisce rispettivamente che il dirigente, prima di assumere le funzioni, deve comunicare all'amministrazioni eventuali situazioni di conflitto di interesse e che i dipendenti devono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni che possano coinvolgere interessi di propri parenti entro il quarto grado o conviventi.
Secondo la giurisprudenza tale norma, art. 5, va interpretata nel senso che, anche in costanza di rapporto, vanno segnalate eventuali situazioni di conflitto di interessi, là ove le segnalazioni orali risultate avvenute (e provate in sede di istruttoria testimoniale) non sono valide in quanto non indirizzate ad organi dell'amministrazione; per quanto riguarda l'art. 6, esso è applicabile a tutti i dipendenti, compresi i dirigenti. Di conseguenza rappresenta una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario con conseguente sussistenza della giusta causa di recesso da parte del Comune. (Cassazione civile con sentenza n. 5113 della Sezione Lavoro del 03 marzo 2010)
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05/04/2010 07.54.02
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Circolare R.G.S. concernente il ''patto di stabilità interno'' per l'anno 2010 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
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Con circolare del 30 marzo 2010 n° 15 La Ragioneria Generale dello Stato ha riassunto i criteri interpretativi per l'applicazione del patto di stabilità interno da parte degli enti locali anche alla luce del ''decreto legge n. 2 del 2010, convertito in legge n. 42 del 2010''. clicca a sx <<===== per leggere la circolare e la normativa di riferimento
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04/04/2010 17.41.17
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Le sezioni unite della Cassazione con sentenza del 25 marzo 2010, n. 7160 in merito al mancato tempestivo esercizio da parte della P.A. della potestà di determinazione tariffaria, dalla quale dipende la copertura dei servizi e dalla qualificazione della posizione soggettiva di privato, che tali servizi rendeva ha ribadito che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò avviene in particolare quando si chiede la dichiarazione di illegittimità del ritardo nell'esercizio di poteri amministrativi con il risarcimento del danno, tenuto conto della natura autoritativa e tecnicamente discrezionale della determinazione dei corrispettivi dovuti al gestore del servizio e della fissazione della relativa esigibilità. Secondo le sezioni unite civili, l'amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili e quante volte la lesione del patrimonio del privato sia l'effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato. Viceversa dove, per contro, la situazione soggettiva si presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria va chiesta al giudice amministrativo a cui sono riconducibili anche i casi in cui la lesione di una situazione soggettiva dell'interessato è postulata come conseguenza di un comportamento inerte (Cass. S.D. 13/06/2006, n. 13659; Cass. S.U. 13/06/2006, n. 13660).
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04/04/2010 16.56.18
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Settimo documento : I Comuni della provincia di Avellino stanno ricevendo i dati del costo del conferimento dei rifiuti per l'anno 2010
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Un articolo del giornale "il Mattino" cronaca di Avellino annunzia che Irpinia Ambiente ha provveduto a fornire i dati richiesti per la formazione della tariffa rifiuti, adempimento da effettuarsi entro il 30 aprile. Ci si augura che ciò avvenga e celermente anche per i comuni delle altre quattro province al fine di approvare il bilancio nei termini di legge.
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03/04/2010 17.34.22
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Sesto documento: da "Il Mattino" il Comune di Avellino diffida la Provincia
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Venerdì 9 aprile 2010 ore 15,00 presso il centro sociale "Samantha della Porta" la città di Avellino ospiterà l'incontro con tutti gli addetti dei Comuni Campani interessati per concordare le possibili soluzioni allo "stallo antigiuridico" in cui ci si ritrova per le difficoltà oggettive a conoscere i costi di competenza provinciale della tariffa rifiuti per l'anno 2010. cliccare a sx per leggere la notizia sul "Il Mattino"
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03/04/2010 13.29.05
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I quasi seicento comuni campani si danno appuntamento ad Avellino venerdì 9 aprile 2010 per definire d'intesa con le Province il costo del conferimento di spettanza provinciale al fine di varare le tariffe in forma legittima entro il termine assegnato dal legislatore al 30 aprile p.v.
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03/04/2010 13.25.37
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Molti comuni della Regione Campania, diffidano , assegnando termini o comunicano alle province il valore dei costi per la formazione della tariffa in sostituzione delle stesse secondo le linee guida dell'On. Bertolaso
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03/04/2010 13.18.10
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L'assemblea dei Comuni Napoletani riuniti, propone, a giudizio dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, risoluzioni antigiuridiche ed intempestive in quanto non sono scaduti i termini di approvazione del Bilancio dei Comuni (30 aprile 2010)
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03/04/2010 13.15.22
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Venti Comuni si riuniscono il 18 marzo 2010 chiedendo al Governo Centrale chiarimenti sulle modalità di applicazione della quota di tariffa di competenza provinciale non comunicata
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03/04/2010 13.02.46
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Documento della Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile emesso per gli effetti del comma 2 dell'art. 4 del DL 195/2009
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27/03/2010 10.14.48
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L'Alta Corte di Cassazione ha sancito che per la tassa per lo smaltimento rifiuti urbani, quella per l’occupazione suolo pubblico, la concessione del passo carrabile, i contributi di bonifica etc. è applicabile la prescrizione breve di cui all’art. 2948 comma 4 del codice civile (cinque anni).
Infatti il termine ordinario di prescrizione, che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un diverso termine, è, ai sensi dell’art. 2946 c.c., di dieci anni, mentre l’art. 2948 c.c., n. 4, stabilisce che si prescrive in cinque anni “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi”.
La consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003. Cass. S.U. n. 10955 del 2002) ha chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, la cui prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo. L’alta Corte di Cassazione Sez Trib. Sent. 4283 del 17/12/20009 ha pertanto ritenuto che “non possa negarsi che i tributi locali di cui è causa (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) siano elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso.” e che “all’obbligo per il concessionario di conservare copia delle cartelle di pagamento e dei relativi attestati di ricevimento per cinque anni, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per quanto di rilevanza contenuta, può essere assunta come indizio di una presunzione del legislatore di prescrizione quinquennale dei crediti azionati, fra cui rientrano quelli oggi considerati. Ne consegue che, contrariamente all’assunto della CTR, i tributi in oggetto sono sottoposti alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4.”
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23/03/2010 21.18.10
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Tecnici ed amministratori dei comuni napoletani riunitisi in assemblea chiedono al Governo Italiano in che modo è possibile approvare i bilanci comunali entro il prossimo 30 aprile non avendo le province segnalato le quote di costo del conferimento dei rifiuti, segnalazione necessaria per comporre la tariffa rifiuti prima dei bilanci come stabilito dalla normativa nazionale - art. 1 comma 169 della legge 296/2006 combinata con il Dl n° 195 del 30 dicembre 2009 convertito in legge 26 febbraio 2010 n° 26, art 11 comma 5 (applicabile solo in Campania)
In alleato dx ===>> il documento dei comuni napoletani.
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23/03/2010 21.02.16
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Tempi duri per le industrie non in regola con gli scarichi fognari: infatti la legge 25 febbraio 2010 n° 36 articolo unico stabilisce che "Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro"
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18/03/2010 23.00.02
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Contrasta con il diritto di iniziativa economica privata il divieto di pubblicità mediante occupazione di suolo pubblico, senza un’idonea motivazione. Si ritiene viziato di illegittimità il regolamento comunale che impone il divieto generalizzato alla pubblicità, senza specificare i criteri seguiti dall’amministrazione nella propria scelta discrezionale, né come sia stata operata la valutazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) coinvolti nell’adozione del provvedimento.
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14/03/2010 08.19.53
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Secondo la Suprema Corte di Cassazione sentenza n° 18359 del 19 agosto 2009 Sezioni Unite Civili in tema di requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco speciale, il simultaneo svolgimento da parte di un avvocato comunale, anche se in parte temporaneo, di attività legale e di attività certamente amministrativa è conflittuale.
In sostanza, l'ulteriore affidamento di incarichi amministrativi (non irrilevanti, trattandosi della dirigenza di due importanti settori organizzativi quali, il personale e il demanio marittimo con il commercio), incide in maniera decisiva poichè tutte le forme anche provvisorie ed ulteriori di cumulo di incarichi e funzioni estranee a quella tipicamente legale risultano necessariamente preclusive dell'iscrizione nell'elenco speciale per difetto d'esclusività anche sotto la specie dell'addizione.
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13/03/2010 22.06.06
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Le ordinanze sindacali emesse per situazioni contingibili e urgenti devono avere per presupposto la reale sussistenza di una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica non fronteggiabile con rimedi ordinari. Secondo il Consiglio di Stato sez. V sentenza 868 del 16 febbraio 2010 per consolidata giurisprudenza (CdS Sez.V, n. 6366/07, n. 2109/07, Sez. IV, n. 4402/04), il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l'adozione dell'ordinanza extra ordinem è il pericolo per l'incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato. Non sussistono tali requisiti ad esempio quando il pericolo per l'incolumità pubblica sono rappresentati dagli inconvenienti igienico sanitari riscontrati dall'ASL, riferiti alla "mancanza di idonei servizi igienici asserviti al pubblico in fila agli sportelli per il disbrigo di pratiche che richiedono prolungati tempi di attesa" nonché motivi di ordine pubblico " la ressa degli utenti che in molti casi, per soddisfare impellenti necessità fisiologiche, sono costretti a lasciare il posto di fila faticosamente acquisito per accedere ai servizi igienici degli esercizi commerciali viciniori all'Ufficio postale.
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08/03/2010 17.02.14
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Il Concessionario della Riscossione, prima di iscrivere ipoteca su un immobile, è tenuto a notificare al contribuente un atto di intimazione di pagamento. Senza aver proceduto alla preventiva notifica dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, 2°comma DPR 602/73 il Concessionario non può iscrivere ipoteca sui beni del debitore. In ambito tributario, l'ipoteca si atteggia come una misura cautelare conservativa, strumentalmente connessa all'espropriazione forzata immobiliare e dunque soggetta all'applicazione non solo della disposizione di cui all'art. 77 DPR n. 602/73 ma anche dei precetti voluti dal legislatore negli artt. 49 e segg. dello stesso DPR n. 602/1973. Così si esprime la sezione 29 della Commissione Tributaria Regionale di Roma con sentenza 1/2 dicembre 2009, n. 222
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05/03/2010 07.51.01
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La straordinaria sentenza della Corte di Cassazione Sesta Sezione Penale n° 1980 reg. gen, 26184/09anche se non del tutto condivisa dagli esperti, stabilisce che l’aver bandito un concorso per il posto di comandante della Polizia Municipale, dopo aver fatto apportare le opportune modifiche al regolamento comunale al fine di consentire l’assunzione di un determinato concorrente, già indicato come vincitore del concorso ancor prima del bando e procurando a quest’ultimo un ingiusto vantaggio patrimoniale, come sostenuto dall’accusa, NON E’ REATO. Secondo l’alta Corte per perpetrare l’abuso di ufficio si richiede il dolo cosiddetto “intenzionale” non essendo sufficiente né il dolo “diretto” né quello “eventuale” per le motivazioni addotte nel pronunciato a cui si fa rimando. L’aver scelto un “profilo” che valorizzasse l’esperienza rispetto ai titoli di studio, risponde a precise esigenze della P.A. per risolvere una situazione di conflittualità e di mancanza di disciplina all’interno di un comando dei VV.UU. con una conduzione sicura e di “polso” che garantisce il superiore interesse pubblico. Con tale sentenza viene così annullata la sentenza di condanna della Corte di Appello. Nel profondo rispetto della pronuncia c’è chi afferma l’illogicità da parte del Comune di aver denominato concorso/selezione siffatta procedura dal risultato precostituito.
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27/02/2010 18.02.08
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La Lega Autonomie della Campania - Associazione autonomie locali - e l'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali
ANCREL – Club dei Revisori con il patrocinio
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torre Annunziata, del Comune di Sant’Agnello, Sorrento, Piano di Sorrento, Massa Lubrense e Meta presentano il pubblico convegno dal titolo - La legge finanziaria per l’anno 2010, il bilancio di previsione degli enti locali, il Patto di Stabilità, Ruolo, compiti dei Revisori - Sabato prossimo 06 marzo 2010 alle ore 09,00 presso la Biblioteca Comunale di Piano di Sorrento in via Via delle Rose. Per i dettagli consultare la brochure cliccando a dx ===>>
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26/02/2010 16.41.35
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I ricorsi contro il canone di depurazione e fognatura non vanno più presentati alle commissioni tributarie provinciali
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La Sentenza della Corte Costituzionale n. 39 depositata il giorno 11 febbraio 2010 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 anche nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006/2010. Non sono quindi più ammissibili i ricorsi alle commissioni tributarie provinciali del canone acque reflue.
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19/02/2010 19.41.38
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Ancora un'altra sentenza della Corte Suprema di Cassazione sezione seconda civile RG n° 25207/04 cron. 1741/2010 ud. 21.10.2009 ha precluso il pagamento di parcelle agli avvocati il cui rapporto contrattuale con l'amministrazione conferente non sia regolato in forma scritta. "Costituisce principio altrettanto saldo nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il contratto con il quale la pubblica amministrazione conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, onde è da escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito formale possa essere ricavata aliunde, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono. Pertanto, la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio della parte che basa su di esso la propria domanda, per cui il giudice, al fine di valutarne la fondatezza, ben può rilevare in mancanza del contratto in questione, senza che tale mancanza debba essere eccepita dalla controparte. Cass. n° 1929/2004; Cass n° 24826/2005; Cass 8023/2000."
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04/02/2010 22.30.02
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Segretario Generale Comunale
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31/01/2010 10.33.49
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Con la delibera n° 2/2010 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti dirime un interessante dubbio su quale sia l’anno di riferimento per calcolare la riduzione della spesa del personale, dubbio originato da contrastanti pareri di Sezioni regionali, fornendo la propria posizione alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia e cioè che va utilizzato come parametro la voce di spesa dell’esercizio precedente. Tale ultima sezione regionale, avendo rilevato di non poter garantire uniformità di indirizzo sulla questione che peraltro riveste interesse eccedente l’ambito regionale, aveva infatti deliberato la sospensione della pronuncia sulla richiesta di parere pervenuta da un sindaco disponendone la trasmissione alla Sezione delle Autonomie per gli effetti della deliberazione della Sezione Autonomie n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno 2009.
Alcune considerazioni di Pino Terracciano in riferimento alle eventuali responsabilità patrimoniali derivanti da citazioni emesse ad esito del nuovo orientamento della Corte dei Conti.
L’individuazione di sanzioni non può essere effettuata dalla parte pubblica,arbitrariamente, se non è espressamente prevista dall’ordinamento. Insigni giuristi (Binding, Bobbio, Romano) affermano che la norma giuridica si diversifica dalla norma sociale, morale, religiosa etc per la sua struttura costituita da Precetto e Sanzione. La sanzione è la conseguenza dell’inosservanza di una norma dopo la sua violazione mentre prima agiva come cauzione interna (Thon, Mandrioli, Merkal).
Di non minore rilievo la considerazione, qui ripresa per estrema sintesi per motivi di spazio, che il requisito di colpa grave (dl 543/1996) non sussiste in presenza di una mera violazione di norma ma va individuato nell’atteggiamento di “grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni”. (corte dei conti sez. Veneto n° 71 del 10 febbraio 1997) ovvero in presenza di “rilevante negligenza, quella macroscopica violazione di norme , quella assoluta inosservanza delle più elementari regole di buon senso” (Corte dei Conti n° 391 del 5 maggio 1995 Sezione Giuris. Lombardia )
Cliccare a dx ===>> per leggere il parere completo di Pino Terracciano
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30/01/2010 22.04.25
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Art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n° 266 Indennità degli amministratori comunali ridotte del 10% . Norma non più vigente - Interpretazione Corte dei Conti Sez. Autonomie
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Deve ritenersi non più vigente l’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali. Lo stabilisce l'interpretazione effettuata con delibera n° 6/2010 adunanza del 21 dicembre 2009 dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. Secondo la Corte dei Conti il D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, all’art. 76 comma 3°, ha innovato la precedente formulazione dell’articolo 82, comma 11, TUEL, nulla più disponendo in ordine alla facoltà di incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.
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17/01/2010 07.32.35
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La Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Campania ha chiarito l'esatta imputazione in bilancio del contributo regionale erogato per opere pubbliche per le quali il Comune ha acceso un mutuo a secondo se il trasferimento regionale è in conto capitale od ordinario. Il parere n° 3 del 20 febbraio 2008 evidenzia che, ad eccezione del caso in esame per il quale la normativa regionale risulta di segno opposto, i beneficiari del finanziamento regionale possono iscrivere il ricavato del mutuo tra le entrate per “trasferimenti in conto capitale” (Titolo IV - categoria 3 - “trasferimenti di capitale dalla Regione”), anziché tra le entrate da “accensione di prestiti” (Titolo V), a condizione che l’Amministrazione regionale assuma l’obbligo di effettuare il pagamento delle rate di ammortamento direttamente nei confronti dell’Istituto finanziatore. Nel caso in esame, (trasferimento ordinario della Regione di parte corrente) tuttavia, l'ente dovrà iscrivere il ricavato del mutuo tra le “entrate da accensione di prestiti” (Titolo V – catg. 3), con contestuale allocazione al Titolo II dello stato di previsione della spesa del corrispondente importo soggetto a vincolo di destinazione agli investimenti; conseguentemente, iscriverà gli oneri di ammortamento per interessi al Titolo I della spesa e al Titolo III (rimborso prestiti) la corrispondente quota capitale. viceversa, la quota annuale del contributo regionale per l’ammortamento del mutuo andrà allocata al Titolo II, catg. 2 (contributi e trasferimenti correnti dalla Regione), dello stato di previsione dell’entrata.
Resta inteso che l’Ente mutuatario, in corrispondenza dell’accertamento relativo all’assunzione del prestito, farà luogo ad analogo aumento del debito da rilevare al punto C I) 2) del Conto del patrimonio.
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10/01/2010 08.56.54
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Raccolta differenziata male attuata - Condannati dalla Corte dei Conti Amministratori e Dirigenti Comunali con sentenza esemplare ricavata da formule e contenuti matematici per valutare la gestione dei servizi comunali.
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Con la sentenza n° 1492 pubblicata il 9 dicembre 2009 la Sezione Giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti ha condannato ( prima volta in Italia) Dirigenti ed Amministratori Comunali per non aver raggiunto i tetti prestabiliti di raccolta differenziata dei rifiuti. Secondo la Sezione la raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrato dei rifiuti, in quanto consente sia di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento che di condizionare positivamente l’intero sistema di gestione.
La mancata attuazione della raccolta differenziata produce:
- a) ingiustificato costo sostenuto dai cittadini a titolo di tariffa smaltimento rifiuti per il conferimento del “tal quale” presso gli impianti di produzione di C.D.R
- b) esborsi del comune per fronteggiare le situazioni di emergenza.
- c) costi ingiustamente sostenuti dall'erario per gli interventi governativi finalizzati alla soluzione almeno temporanea delle gravi situazioni emergenziali-
- d) danno all'immagine della Regione Campania (quantificazione del danno sospeso ed oggetto di altro giudizio dopo la pronuncia della consulta).
L'esemplare sentenza coinvolge un solo ente ma, per stessa ammissione della Corte desumibile dai dati considerati, riguarda l'intero territorio della Campania. Interessante è il tecnismo e la propensione ad applicare formule e regole matematiche per valutare la gestione dei servizi comunali o per calcolare le quote di danno erariale consumato.
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03/01/2010 22.05.09
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Con il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009 , n. 194 milleproroghe è stato spostato al 30 giugno 2010 il termine ultimo per il passaggio della Tarsu alla Tia (tariffa integrata ambientale)per gli effetti dell'art. 8 comma 3 mentre con il DL n° 195 del 30 dicembre u.s. art. 11 comma 3 è stato disposto il cambio della titolarità del soggetto impositore del tributo ed esattore sottraendola ai comuni campani a favore delle Società Provinciali previste dalla legge R.C. n° 4 del 28/3/2007. In caso di inosservanza delle norme il prefetto provvede in via d'urgenza e previa diffida alla nomina di un commissario ad acta.
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27/12/2009 10.57.45
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Agenzia del Territorio: Consultazione gratuita dati catastali direttamente da parte dei cittadini
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Indicando il codice fiscale di un soggetto intestatario catastale, la provincia e il comune catastale dove si vuole eseguire la ricerca si potranno ricevere le informazioni relative ai beni immobili situati sul territorio nazionale. L’accesso al servizio per la ricerca di informazioni sugli immobili prevede una procedura di riconoscimento dell’utente. Per accreditarsi è necessario accedere al sistema di autenticazione per il servizo telematico dell’Agenzia delle Entrate denominato "FISCONLINE" .
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27/12/2009 10.27.30
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Enti Locali: Differimento del termine di approvazione del bilancio 2010 al 30 aprile 2010
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Il Ministro Maroni ha firmato il decreto in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale con il quale il Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, per gli effetti dell'art. 151 comma 1 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, su richiesta dell'Associazione dei Comuni ha differito il termine di approvazione del bilancio degli Enti Locali al 30 aprile 2010. Oramai sono più di due decenni che puntualmente ogni anno il termine viene differito. Quella di rinviare i bilanci dal discutibile 31 dicembre di ogni anno, è la norma più consolidata nel tempo di qualsiasi altra, ma perchè non introdurre nell'ordinamento un termine non derogabile a beneficio di una valida programmazione della gestione???
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27/12/2009 10.16.27
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Secondo l'art. 2 comma 24 della finanziaria 2010, i comuni devono trasmettere, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l’anno 2009 dell’imposta comunale sugli immobili, derivante dall’applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno.
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15/12/2009 22.20.20
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Si terrà venerdì 18 dicembre 2009 alle ore 15 il convegno sul bilancio 2010.
a dx ====>> la brochure
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06/12/2009 10.08.29
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Visite fiscali disposte dalle Amministrazioni pubbliche a carico delle Asl Corte dei Conti Sezione Autonomie Delibera n° 20 del 23 novembre 2009
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La Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n° 20 del 23 novembre 2009 rispondendo ad un quesito della Sezione di Controllo delle Marche ha precisato che l'onere del pagamento delle visite fiscali richieste dalle Pubbliche Amministrazioni per i propri dipendenti, restano a carico delle Asl per gli effetti dell’art. 17, comma 23, lettera e) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.Il Legislatore ha ravvisato l’esigenza di in intervento organico nella materia, dettando due commi (5-bis e 5-ter) aggiunti all’art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Nel primo di detti commi viene espressamente ribadito il principio che “gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali”; nel secondo di essi si individua il criterio per la risoluzione del problema della copertura della spesa, disponendosi che “a decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori ……”. Il parere della Corte dei Conti Sezione Autonomie riforma l'orientamento formatosi a seguito della sentenza della Corte di cassazione (sentenza n. 13992 del 31 marzo 2008), che ha condannato una istituzione scolastica al pagamento all’A.S.L. territoriale delle visite fiscali
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22/11/2009 08.46.32
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Requisiti per il finanziamento con mutuo dei debiti fuori bilancio maturati prima del 8 novembre 2001: interessante delibera del 9 Novembre 2009 n° 18 della Corte dei Conti Sezione Autonomie
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Chiudendo una annosa disputa che si trascina dal 2001, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha fornito l'interpretazione dell'art. 41 co.4 della L.448/2001 enucleando il seguente principio di diritto: “il debito fuori bilancio ricadente sull’ente locale e derivante una sentenza esecutiva di condanna emessa successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 119, comma 5, della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, vale a dire dall’8 novembre 2001, seppur relativa a fatti accertati come accaduti precedentemente alla predetta data, debba ritenersi “maturato” al momento del deposito della sentenza stessa, essendo irrilevante ogni ulteriore considerazione circa l’aspetto genetico o la fonte più o meno remota dell’obbligazione (contratto, fatto illecito o altro fatto o atto idoneo a produrre l'obbligazione, secondo il disposto dell'art. 1173 c.c.)."
Non è quindi lecito richiedere finanziamenti per debiti fuori bilancio di parte corrente per le sentenze di condanna depositate dopo il 7 novembre 2001 anche se riferite a prestazioni e/o forniture avvenute antecedentemente.
<<=== a sx il testo della delibera n° 18 del 9 novembre 2009
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09/11/2009 20.48.13
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Ampia discrezionalità al Sindaco per revocare l'incarico all' Assessore
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Ampia discrezionalità al Sindaco per revocare l'incarico all'Assessore. E' ciò che afferma la V Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n° 4378 del 27 agosto 2009. Secondo l'alta Corte, nella fatispecie non trovano applicazione i principi della legge 241/1990 (art.7). Al Sindaco spetta nominare i componenti della Giunta ed è lo stesso che può revocare, non diversamente dalla nomina, uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio (art. 46 del Tuel 267/2000). La motivazione va data quindi all'Organo Politico: Consiglio Comunale sotto l'aspetto politico/amministrativo mentre alcuna giustificazione va fornita all'assessore dimissionato.
Con tale sentenza viene riformata la diversa posizione del Tar Puglia di Lecce, quest'ultima sentenza del Tar è leggibile cliccando a dx
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07/11/2009 14.36.32
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Con il Decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.si è dato piena attuazione ala legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Rivoluzionato del tutto il sistema di misurazione della performance ma ciò che stimola approfondimenti particolari agli addetti ai lavori è il capo V del suddetto decreto che riarticola la disciplina delle sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici. Ora, più che mai, è necessario che ogni P.A., riverifichi attentamente ed urgentemente le procedure fin qui adottate con annessi regolamenti, disponendo le necessarie rettifiche, modifiche ed adeguamenti.
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04/11/2009 23.58.19
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Venerdì 13 Novembre ore 9:00 a Somma Vesuviana TAVOLA ROTONDA tra addetti ai lavori, commercialisti ed altri esperti di finanza locale, stampa specialistica sul tema "Bilancio 2010 – Misure Organizzative per Garantire il Tempestivo Pagamento ai Fornitori tra Patto di Stabilita’ e Carenza di Risorse Finanziarie"
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28/10/2009 06.12.43
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In discussione al Senato la conversione del Dl 25 settebre 2009 n° 135 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (09G0145)" con un emendamento all'art. 20 presentato dalla senatrice Bonfrisco. L'emendamento si allinea alla Sentenza Corte Costituzionale n° 238/2009 sulla natura tributaria della tariffa Tia e propone l'applicazione dell'Addizionale Eca 5%+5% (rdl 2145/1937) che è in misura pari all'IVA 10% da restituire ai cittadini.
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18/10/2009 22.46.25
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Nuovo decreto per individuare gli enti strutturalmente deficitari
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E' stato pubblicato sulla G.U. del 13 ottobre il DM Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009 che individua gli enti strutturalmente deficitari triennio 2010 -2012. Gli enti locali dovranno verificare di non essere strutturalmente deficitari in occasione lell'approvazione del bilancio 2010 e del rendiconto della gestione 2009.
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11/10/2009 09.11.30
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NUOVA SANATORIA PERMANENTE: RIDUZIONE POTERI DELLE PROCURE REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI ******** - Il Dl 78 convertito in legge 102 art 17 comma 30 ter riforma le attività delle procure della Corte dei conti, le quali "possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno".
Qualunque atto istruttorio o processuale
posto in essere in violazione delle disposizioni predette è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse.
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02/10/2009 20.54.06
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Per effetto delle modifiche apportate all'art. 1 comma 1 della legge 20 del 14 genn 1994 "disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" dall'art. 17 comma 30 quater del Dl 78 del 1 luglio 2009 convertito in legge 102/2009 e dall'art. 1 lettera c) numero 2 del Dl 103 del 3 agosto 2009 viene aggiunto il seguente periodo al primo periodo del comma 1 del predetto art 1 della legge 20/1994 " In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando
il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità,
limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo."
In virtù di tale disposizione viene introdotto nell'ordinamento una nuova tipologia di colpa lieve per danni causati da provvedimenti conseguenti a controlli positivi di legittimità da parte degli organi preposti.
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25/09/2009 21.14.52
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La conferenza Stato Città ed Autonomie locali convocata dal Ministro Maroni ha approvato nella seduta del 24 settembre 2009 lo schema di decreto che consente agli Enti locali piu' virtuosi, di escludere dal computo del saldo di stabilita' un importo pari al 70% della differenza registrata tra il saldo degli Enti inadempienti al patto 2008 e l'obiettivo programmatico assegnato. Con questo decreto, viene individuato, per ciascun comune considerato virtuoso, una cifra che lo stesso Ente potra' escludere dal saldo attivo per il patto di stabilita' 2009. I soggetti interessati a leggere l'elenco dei comuni che beneficiano della premialità possono richiederlo agli indirizzi email indicati su questo sito con l'avvertenza che il file occupa circa 2,2 mega di spazio.
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21/09/2009 20.54.50
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Linee guida revisori nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2008 - CdCDeliberazione n. 12/SEZAUT/2009/INPR
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La Corte dei Conti Sezione Autonomie con Deliberazione n. 12/SEZAUT/2009/INPR del 20 luglio 2009 ha fornito le linee guida a cui devono attenersi i revisori nella predisposizione della relazione 2008 ed approvato i questionari che devono essere trasmessi alla stessa Corte
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23/08/2009 17.44.27
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Il dl 78/2009, art.17,comma 30, ha aggiunto 2 nuove lettere all'art.3, comma 1, della legge 20/1994:
f-bis) - controllo della Corte dei Conti di atti e contratti di cui all'art.7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 -
f-ter) ulteriori atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art.1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale normativa è rivolta alle Amministrazioni Periferiche dello Stato e non agli Enti Locali a causa delle riforme costituzionali. Su tali ultimi enti è esercitabile il solo controllo successivo alla gestione da parte delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti.
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21/08/2009 23.21.48
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Sensazionale sentenza della Consulta : La TIA Tariffa di Igiene Ambientale ha natura tributaria - sentenza n° 238 del 16 luglio 2009
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La Corte Costituzionale con propria sentenza n° 238 del 16 luglio 2009 ha stabilito la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA - D.lgs 22/1997) Sia la TARSU che la TIA, debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» (come si desume a contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008), sempre che il mancato assoggettamento all’imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa). Il giudizio della Corte Costituzionale non ha anche esaminato la Tariffa Integrata Ambientale (TIA - Dlgs 152/2006) ma c'è da scommettere che anche per essa valgono le stesse regole.
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12/08/2009 17.58.24
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Buon Ferragosto
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02/08/2009 09.06.33
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Prospetti obiettivi programmatici Patto 2009-2011 - Obbligo trasmissione entro il 7 agosto 2009
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Come riportato in questa stessa sezione, in data 15 giugno 2009 è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 e i prospetti di rilevazione pubblicato sulla GU n. 156 dell’8 luglio 2009.
I relativi prospetti devono essere trasmessi ENTRO IL 7 AGOSTO 2009 - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno. I Comuni che non vi provvedono nei termini sono considerati, ai sensi dell'art.77-bis, comma 14, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 inadempienti al patto di stabilità.
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12/07/2009 18.43.33
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Non bastava ai Comuni dover adottare entro il 31 dicembre 2009, per gli effetti dell'art. 9 del DL n° 78/2009, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, (leggasi articolo in Sezione Bilancio 2010) con il DM 19 maggio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 9 luglio 2009 (data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n° 157) vengono richiesti nuovi adempimenti:
I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per
somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari.
Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, vi provvede nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell' istanza dichiarando che il credito e' certo, liquido ed esigibile, ovvero insussistente o inesigibile.
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11/07/2009 23.10.35
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Concessionario della Riscossione Equitalia SpA:
Collegandosi al sito http://www.equitaliaspa.it/equitalia/opencms/focuson/34653455465.html è possibile fare un estratto conto della propria posizione debitoria nei confronti del concessionario.
Ovviamente è necessario - Disporre delle credenziali (nome utente e password) fornite dalla Agenzia delle entrate per l'accesso al "Cassetto Fiscale".
Con questo nuovo servizio è possibile comodamente da casa e soprattutto senza fare file interminabili controllare la propria posizione fiscale con Equitalia.
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10/07/2009 19.25.25
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Nuove regole agli interpelli formulati dagli Enti Locali alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti Regionale
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La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 ha stabilito nuovi indirizzi che in sostanza accentrano sulla stessa Sezione Autonomie sia come “espressione” delle Sezioni regionali, sia come Organo legittimato alla interlocuzione istruttoria a livello centrale, le principali competenze alla soluzione dell'interpello.
Ciò non pregiudica la competenza esclusiva della Sezione regionale a dare risposta alla richiesta di parere dell’Ente locale, sulla possibilità – e responsabilità – per la Sezione medesima di farsi carico della tutela di due interessi fondamentali di cui l’Ente richiedente può non essere in concreto consapevole portatore.In buona sostanza è responsabilità della Sezione regionale valutare se la richiesta ricevuta consente di rendere un parere che riposi sul rispetto delle esigenze di garanzia, e che abbia quindi valore di utilità in termini generali ed astratti e non soltanto in funzione delle particolaristiche e contingenti aspettative dell’Ente richiedente.
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05/07/2009 21.31.17
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Il DL n° 78 art. 9 ritorna sulla direttiva 2000/35/CE già recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
I Comuni in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet.
Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
La violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
Cliccando ===>> a dx è possibli leggere l'approfondimento di Pino Terracciano sulla direttiva 2000/35/CE
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30/06/2009 20.41.45
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Dottore Commercialista - Consulente tecnico di ufficio in materia penale
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28/06/2009 10.33.52
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Obiettivi programmatici del patto di stabilità 2009 - Decreto del MEF n° 67496 del 15 giugno 2009
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Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – le
informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2009/2011, con le modalità ed i
prospetti definiti dall’allegato A al suddetto decreto.
2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it - entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
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28/06/2009 10.23.42
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Assegni familiari dal 1 luglio 2009 - Circolare n° 22 del MEF - Adempimenti dei Comuni
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Nuovi adempimenti per gli uffici del personale dei Comuni: Emanata la circolare n° 22 del MEF del 23 giugno 2009 . Essa contiene anche il modello di domanda per l'erogazione degli assegni familiari. Sul sito del Mef sono consultabili le risposte ai quesiti più frequenti posti dalle amministrazioni pubbliche.
<<<=== Cliccare a sx
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27/06/2009 22.44.11
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Per gli effetti della modifica introdotta dall'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 69/2009 all'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, sono nuovamente possibili nella forma dei contratti d'opera gli incarichi di collaborazione a soggetti privi di laurea.
Il legislatore ha così accolto le doglianze dei professionisti non laureati rimediando alla precedente definizione troppo restrittiva della norma
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27/06/2009 22.29.25
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Corte di Cassazione, Sez. Trib., 1° giugno 2009, ordinanza n. 12773/2009.
Tassa Rifiuti : Tocca alle imprese contribuenti l'onere di dimostrare le aree non imponibili.
Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. Infatti, per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico
dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, ex art. 70 del citato D.Lgs. n. 507 del 1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Sez.
5, Sentenza n. 4766 del 09/03/2004; Sez. 5, Sentenza n. 12084 del 0110712004; Sentenza n. 15083 del 05/08/2004).
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20/06/2009 23.19.03
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Referto Controllo di gestione: Illegittimo l'affidamento del controllo di gestione al Collegio dei Revisori dei Conti
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La Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Campania con Del/Par n.13/2009 del 26 marzo 2009 ha precisato che il collegio dei revisori dei conti non può svolgere atti di amministrazione attiva quale ad esempio il controllo della gestione.
" (...) La materia del controllo di gestione non può essere interpretativamente estesa sino a vanificare il divieto normativo (non derogabile) di affidamento ai componenti degli organi di revisione contabile di incarichi o di consulenze presso l’ente locale, di cui all’art. 236, terzo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l’affidamento ai componenti di detto organo della funzione di componente della Commissione per la redazione del referto del controllo di gestione, per tutto quanto innanzi osservato, integra un’ipotesi di incompatibilità ai sensi della menzionata disposizione normativa”
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19/06/2009 21.26.12
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Secondo l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (delibera 45 del 28 maggio 09 in corso di pubblicazione) le consulenze e le collaborazioni professionali, in generale, devono essere affidate con procedura comparativa.
Anche quelle in materia urbanistica rientrano nel Codice dei contratti pubblici - prestazioni di servizi categoria 12 dell’allegato IIA del D.Lgs. n. 163/2006 - L'Autorità di Vigilanza ribadisce che la legge stabilisce per la scelta del professionista una procedura selettiva improntata a principi di meritocrazia e imparzialità vietando qualsiasi affidamento disposto su base fiduciaria. Restano, pertanto, illegittimi gli affidamenti in via diretta per i quali gli enti locali rischiano un giudizio di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti. Delibera 45 del 29 maggio 09
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19/06/2009 20.54.12
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Gli incarichi di studio, ricerca o consulenza vanno verificati preventivamente dal Collegio dei Revisori e trasmessi alla Corte dei Conti territoriale se compresi nel piano consiliare e ricorrano tutti i presupposti di legittimità
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Corte dei Conti: Ai sensi dell’art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004, l’affidamento da parte degli enti di incarichi di studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all’amministrazione “deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi” ed in ogni caso il relativo provvedimento deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione e deve essere trasmessa alla Corte dei conti a prescindere dall'importo. Infine sempre secondo la Cdc della Lombardia parere n° 213 del 14 maggio 2009 con le disposizioni normative recentemente intervenute (legge n. 244/2007, D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008) vi è un ulteriore adempimento obbligatorio: occorre verificare ed attestare che il conferimento dell’incarico rientri nell’ambito del programma approvato dal Consiglio e sia conforme al regolamento sul conferimento degli incarichi e che sussistano tutti i presupposti di legittimità per il ricorso alla collaborazione esterna.
Tempi duri per chi ritiene di poter conferire ancora incarichi "a cuore leggero"
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17/06/2009 22.23.21
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Secondo il comma 2 quater dell'art. 5 del DL 30 dicembre 2008 convertito in legge n° 13 del 27 febbraio 2009 ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i Comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Per completezza di informazione l’art. 1, comma 184, lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato ed integrato anche per l'anno 2009 con ulteriore normativa ha stabilito che “il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007/2008/2009”. Tale legge aveva carattere tassativo e non poteva essere derogata. Taluni aspetti di questo coacervo di disposizioni, spesso incomprensibili, vedasi ad esempio la già introdotta normativa speciale applicabile dal 1/1/2009 (come si afferma ? ! ? ) in Campania, coinvolge anche il più esperto giurista tributario in dubbi interpretativi ed applicativi di non facile soluzione. Di certo le innovazioni introdotte non contribuiranno a ridurre il contenzioso tributario, anzi. I veri effetti sulla disciplina della tassa/tariffa sono tutti da accertare per cui provvederemo a pubblicare anche qui l'esito di un corretto approfondimento della materia.
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17/06/2009 21.53.52
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Interessantissima sentenza del Tar Calabria Sezione di Regio Calabria n° 251 del 22 aprile 2009: Sussistono due opposte esigenze:
- la prima, è quella del lavoratore ossia quella di essere tenuto indenne dai fatti onerosi che possono incidere sulla sua posizione lavorativa per effetto delle proprie mansioni;
- la seconda è l’esigenza di interesse pubblico di cui è portatore l’Ente locale di apprezzare la sussistenza o meno del conflitto di interesse.
Ne consegue che, al momento dell’insorgere del procedimento penale, il ricorrente avrebbe dovuto:
a) chiedere al Comune di essere tenuto indenne delle spese legali da sostenersi per la difesa;
b) nel caso di rifiuto del Comune ad assumere tale difesa a proprio carico, avrebbe dovuto adire il giudice avente giurisdizione (e ciò, originariamente, entro i termini prescrizionali del diritto, poi, una volta entrata in vigore la norma di cui al menzionato art. 69 comma 7 del dlgs 165/2001, entro i più ridotti termini decadenziali ivi prescritti).
Non avendo, quindi, proposto l’azione tempestivamente di fronte al giudice fornito di giurisdizione, trova applicazione la decadenza di cui al menzionato art. 69 comma 7 del dlgs 163/01, e va dichiarata, dunque la conseguente inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, e la revoca della ingiunzione emessa.
Cliccare a dx ====>> per leggere la sentenza integrale
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17/06/2009 21.40.47
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Il principio di affidamento, « è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello stato di diritto nelle sue differenti articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa». Tale principio contenuto nell'art. 10 della legge 212/2000 trova reale origine negli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.
La Cassazione con la sentenza 10982 del 13 maggio 2009 afferma che il principio di affidamento del contribuente esprime regole di rango costituzionale e si applica a tutte le norme dell'ordinamento tributario, anche precedenti allo Statuto del contribuente che lo ha sancito in modo esplicito.
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09/06/2009 19.01.57
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Una amministrazione comunale fu chiamata in giudizio dalla CdC per il danno cagionato a seguito di una delibera di Giunta di remissione di debito dei canoni di locazione dovuti da assegnatari degli alloggi popolari perchè i loro redditi non superavano gli importi delle pensioni minime dell'INPS e alcuni di essi non percepivano alcun reddito e si trovavano in situazione di grave disagio economico e sociale.
Secondo la sezione giurisdizionale della C.d C. sussistono gli estremi della responsabilità amministrativa, sia sotto il profilo dell'antigiuridicità del comportamento tenuto dai convenuti che con riguardo all'ingiustizia del danno causato all'Erario anche tenuto conto delle precarie condizioni economiche e sociali dei destinatari della delibera di remissione del debito. I destinatari (inquilini morosi in disagiate condizioni economiche e sociali) avevano al momento in cui hanno avuto conoscenza della delibera il massimo interesse a non esercitare il potere di rifiuto ed eccepire la conseguente avvenuta estinzione del debito di ciascuno. La struttura negoziale unilaterale della remissione giustifica dal punto di vista funzionale-causale la immediata efficacia estintiva della obbligazione, salvo il potere di rifiuto. Pertanto la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Lombardia con sentenza n° 406/2006 ha condannato tale comportamento confermato con sentenza 349/2009 dalla sezione centrale di appello dellas C.d C.
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03/06/2009 18.41.32
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Addizionale Provinciale Tarsu (Tefa) non prevista dal contributo Miur per gli edifici scolastici. Province: casse sempre più asciutte!
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La Corte dei Conti della Regione Piemonte con parere n° 17 del 13 maggio 2009 chiarisce che “A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, mentre non v’è nessun analogo riferimento al diverso tributo provinciale, neppure in sede di conversione del decreto (con L. 28 febbraio 2008 n. 31, successiva al citato D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che ha ripristinato il tributo de quo). Nemmeno nella composizione della tariffa (art. 238, comma 4 D.Lgs. 152/2006 citato), d’altro canto, ve n’è menzione. Per cui il contributo erogato ai Comuni non contiene la quota dell'addizionale Tarsu dovuto alle province.
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31/05/2009 11.25.24
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Anagrafe delle prestazioni - Periodo 1° gennaio / 31 dicembre 2008 Circolare M.E.F. n° 20 del 20 maggio 2009
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IL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA Ufficio III
ha diramato la circolare n° 20/2009 con allegato L’art 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno le Amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati.
L’inosservanza della norma comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti oltre a sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive).
<<=== a sx testo circolare ===>> a dx modello
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31/05/2009 10.26.42
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Posta elettronica certificata e gratuita ai cittadini
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Posta elettronica certificata e gratuita ai cittadini.
Questa è la novità introdotta dal D.P.C.M. 6 maggio 2009 con il quale si da attuazione all'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
Il cittadino può richiedere una casella di posta elettronica certificata e gratuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie), direttamente o tramite l'affidatario del servizio.
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29/05/2009 06.28.55
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Delibera n. 6/AUT/2009 Corte dei Conti: linee guida ed i criteri cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2009 e i questionari al
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Il 23 aprile u.s. la Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n° 6/AUT/2009 ha fornito le linee guida a cui devono attenersi i collegi dei revisori nella loro relazione al bilancio 2009 ... leggi allegati.
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24/05/2009 10.05.38
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Anche se l'art. 161 della finanziaria 2006 Legge 296/2005 ha previsto un termine quinquennale per la decadenza degli accertamenti dei tributi locali non può produrre effetti prima della sua operatività. Precedentemente il termine di decadenza per gli effetti dell'art. 11 del dlgs 504/1992 era triennale per cui le proroghe stabilite dal legislatore (vedasi art. 1 comma 67 Legge 311/2004)per gli anni 2000 e successivi sono scadute al 31 dicembre 2005 (un giorno prima dell'entrata in vigore della finanziaria 2006). Il basilare principio è stato ribadito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova con sentenza 78/13/09 del 9/2/09.
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24/05/2009 09.50.09
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La Procura alle liti va rilasciata dal Sindaco salvo deroghe statutarie. Consiglio di Stato sent 848/09
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Consiglio di Stato Sezione V sentenza 848 del 16 febbraio 2009
Dagli articoli 36 e 35 della legge 142/1990, poi trasfusi negli artt. 48, comma 2, e 50, commi 2 e 3, del t.u. sugli ordinamenti degli enti locali, approvato con d. lgs. 267/2000, si evince il principio secondo cui competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco, non essendo più necessaria l'autorizzazione della Giunta municipale, atteso che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'Ente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 10 maggio 2001, n. 186; 10 dicembre 2002, n. 17550). La decisione di agire e resistere in giudizio e il conseguente conferimento del mandato alle liti competono quindi, in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente senza bisogno di autorizzazione della giunta o del dirigente ratione materiae competente (Cons. Stato , sez. V, 7 settembre 2007 , n. 4721).
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23/05/2009 23.47.32
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Certificazione patto di stabilità 2008 - 1° giugno 2009
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I Comuni soggetti al patto sono tenuti a trasmettere la certificazione al MEF entro il termine perentorio del 1° giugno 2009 secondo il prospetto e le modalità indicate nel D.M. 15/4/2009 (GU n. 113 del 18-5-2009)
La mancata produzione della certificazione costituisce – ai sensi dell'art. 1, comma 379, lett. l), della legge n. 244/2007 – inadempimento al patto di stabilità interno e determina l'applicazione delle conseguenti sanzioni (divieto di assunzioni, divieto di ricorso al debito, limite alle spese correnti, riduzione dei trasferimenti erariali, riduzione delle indennità degli amministratori).
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20/05/2009 23.01.10
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Comodato d' uso degli immobili comunali per fini sociali? No grazie !
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La corte dei conti della Regione Veneto interpellata da apposito quesito della Provincia di Verona ha così stabilito:
" Non è consentito concedere beni di proprietà Provinciale in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali o di pubblico interesse rapportato alle funzioni Provinciali, da indicare nel provvedimento a contrarre di cui all’art.3. Sono, comunque, a carico del comodatario gli esborsi che farebbero carico al comodante per tutta la durata del contratto, oltre che le spese occorrenti per servirsi del bene di cui all’art. 1808, comma 1, del codice civile. Tale somma può essere anche determinata all’atto della stipula del contratto in modo forfetario, sulla base di apposita stima che tiene conto degli oneri sostenuti al momento dalla Provincia."
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13/05/2009 23.01.01
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Internalizzazione di un servizio per risanare le casse comunali è comportamento virtuoso
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Secondo il Consiglio di Stato sezione quinta sentenza 2735 del 29 aprile 2009, l’internalizzazione di un servizio, fra le scelte che può compiere un’amministrazione in stato di dissesto, appare sicuramente più consona al risanamento della situazione economica dell’ente, inquadrandosi in quei comportamenti virtuosi che sono necessaria ai fini di una corretta gestione, consentendo risparmi di spesa non certo compatibili con il canone dovuto al concessionario.
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13/05/2009 22.40.40
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DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRIGENTI COMUNALI - QUALIFICA PUBBLICISTICA
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Corte di cassazione sesta sezione penale - sentenza n° 19135 del 2 aprile 2009
In relazione all’abuso d’ufficio commesso da un Sindaco nel revocare, per mero spirito di ritorsione, al comandante della locale polizia municipale l’incarico di dirigente del settore della polizia locale e del commercio, la Corte ha stabilito che, anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, non è mutata la natura pubblicistica della funzione svolta e dei poteri esercitati dai dirigenti amministrativi e, con essa, la qualifica di pubblico ufficiale rilevante ai fini dell’art. 357 c.p.
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10/05/2009 23.16.51
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La Corte dei Conti richiede ai Comuni la trasmissione del Consuntivo, patto e certificazione minori introiti ICI
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A partire dal 2 luglio e fino al 31 luglio per i Comuni superiori a 5000 abitanti o al 28 settembre per quelli inferiori a 5.000 vanno trasmessi in via telematica alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti il consuntivo 2008 con certificazione del patto 2009 e dei minori introiti ICI. Lo ha stabilito la Deliberazione n. 5/AUT/2009/IADC della Corte dei Conti nell’adunanza del 23 aprile 2009.
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10/05/2009 19.22.21
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Servizio Smaltimento Rifiuti: proroga comunicazione dati , all’Agenzia delle Entrate
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Il provvedimento proroga al 31 ottobre 2009 il termine per l’invio delle comunicazioni stabiliti dal punto 5.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
14 dicembre 2007. Tale rinvio viene determinato in considerazione della necessità, da parte dei Comuni, di recuperare numerose informazioni non previste dalla normativa in materia di denunce del tributo e ai tempi necessari per l’approntamento delle procedure
informatiche indispensabili per la predisposizione dei dati da inviare.
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01/05/2009 19.09.58
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Con sentenza del Tar Piemonte Sede di Torino n° 1018 del 10 aprile 2009 è stato ribadita la diversità della notifica a secondo se effettuata in proprio o a 1/2 Ufficiale Giudiziario:
Se effettuata in proprio si perfeziona per il notificante con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale. (Cassazione Civile , sez. II, 25 settembre 2002, n.13922).
Se effettuata dall'ufficiale giudiziario si perfeziona per il notificante proprio con la consegna all'ufficiale giudiziario e non anche al destinatario (Corte Costituzionale sentenza n. 477/2002).
Tra l'altro l'art. 149 del c.p.c. modificato dalla legge 263/2005 considera perfezionata (per il notificante) la notifica a 1/2 posta con la consegna all'ufficiale giudiziario e non anche all'ufficiale postale. Del resto ad oggi non risulta sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale per una sottile differenza non a tutti comprensibile!
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01/05/2009 18.09.09
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Il Tar Campania con sentenza n° 1968 depositata il 14 aprile 2009 ha stabilito che:
a) le disposizioni della Legge n.241/1990 affermano che l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
b) originariamente la locuzione “diritto di accesso” sollevava dubbi sulla qualificazione come diritto soggettivo o interesse legittimo, ora si parla di “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”;
c) la disposizione non prevede un momento preciso in cui il diritto di accesso deve essere esercitato o che l'interessato non dia poi corso all'azione giudiziale.L'anticipazione del momento della conoscenza degli atti è funzionale ad una riduzione del contenzioso, in quanto, a seguito della visione dei documenti il richiedente potrebbe convincersi della correttezza dell'operato della P.A. e rinunciare all'azione giurisdizionale.
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30/04/2009 08.54.07
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La circolare n° 13 del 9 aprile 2009 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento- punto 2.5.3 pag 26 " Piano Straordinario di accertamenti "sintetici" prevede che << Ulteriori acquisizioni informative saranno realizzate dagli Uffici mediante specifiche “campagne” esterne, coordinate a livello centrale, volte al rilevamento di cessioni di beni e di prestazioni di servizi considerabili “di lusso” effettuate da soggetti operanti nelle rispettive circoscrizioni (porti turistici, circoli esclusivi, scuole private, wellness center, tour operator, e così via)>> Un controllo quindi sui redditi delle famiglie che mandano i propri figli alle scuole private.
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21/04/2009 21.57.31
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Cade un altro tabù: premi di produttività per attività ordinarie
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Il principio pubblicizzato proprio dal sito della corte dei conti, in riferimento alla sentenza 87/A/2009 regione sicilia riferisce dell'assenza prolungata del responsabile economico finanziaro e dell'avvio di un progetto di produttività avviato da un Comune per predisporre la bozza del conto consuntivo. Secondo l'alta corte lo stato emergenziale dell'ente conduce a ritenere un miglioramento dei servizi anche la semplice elaborazione del consuntivo da parte di un pool di dipendenti coinvolti in un progetto di produttività. clicca a sx per leggere articolo del sole 24 ore.
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21/04/2009 21.38.32
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Obbligatorio per i Consigli Comunali da rinnovare approvare il bilancio 2009 e consuntivo 2008
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Con circolare n° FL n° 6/2009 il Ministero ha ribadito che i Comuni interessati dalle elezioni del 6 e 7 giugno 2009 dovranno ai sensi art. 38 comma 5 approvare prima dello scioglimento sia il conto consuntivo 2008 e sia il bilancio 2009.
La norma è interpetrabile nel suo significato preclusivo, cioè, con riguardo soltanto a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale" - e analogamente anche in cui il consiglio provinciale - "è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore" (cfr, in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, Sez.II, 3 febbraio 2004, n. 382).
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14/04/2009 21.49.32
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Direttore Generale di Ente Locale
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14/04/2009 16.57.17
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In occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà è ora ammesso la committenza pubblica per attività lavorative di natura occasionale (lavoro accessorio fino a 3.000,00 ?). Lo ha consentito, infatti, la modifica della lettera d) del 1 comma dell'art. 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n° 276 disposta dall'art. 7 ter comma 12 della legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
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12/04/2009 22.26.17
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Approvato il certificato del Bilancio 2009 da trasmettere entro il 30 luglio 2009
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Con decreto del 30 marzo 2009 il Ministero dell'Interno ha approvato il modello del certificato di bilancio 2009 che i Comuni devono presentare entro il 30 luglio 2009
a sx <<=== il decreto ministeriale
a dx ===>> il certificato di bilancio
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12/04/2009 22.05.02
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Esperto in Finanza degli Enti Locali - Revisore Contabile
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12/04/2009 21.30.38
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In forza dell'art. 5 comma 2 lettera f) della legge 4 marzo 2009 n° 15 "f) stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;" vi sarà, attraverso l'attuazione della legge Brunetta, la disapplicazione delle progressioni verticali che saranno possibili solamente superando concorsi pubblici riservati al personale interno in misura del 50%. Già allineata alle suddette posizioni la Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia parere n° 64 del 30 marzo 2009
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10/04/2009 07.39.53
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Funzionario Amministrazione Provinciale
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05/04/2009 08.41.22
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Commissioni di Collaudo riservate al Personale della Stazione Appaltante
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L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori Servizi e Forniture ha stabilito con la determina n° 2 del 25 febbraio u.s. che l'attività di collaudo spetta in via prioritaria al personale della stazione appaltante. Nella determina cliccare a sx <<==== le motivazioni che la conducono a ribadire il rispetto di tali regole nonchè modalità, criteri e requisiti da osservare per la scelta del collaudatore.
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04/04/2009 22.41.26
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ANCI appoggerà i Comuni che dovranno ‘sforare’ i limiti del Patto 2009
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L’ANCI appoggerà il comportamento di quei Comuni che si troveranno a non poter rispettare il patto di stabilità interno per l’anno 2009, per poter sostenere l’economia dei propri territori. Lo farà con una mozione di copertura politica, e con un’assistenza di tipo tecnico che tuteli le amministrazioni dalle conseguenze giuridiche della violazione dello stesso Patto.
Infine, il sindaco di Varese Attilio Fontana ha spiegato come la posizione dell’Anci sia legata alla necessità che affrontano i Comuni “costretti non per scelta ma per necessità a superare i vincoli del patto di stabilità, per onorare pagamenti relativi ad opere pubbliche già consegnate”. Una situazione che, secondo i dati forniti durante la conferenza stampa, coinvolge almeno il 60% delle amministrazioni comunali del Veneto. cliccare a sx <<=== per leggere l'intero articolo pubblicato dall'ANCI
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04/04/2009 17.01.17
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Approvato con D.M., in corso di pubblicazione, il modello di certificato per attestare, entro il 30 aprile 2009, il minore gettito accertato per ICI abitazione principale.
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Il Ministero dell'Interno ha approvato il modello di certificazione con il quale i Comuni certificano il mancato gettito accertato, per l'anno 2008, derivante dall'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principiale. Il suddetto modello di certificazione leggibile cliccando a sx <<===== va compilato in duplice originale e sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio Tributi, dal Segretario Comunale e dall'Organo di Revisione. La certificazione, quindi, va inoltrata alla Prefettura UTG entro il 30 aprile p.v.
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03/04/2009 20.55.24
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Cassazione sezione penale n° VI sentenza 14466 del 2 aprile 09: L'Inerzia dei Dipendenti Pubblici che non rispondono ai cittadini può costare il CARCERE
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Gli statali agli sportelli non possono prendersela comoda sulle richieste di rilascio dei documenti presentate dai cittadini.
Hanno, al massimo, trenta giorni di tempo anche se la risposta e’ negativa (ora 90 giorni), dopodichè rischiano una condanna per omissione d’atti d’ufficio e quindi il carcere.
Lo scrivono i supremi giudici della VI sezione penale (sentenza 14466). Rischia una condanna per omissione di atti di ufficio punito dall`art. 328 c.p. il dipendente della Pubblica amministrazione che nei confronti del cittadino temporeggia davanti alle sue richieste o resta in silenzio. La severità della norma, aggiunge la Suprema Corte, è posta a tutela del privato ed « E’ strutturata in modo da impedire sacche di indebita inerzia nel compimento di atti dovuti». La sentenza non è una novità in materia. Basta ricordare che la Corte dei Conti già con delibera n° 7 del 20 luglio 2001 aveva segnalato che la Corte di Cassazione - VI° Sez. Penale - con Sentenza n. 10987 del 21 ottobre 1998 aveva affermato che : “l’eccesso di burocrazia nella P.A. può trasformarsi in reato (…)”.
cliccare a sx per leggere articolo Italia Oggi pubblicato sul sito della Corte dei Conti
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28/03/2009 06.49.39
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la deliberazione del 18 dicembre 2008 del CIPE, leggibile integralmente cliccando a dx, ha stabilito che i gestori dei servizi di acquedotto e fognatura possono chiedere l'adeguamento per il 2008 delle tariffe, trasmettendo entro il 30 maggio 2009 l'aggiornamento dei dati contenuti nella relazione sulla gestione.
L'adeguamento tariffario decorre dal 1° luglio 2009 mentre per il 2009 la richiesta va formulata entro il 30 maggio 2010 e decorrerà a partire dal 1° luglio 2010.
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27/03/2009 22.05.55
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ICI = i regolamenti non possono prevedere modificazioni che aumentino il gettito
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I Consigli Comunali non possono modificare i regolamenti ICI dopo l'emanazione del DL 93 del 27 maggio 08 convertito in legge 24 luglio 08 art. 1 - prevedendo un inasprimento del prelievo tributario complessivo a carico dei contribuenti modificando la situazione cristallizzatasi alla data del decreto. Ad affermarlo è la Corte dei Conti Sezione di Controllo del Piemonte con parere n° 9 del 17 marzo 2009.
cliccare a sx <<==== per leggere il parere della Corte dei Conti
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26/03/2009 22.00.04
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Rinvio termini approvazione bilancio 2009 al 31 maggio 2009
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Dopo il parere della Conferenza Stato-Citta’ ed Autonomie Locali, al Ministero dell’Interno, e’ stata infatti deciso lo slittamento al 31 maggio prossimo dei termini di approvazione dei bilanci dei Comuni con decreto del Ministro Maroni.
La conferenza Stato - città ed Autonomie Locali era stata convocata per oggi 26 marzo 2009 con al secondo capo all'odg "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione per l'anno 2009 da parte degli Enti Locali (Richiesta Anci) - parere ai sensi art. 151 comma 1 del tuel 267/2000"
cliccare a dx ====>> per leggere il decreto ministeriale
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24/03/2009 21.32.06
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
LE RESISTENZE SULLE TARIFFE MINIME degli Ordini Professionali
Alcuni Ordini, come l’Ordine dei Geometri, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, l’Ordine dei periti industriali e l’Ordine dei Farmacisti, anche a seguito del confronto avuto con l’Autorità, hanno adeguato i loro codici deontologici in materia di determinazione del compenso professionale ai principi concorrenziali, molti altri hanno mostrato resistenze, per decoro. Così notai, geologi e psicologi, oltre ai giornalisti.
Su un diverso profilo (l’obbligo di rispettare il criterio del decoro professionale) per medici e odontoiatri, psicologi, geologi e ingegneri.
Altri ordini operano, infine, un rinvio formale all’art. 2233 del codice civile che sancisce il rispetto del decoro, ossia della tariffa, nella determinazione della misura del compenso così avvocati, architetti, ingegneri, omettendo di evidenziare l’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe fisse e minime.
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22/03/2009 23.27.35
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Conto annuale del personale - adempimenti comuni dal 9 marzo al 30 aprile 2009
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Per l'anno 2008 la rilevazione dei dati è stata anticipata al 9 marzo e terminerà il 30 aprile 2009 (cfr. Circolare RGS n. 1/2009) per consentire il trasferimento nel Sistema informativo del Ministero dell'Interno di una parte delle informazioni raccolte. In applicazione del Protocollo d'intesa dell'8 maggio 2008 fra Ministero dell'Interno e Ragioneria Generale dello Stato, finalizzato alla semplificazione degli adempimenti delle Amministrazioni locali in materia di invio di dati del personale dipendente, sia la Relazione allegata che il conto annuale sono stati arricchiti di ulteriori informazioni e la rilevazione CEPEL non verrà più svolta dal Ministero dell'Interno direttamente presso gli Enti locali. cliccare a sx per leggere la circolare integrale <<=====
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21/03/2009 10.37.35
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Ancora pochi giorni (salvo l'eventuale proroga dei termini) per la Giunta Comunale per approvare almeno la bozza del bilancio di previsione 2009 entro il 31 marzo 2009 evitando Il commissariamento disposto dalla Prefettura. Mentre per i Consigli Comunali inadempienti scatta la diffida a provvedervi entro max 20 giorni per non essere commissariati e quindi scongiurare lo scioglimento dell'assemblea.
Cliccare a dx ===>> per leggere la normativa di riferimento
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16/03/2009 18.20.06
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Incentivo sulle progettazioni: ancora difformità di pareri tra MEF e Corte dei Conti
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Ancora pareri difformi (per i precedenti consultare la sezione Enti Locali di questo sito) tra esperti della Ragioneria Generale dello Stato e Magistrati della Sezione di Controllo della Corte dei Conti (Lombardia). Con circolare n° 36 del 23 dicembre 2008 il Mef pag. 6 comma 8 - incentivo per la progettazione - dichiara retroattivo al 1 gennaio 2009 l'incentivo al 0,5% sui compensi remunerati da tale data mentre il parere n° 40/2009/PAR Corte dei Conti Lombardia mette in guardia gli enti sulla irretroattività della norma quando non espressamente stabilito per legge.
a sx <<<<=== il parere cdc e a dx ===>> il parere del Mef
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15/03/2009 22.35.43
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Approvato il decreto interdipartimentale per la certificazione dei mutui contratti dai Comuni
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Entro il 31 marzo i comuni devono trasmettere perentoriamente in Prefettura due copie autentiche della certificazione dei mutui contratti a firma del responsabile finanziario per poter aspirare al contributo statale sulle somme non utilizzate del fondo sviluppo investimenti. Lo stabilisce il decreto interdipartimentale dell'11 marzo 2009. cliccare a sx per leggere il testo integrale. <<===
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13/03/2009 19.27.25
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ICI prima casa - risoluzione n° 1/DF del 4/3/09 - ripensamento -
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abitazioni assimilate all’unità immobiliare adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo: nuove istruzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze con ris. n°1/DF del 4 marzo 2009 << vale l'assimilazione prevista per legge e non più quella contenuta in regolamenti comunali ante lex D. L. 27 maggio 2008, n. 93,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. cliccare a sx <<=== per leggere la risoluzione integrale
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13/03/2009 17.47.30
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Multe per colpe gravi: Addio liti temerarie - cassazione sentenza 4829 del 27 febbraio 2009
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PROCESSO CIVILE – SPESE GIUDIZIALI – CONDANNA PER COLPA GRAVE
E’ stata inflitta alla parte ricorrente, soccombente nel giudizio di cassazione, la condanna per responsabilità aggravata, così come previsto nell’art. 385, quarto comma cod. proc. civ., introdotto dalla L.n. 40 del 2006, per avere omesso negligentemente la formulazione dei quesiti di diritto ed essersi limitato a riproporre le questioni di merito precedentemente dedotte, senza cogliere le “rationes decidendi” e reiterando censure del tutto generiche ed inidonee a evidenziare profili di erroneità della sentenza impugnata.
In altri termini ..... Multe per colpe gravi: ed ora Addio alle liti temerarie ................. << === cliccare a sx per leggere sentenza integrale
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10/03/2009 00.32.52
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L' Anci chiede una ulterore proroga per l'approvazione dei bilanci 2009
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Il Presidente della Associazione dei Comuni Italiani (ANCI)Leonardo Benedici ha avanzato al Ministro dell’Interno Roberto Maroni la richiesta di prorogare il bilancio 2009 al 30 aprile in accoglimento delle istanze di molti comuni italiani per le disposizioni che recano ancora profonde incertezze.
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06/03/2009 23.40.36
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Patto di Stabilità:lo Stato Italiano rimedia abrogando il comma controverso , oggetto di disputa con la Corte dei Conti della Lombardia, irrigidendo il patto per i comuni virtuosi
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Lo stato Italiano, in relazione ai possibili effetti negativi sul rapporto PIL / indebitamento, decide di vanificare gli effetti del parere della corte dei conti della lombardia , riprostinando l'originaria rigidità del patto anche per i comuni virtuosi che avevano dismesso i propri beni immobili. Ma la stora non finisce qui........ <<=== cliccare a sx
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04/03/2009 07.49.18
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Patto di Stabilità dei Comuni virtuosi - la Corte dei Conti consente nuovi investimenti
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Con delibera n° 48/2009/PAR del 2 marzo 2009 la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Lombardia ha interpetrato la norma di cui all’art. 77 bis comma ottavo del D.L 112/2008, convertito nella legge 133/2008, nel senso che i proventi delle alienazioni di pacchetti azionari e di beni immobili utilizzati per spese di investimento o per riduzione del debito non debbano essere conteggiati ai fini della base del calcolo relativa ai saldi del patto di stabilità esclusivamente per l’esercizio 2007 ed ha chiesto l'intervento del Parlamento per una posizione condivisa in modo da fugare ogni dubbio. Ma il comma 8 dell'art. 77 bis del dl 112/2008 interpetrato ristrettivamente dal MEF-circ. 2/2009 potrebbe essere abrogato per l'alto costo 1,78 miliardi di euro per eliminare gli effetti del parere della Corte dei Conti
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02/03/2009 18.36.47
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Corte Costituzionale : Assolte le cartelle esattoriali cosiddette mute
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ASSOLTE LE CARTELLE MUTE L'art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 stabilisce che sia gli atti dell'amministrazione finanziaria che le cartelle di riscossione devono tassativamente indicare, tra l'altro, il responsabile del procedimento.
La Corte Costituzionale con sentenza n° 58/2009 del 27 febbraio 2009 chiamata ad esprimersi sulla retroattività della norma ha affermato che "deve escludersi che,anteriormente all'emanazione della disposizione impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento. Questa è stata infatti esclusa, a fronte di notevoli incertezze dei giudici di merito, dalla Corte di cassazione. La disposizione impugnata, di conseguenza, non contiene una norma retroattiva"
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28/02/2009 22.49.06
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Corte dei Conti Giurisdizionale per la Toscana: Tassa Rifiuti: fatta eccezione per la Campania, non è possibile in Italia approvare le tariffe in corso d'anno.
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La Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Toscana con delibera n° 4/2009/PAR del 5 febbraio 2009 nel confermare l'obbligatorietà di stabilire le tariffe Rifiuti entro i termini di adozione del bilancio specifica l'applicabilità solo in Campania del particolare regime derogatorio previsto dall’art. 53, comma 16, L.16 dicembre 2000 n.388 e dell’art. 172, lettera e), del TUEL, decreto-legge 11 maggio 2007, n.61, convertito con legge 5 luglio 2007, n.87 grazie al quale i cittadini campani, unici in Italia, sono obbligati a pagare il 100% dei costi di gestione, di qualsiasi consistenza essi siano.
Cliccando a sx è possibile leggere il parere della Cdc. Toscana <<=== mentre per leggere il parere della Corte dei Conti n° 4/2008 sulla deroga in Campania, scendere in questa sezione di 11 posizioni e cliccare su " Tariffa rifiuti modificabile in corso d'anno in Campania"
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26/02/2009 21.52.02
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Convegno Lega delle Autonomie Locali,Ancrel club dei Revisori, Fondazione Odcec Torre Annunziata,Comune di Sant’Agnello, Comune di Sorrento, Comune di Piano di Sorrento, Comune di Massa Lubrense, Comune di Meta: La legge finanziaria per l’anno 2009, il bilancio di previsione degli enti locali, il Patto di Stabilità, Ruolo, compiti dei Revisori.
Sabato, 7 marzo 2009 ore 09,00
Biblioteca Comunale Via delle Rose - 80063 – Piano di Sorrento
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25/02/2009 22.20.58
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbr 09 è stato pubblicato il DL 23 febbraio 2009, n. 11 che ai commi 3/4/5 dell'art. 6 "Piano Straordinario di Controllo" stabilisce:
comma 3- I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
comma 4 - Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
comma 5 - Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
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25/02/2009 06.55.43
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Pubblicista del "Sole 24 Ore" - Quotidiano nazionale Economico
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22/02/2009 07.57.58
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Se le Amministrazioni Comunali intendono approvare il bilancio di Previsione nei termini di legge senza diffide da parte della Prefettura Utg è ancora possibile.
Tuttavia bisogna affrettarsi ad approvare in Giunta la Bozza entro il 28 febbraio p.v. ed a fissare gli ulteriori adempimenti per portare in Consiglio Comunale la manovra entro il 31 marzo p.v.
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22/02/2009 07.37.39
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Quando si perfeziona l'istituto dell'adesione ?A chiarirlo è la circolare n° 4E del 16 febbraio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze qui riportata nella precedente news del 17 febbraio u.s. LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALL'INVITO AL CONTRADDITORIO SI PERFEZIONA CON L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE E CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA NEL TERMINE STABILITO DALLA LEGGE. (COMMA 1 BIS E SEGUENTI ART. 5 d.LGS 218/1997) In caso di mancato pagamento delle rate successive l'ufficio iscrive a ruolo a titolo definitivo le somme maggiorate di sanzioni (30%)
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17/02/2009 21.17.05
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Ancora sull'istituto dell' Acquiescenza - circolare Mef n. 4E del 16 febbr 2009
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Emanate le istruzioni con circolare n° 4E del 16 febbraio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul nuovo istituto dell'Acquiescenza stabilito dal comma 4 ter dell'art. 27 del DL 185/2008 convertito in legge n° 2 del 28 gennaio 2009. In estrema sintesi spiega la circolare l'effetto dell'Acquiescenza riduce la misura delle sanzioni pari ad un ottavo del minimo edittale, ovvero pari al 12,5% del predetto importo. Pur di garantire un'entrata immediata lo Stato rende più interessanti e convenienti per i contribuenti, gli accertamenti con adesione aventi le caratteristiche stabilite in circolare. Quasi come un ulteriore condono. Ma non è dato sapere se questo nuovo istituto riuscirà a ridurre l'eluzione, l'erosione ed evasione dei tributi.
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16/02/2009 22.41.12
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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 6 febbraio 2009, n. 2870 ha affermato che " avverso l’atto con il quale l’amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo… non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo”................... cliccare a ====>> dx
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16/02/2009 21.40.19
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Non è reato effettuare numerose sedute di commissioni consiliari con ingenti costi, lo ribadisce la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania.
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La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania con sentenza n° 81 del 27 gennaio 2009 ha assolto alcuni Presidenti di Commissioni Consiliari per il numero elevato di convocazioni a seguito di citazione della Procura Regionale. La convocazione delle commissioni consiliari è una scelta del tutto in linea con le finalità istituzionali assegnate nell’ordinamento dell’ente locale; nessuna norma fissa un limite massimo al numero delle convocazioni, l’effettiva partecipazione alle riunioni dei consiglieri presenti non è censurabile in alcun modo; la consistenza e l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, lo svolgimento della discussione, la durata in concreto delle riunioni, le determinazioni ivi assunte attengono all’ambito libero di esercizio delle attività d’indirizzo e controllo politico amministrativo, consultiva, di garanzia, di studio, di proposta affidate alle commissioni consiliari permanenti, a quella paritetica di garanzia ed alla conferenza dei capogruppo................... <<=== cliccare a sx per leggere tutta la sentenza
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13/02/2009 23.33.04
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Per gli effetti dell'art. 228 comma 3 del Tuel " conto del bilancio",e dei nuovi termini di approvazione del rendiconto al 30 aprile 2009 stabiliti dall'art. 2-quater, comma 6, del dl. 154/2008, come modificato dalla legge di conversione 189/2008, i responsabili dei servizi hanno tempo fino alla fine del mese per procedere al riaccertamento dei residui.
" (..) Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui .. (...)"
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13/02/2009 22.05.20
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Tempi duri per i revisori dei conti dei Comuni che non rispondono ai questionari della Corte dei Conti
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Al mancato riscontro dei questionari richiesti dalla Corte dei Conti (obbligo introdotto dal comma 166 a 169 della legge 23 dic 2005 n° 266) i revisori dei conti dei Comuni oltre alla possibile revoca dell'incarico da parte del Consiglio Comunale, ora rischiano anche il deferimento all'ordine professionale ed al Ministero della Giustizia. Tale procedura è stata già disposta per la 1° volta in Italia dalla Corte dei Conti sezione di controllo della Regione Molise con delibera n° 1/2009.
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13/02/2009 21.21.06
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Obbligo di partecipazione ad un unico consorzio: modifica della normativa
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L'obbligo di partecipare ad un unico consorzio non obbligatorio sancito dalla finanziaria 2008 e precisamente dall’articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato totalmente stravolto da un emendamento approvato in sede di conversione del DL 207 del 30 dicembre 2008 cosiddetto milleproroghe (art. 3 comma 1 ter). Il nuovo testo è il seguente : (...)"ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa PER GESTIRE IL MEDESIMO SERVIZIO per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". C' è tempo quindi fino al 1 gennaio 2010 per decidere di fuoriuscire dai consorzi che gestiscono gli stessi servizi. La nuova norma salva tanti consorzi dalla cancellazione, specie quelli già ritenuti particolarmente illegittimi quali quelli di scopo come ad esempio i consorzi comunali che a loro volta gestiscono attraverso società miste...violando sistematicamente, di fatto, l'art. 23 bis del dl 112/2008 legge 133/2008 (antitrust)
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11/02/2009 19.17.08
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Il Decreto legge milleproroghe n° 207 /2008 definitivamente approvato oggi prevede il rinvio dal 31 marzo al 31 dicembre 2009 del divieto degli arbitrati negli appalti pubblci
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08/02/2009 12.42.40
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Swap e Derivati degli Enti Territoriali: Battuta di arresto nei controlli
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La delibera n° 93 del 30 aprile 2008 della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti ha stabilito alcuni principi fondamentali nell'azione di controllo degli swap e derivati.
Interessata al caso da una segnalazione del Dipartimento del Tesoro come stabilito dalla finanziaria 2007 L.296/2006 commi 736 e segg. in quanto "per le operazioni che risultino in violazione alla vigente normativa" va trasmessa una specifica “comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza”.
L'Alta Corte decide di rimandare nel tempo le proprie valutazioni perchè "l’esposizione futura ai rischi che la curva dei tassi d’interesse possa nel tempo subire, accentua la natura aleatoria propria dei contratti di derivati rispetto alla finalità di copertura e pertanto va sottoposta a un continuo monitoraggio l’operazione posta in essere che potrebbe nel tempo risultare non proficua per l’Ente pubblico."
<<<======= cliccare a sx per leggere il documento
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08/02/2009 12.00.45
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Strabiliante sentenza della Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana della Corte dei Conti (sentenza n° 1/A/2009 del 1/1/2009) - A seguito del proscioglimento per prescrizione dei termini venivano rimborsate da un Consiglio Comunale le spese legali sostenute da Amministratori e Funzionari.
La Corte dei Conti, condannava al rimborso delle spese i componenti del Consiglio Comunale che avevano adottato la delibera ma non anche i funzionari che avevano espresso parere tecnico e contabile favorevole al pagamento. Queste le strabilianti motivazioni dell'alta corte .....
===>> cliccare a destra ===>>
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07/02/2009 12.01.04
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Resi noti i trasferimenti dello Stato a favore dei Comuni per l'anno 2009
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Con comunicato del 6 febbraio u.s. il dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell'Interno ha reso noto la metodologia utilizzata per la determinazione dei trasferimenti erariali e di altre assegnazioni spettanti ai Comuni per l'anno 2009 che saranno erogati durante l'anno, secondo le modalità di cui al D.M. 21 febbraio 2002.
Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti via mail a: finloc@interno.it, oppure telefonando ai numeri 06 465 48199 – 06 465 48198
Cliccando a sx <<=== si visualizzeranno i trasferimenti erariali che saranno erogati ai singoli Comuni
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03/02/2009 22.39.03
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Gestione Separata Inps - emanata la circ. n° 13 del 28 genn 2009
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L'Inps con circolare n° 13 del 28 gennaio 2009 ha fissato i massimali e minimali della Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 Legge 335/1995.
Come da tempo riportate nella sezione Scadenze,sono state confermate le aliquote indicate da questo sito interpetrando il DL 112/2008. Cliccando a sinistra il testo della circolare. <<====
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01/02/2009 18.18.37
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Linea Amica
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Il sito viene proposto dal ministro della Funzione Pubblica come il più grande Urp europeo
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01/02/2009 18.11.03
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Inaugurato Il Call Center della Pubblica Amministrazione
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Presentato alla Stampa il sito http://www.lineaamica.it che è già operativo proponendosi quale sportello informazioni della P.A.
"Il più grande Urp Europeo" riferisce il Ministro della Funzione Pubblica.
Urp = Ufficio Relazioni con il Pubblico
In alternativa al sito il numero verde per contatti telefonici n° 803001
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30/01/2009 18.51.34
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Patto di Stabilità 2009 - 2011 emanata la circolare n. 2 del 27 genn 09
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La Ragioneria Generale dello Stato ha diramato la circolare n° 2 del 27 gennaio 2009 contenente i criteri interpretativi per l'applicazione del patto di stabilità interno da parte dei Comuni per il triennio 2009-2011.Cambia il sistema sanzionatorio:
riduzione dei trasferimenti erariali,
il blocco delle assunzioni,
la limitazione alla crescita delle spese correnti,
il divieto all’indebitamento,
la riduzione delle indennità degli amministratori.
cliccare a sx <<==== per leggere la circolare o scaricare i modelli
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30/01/2009 18.34.15
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Agenzia Entrate: registrazione on-line dei contratti di affitto
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CONTRATTI DI AFFITTO: Sono disponibili da oggi, nella sezione Contratti di locazione del menu Strumenti dell'area autenticata del sito agenzia delle entrate, i servizi online di compilazione e registrazione telematica dei propri contratti di locazione e affitto (Locazioni Web) e di pagamento delle imposte relative ai propri contratti di locazione già registrati (Pagamenti Registro Web).
Al momento essi possono essere utilizzati dagli utenti Fisconline, dal 9 febbraio prossimo anche gli utenti Entratel potranno beneficiarne in relazione ai propri contratti. Cliccare a sinistra <<===
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25/01/2009 12.30.19
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Corte dei Conti analisi Bankit “Gestione contabile del conto sospesi collettivi
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La Corte dei Conti Sezione Centrale di Controllo, con propria delibera n° 30 del 30 dicembre 2008, ha analizzato la “Gestione contabile del conto sospesi collettivi” presso la Banca d'Italia (che ha una decisa similitudine con il conto sospesi delle tesorerie comunali). L'Alta corte conclude affermando: "Dagli esiti di tale indagine risulta evidente che i disallineamenti nella registrazione di documenti contabili dello Stato sono in parte emblematici di difficoltà nei raccordi tra Uffici della stessa Amministrazione dell’economia e delle finanze (IGPB e IGEPA)..."
Cliccando a sinistra la relazione integrale della Cdc <<==
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25/01/2009 10.04.15
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Monitoraggio Contrattazione Integrativa - Mef circ. n. 1 del 20 genn 2009
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Con circolare n° 1 del 20 gennaio 2009 il Dipartimento della Ragioneria Generale del Ministero Economia e Finanze ha diramato le istruzioni necessarie per monitorare i contratti integrativi decentrati del personale dipendente ma anche le obbligatorie segnalazioni da effettuare. Cliccando a sinistra il testo della circolare
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24/01/2009 19.32.27
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Funzione Pubblica: circolare n 10/ 2008 sui limiti di eta' pensionabile
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 16 del 21 gennaio 2009, la circolare del dipartimento Funzione Pubblica n° 10 del 20 ottobre 2008 di chiarimento ai limiti di età per il collocamento a riposo .......
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20/01/2009 23.21.06
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Patto di Stabilità 2009 alleggerito delle somme dovute ai creditori?
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Con ODG 9/01972/117 approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio us. è stato chiesto al Governo di escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali. Ora il Decreto Legge 185 che contiene l'odg è passato al Senato per l'approvazione.
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17/01/2009 19.26.42
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Comuni Spreconi - Spaccatura Nord / Sud
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Un interessantissimo lavoro sui rendiconti 2007 dei Comuni è stato effettuato dalla fondazione Civicum che promuove e diffonde una cultura di efficacia ed efficienza nella gestione dei beni comuni. Cliccando a sinistra è visionabile il documento che analizza sprechi e inefficienze della P.A. Il validissimo studio, se non organicamente letto, tuttavia si presta a spregiudicate manipolazioni da parte di chi si prefigge scopi diversi da quelli voluti dalla Fondazione..... Cliccando a destra è inoltre leggibile un interessante commento del quotidiano "Libero" tratto da http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/gennaio2009/16012009/028.pdf.
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15/01/2009 21.42.36
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Il Dl. 185 nella versione ultima in prossimità della conversione in legge modifica l'art. 15 del dlgs 218/1997. Il nuovo istituto dell'acquiescenza stabilisce che qualora l'accertamento/liquidazione non sia stato preceduto dall'invito al contraddittorio, le sanzioni si riducono ad 1/8 se non si ricorre al contenzioso.Un vero e proprio condono tributario permanente. E' auspicabile però un effetto positivo per le casse dello Stato stante il sacrificio di tanti contribuenti che hanno puntualmente pagato le tasse dovute........
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11/01/2009 09.02.56
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Comuni: minori entrate ICI anni dal 2001 al 2005, immobili cat D
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Con circolare n° 6 del 24 dic u.s. Il Ministero dell'Interno ha specificato che i comuni, che hanno subito minori entrate derivanti dall’ICI, a causa dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali derivante da fabbricati di categoria “D”, devono presentare per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, la dichiarazione attestante tale perdita per ottenere l’attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali ENTRO IL 31 GENNAIO A PENA DI DECADENZA. Questa la circolare ...... ===>>
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09/01/2009 21.23.37
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Il Decreto del Ministro della Giustizia del 17 dic. 2008 (G.u.r.i. N° 303 del 30 dic. 2008) aumenta di circa il 5% gli importi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada con decorrenza dal 1 gennaio 2009 adeguandoli alle variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati del biennio 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008 .
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06/01/2009 10.52.34
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Secondo l’art. 226 del Tuel 267 del 18 agosto 2000 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 93, rende il conto della propria gestione di cassa che deve essere trasmesso dal Comune alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. Tale adempimento è stato ora anticipato al 30 gennaio, unitamente al conto degli agenti contabili dall’articolo 2-quater, comma 6, del dl. 154/2008, come modificato dalla legge di conversione 189/2008.
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03/01/2009 23.37.17
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Principali link della Regione Campania
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Cliccando sull'argomento di interesse e possibile consultare il Bollettino Ufficiale della Regione Campania (Burc) - Fondi Strutturali e Fas - Por 2000/2006 - Sistema Informativo degli appalti - Uffici Regionali - Leggi Regionali ed altre informazioni
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02/01/2009 23.47.24
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Auguri per festività Befana 2009
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02/01/2009 22.38.18
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ARAN agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A.
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L’Aran svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
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01/01/2009 21.05.14
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Sentenza Tar Puglia Sezione Terza Bari n° 2892 del 17 dic.2008. L’incompatibilità può integrare un vizio dell’atto amministrativo solo quando si compendi nella violazione delle norme sulla competenza, costituendo altrimenti un vizio del negozio giuridico, si deve dire che i pareri di regolarità tecnica previsti dall’art. 49 D. Lvo 267/2000 tendono ad assicurare la completezza della istruttoria , ed in tal senso devono essere considerati pareri che attestano la legittimità del procedimento limitatamente, appunto, alla mera regolarità della istruttoria. Essi devono inoltre considerarsi funzionali ad individuare i soggetti responsabili, sul piano contabile e amministrativo, in solido con i componenti del’organo politico deliberante (in tal senso si veda Tar Campania Napoli, III, n. 7878/2007; Tar Reggio Calabria 1072/2007 ):
per tale ragione non limitano in alcun modo la potestà decisionale
dell’organo politico (oltre alle sentenze citate, si veda anche C.d.S. V, n.
680/1998) e non costituiscono requisito di legittimità delle delibere da
esso adottate.
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01/01/2009 19.14.33
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anche se il dlgs 152/2006 ne ha previsto la soppressione slitta ancora di un anno il passaggio dalla Tassa rifiuti alla Tariffa (che non ha natura tributaria). Lo stabilisce l'art. 5 del Dl n. 208 del 30 dicembre 2008 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 31/12/2008.
Vedi anche l'apposito articolo riattualizzato dalla norma "L'intrigata vicenda del tributo ambientale provinciale" all'inizio di questa Sezione Tributi
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01/01/2009 18.57.28
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Emanato il 23 dicembre 2008 il nuovo decreto di monitoraggio trimestrale per l'anno 2008 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Il documento contiene i prospetti di rilevazione e le modalità per la trasmissione, attraverso il sistema web, delle informazioni secondo le disposizioni della Legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 685). Essendo stato emanato dopo la scadenza del termine i Comuni dovranno trasmettere i dati del monitoraggio al 30 giugno e 30 settembre entro 20 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto.
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01/01/2009 11.34.02
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Il testo della finanziaria 2009, con l'approvazione in via definitiva della Camera il 19 dicembre u.s., è divenuta Legge dello Stato Italiano.
(legge 203/2008 - G.U. n° 303 del 30 dicembre 2008, supplemento ordinario n° 285).
questo il testo della legge..........
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25/12/2008 19.39.40
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Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale SSPAL
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Il D.P.R. 27/08 dall'art.1, c. 2, lettera c) assegna esplicitamente alla SSPAL, d'intesa con il Ministero dell'Interno, la formazione a personale che svolge funzioni dirigenziali e direttive.
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25/12/2008 19.20.24
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Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
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L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara
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25/12/2008 18.57.35
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Conferenza Stato - Città - Autonomie Locali
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La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è un organo collegiale con funzioni consultive e decisionali, sede istituzionale permanente di confronto e raccordo tra lo Stato e gli enti locali. Istituita con DPCM 2 luglio 1996 (GU 27 gennaio 1997, n. 21), la Conferenza unitamente alla Conferenza unificata è disciplinata dal D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281 (GU 30 agosto 1997, n. 202).
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23/12/2008 16.00.52
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Questi i principali allegati al bilancio di previsione 2009
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21/12/2008 10.13.59
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Enti Locali dal 1 gennaio 2009 in regime di Tesoreria Mista
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Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 33 del 26 novembre 2008 sull'applicazione del nuovo regime di Tesoreria Mista dal 1 gennaio 2009 .........
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20/12/2008 16.20.47
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AUGURI DI BUON ANNO 2009.
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16/12/2008 18.10.40
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art. 58 dl 112/2008 piano dellle dismissioni e valorizzazioni patrimoniali
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Si è tenuto martedì 16 dicembre presso il Consorzio Asmez di Napoli il master relativo al piano di dismissione e rivalutazione del patrimonio immobiliare dei Comuni. Relatore Giuseppe Terracciano ha visto la larga partecipazione di numerosi comuni del centro sud d'Italia
(responsabili Utc/ragioneria/patrimonio/assessori comunali.)....
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13/12/2008 11.06.42
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Incarichi Professionali nei Comuni: I revisori obbligati a verificare
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Incarichi Professionali nei Comuni: I revisori obbligati a verificarne la correttezza ed a controllare che tutti gli adempimenti siano stati puntualmente assolti.Scoppia la polemica sul ruolo dei Revisori e sui compensi decisamente inadeguati
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13/12/2008 10.53.39
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PROROGA BILANCIO ENTI LOCALI AL 31 MARZO 2009
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il ministero dell’Interno ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di Comuni e Province dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009 con decreto del 13 dic 2008 - G.U.R.I. n° 3 del 5 gennaio 2009.
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23/11/2008 17.16.10
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L' Associazione dei Comuni dichiara lo sciopero dei bilanci comunali 2009
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Sciopero dei Bilanci Comunali contro l'austerity
L'ANCI invita tutti i comuni e le città metropolitane a non procedere alla presentazione negli organi competenti dei Bilanci di Previsione per l’anno 2009 entro la data del 31 dicembre p.v. in attesa che
siano rivisti i contenuti della manovra finanziaria.
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23/11/2008 17.01.10
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Relazione dei Revisori al Bilancio 2009: i modelli approvati dal CNDCEC
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Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti
contabili ha approvato, nella seduta del 5 e 6 novembre, lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2009 dei Comuni”.
Questo il modello di relazione ad uso dei revisori .......
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22/11/2008 19.51.56
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Seminario approfondimento piano di alienazione patrimonio immobiliare
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Formazione Asmez: Seminario di approfondimento nel giorno 11 dicembre 2008 sul tema “Il Patrimonio immobiliare degli EE.LL.: Strumenti di gestione e valorizzazione”;
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22/11/2008 19.34.27
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La Cassazione Sezioni Unite Civili ha definitivamente cancellato dal vocabolario giuridico e dal sistema giudiziario italiano il termine "danno esistenziale". Hanno concorso all'evento ben quattro sentenze dell'alta corte di cui tre in un solo giorno: 26972/26973/26974/26975 del novembre 2008.
Ora i Giudici di Pace dovranno uniformarsi a quanto sancito dalla Cassazione.
Per economia web si allega alla presente la sola sentenza 26972/2008
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03/11/2008 21.25.31
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Antitrust: richiesta pareri ex art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, Servizi pubblici locali di rilevanza economica
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Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica
a) Delibera dell'Autorità del 16 ottobre 2008
b) Comunicazione sull’applicazione dell’art. 23-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, relativo all’affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
c) Formulario per la presentazione della richiesta di parere
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03/11/2008 21.13.38
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota anche come Autorità Antitrust, è una "Autorità indipendente" istituita dalla legge n. 287 del 10 ottobre 1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"). Con il termine Autorità indipendente si fa riferimento a un'amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica.
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02/11/2008 22.20.30
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Il Concessionario della Riscossione deve rendere il conto giudiziale della gesti
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Corte dei Conti Sentenza n. 434/2008 del 20 ottobre 2008 - Sezione Prima centrale di Appello - In tema di obbligo del concessionario della riscossione delle entrate degli enti locali di rendere il conto giudiziale della gestione.... Avuto riguardo, allo stato, della mancata adozione dell'apposito Decreto Ministeriale, previsto dall'articolo 25 del D.L.vo n. 112/1999, il conto giudiziale dovrà essere reso, alla stregua del Mod. 21 approvato con D.P.R. n. 194/1996.
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15/10/2008 23.02.32
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Non sempre gli obiettivi intenzionali della P.A. corrispondono con quelli realizzzati. La presentazione proposta da Pino Terracciano al Convegno Ancrel di Bari del 13 ottobre 2008 ne spiega i perchè.......
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28/09/2008 08.07.48
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Euroconvertitore contemporaneamente in tutte le ex monete europee
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Sito ideato da Pino Terracciano in occasione dell'introduzione della moneta Euro. In tale occasione fu organizzato un apposito convegno al quale aderirono diversi rappresentanti dell'economia nazionale e parlamentari. Agli atti del convegno, documentazione e riprese televisive, la proposta di Pino Terracciano di introdurre una Banconota da 1? per dare valore e peso alla conversione.
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27/09/2008 11.44.38
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l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali (ANCREL) Regione Puglia ha organizzato un convegno di studio sul tema "Le Società Partecipate degli Enti Locali tra nuovi e vecchi adempimenti" che si terrà a Bari nella sede della Camera di Commercio di Corso Cavour lunedì 13 ottobre 2008 ore 9,00.
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19/09/2008 17.04.30
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Funzione Pubblica
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La gestione degli Enti locali esige un costante aggiornamento delle attività di Organi Centrali e/o periferici ......
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13/09/2008 10.13.59
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L'Ordinanza n. 3695 del 31 luglio 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito che i Comuni della Campania non possono più affidare il servizio del ciclo integrato dei rifiuti e/o del servizio di raccolta differenziata a soggetti diversi dai Consorzi di bacino. I contratti sono nulli di diritto Il Segretario Comunale dell'Ente è tenuto ad inviare i relativi atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti. art. 4 comma 4
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06/09/2008 07.07.32
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La Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha approvato (G.U. 180 del 2/8/08)i nuovi questionari che gli organi di revisione sono obbligati a trasmettere alle Sezioni regionali di controllo subito dopo l’approvazione del rendiconto. L’omissione o il ritardo ingiustificato dell’invio della relazione ostacolano l’esercizio del controllo della Corte dei conti, con la conseguente responsabilità dell’organo inadempiente. Le Sezioni Regionali fisseranno perciò un termine per l’adempimento, trascorso il quale, segnaleranno ai consigli comunali o provinciali gli organi di revisione che non abbiano ottemperato all’obbligo, per l’eventuale revoca, ai sensi dell’articolo 235, comma 2, TUEL n. 267/2000.
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06/09/2008 06.42.45
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Sempre più Comuni antievasione convenzionati con l Agenzia delle Entrate
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I Comuni sempre più a caccia di risorse per i propri bilanci si impegnano a scovare gli evasori dei tributi dello Stato incamerando discreti introiti da investire ..........
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19/08/2008 23.11.38
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Principali link della Regione Campania
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Cliccando sull'argomento di interesse e possibile consultare il Bollettino Ufficiale della regione campania (Burc) - Fondi Strutturali e Fas - Por 2000/2006 - Sistema Informativo degli appalti - Uffici Regionali -
Leggi Regionali ed altre informazioni
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10/08/2008 17.59.15
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Tariffa rifiuti modificabile in corso d'anno in Campania
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Secondo la Corte dei Conti della Campania, per effetto dell’art.33 del d.l.n.248/2007 - normativa speciale per la Campania - è possibile rideterminare la T.A.R.S.U. – nonché la T.I.A. - in corso d’anno, in misura tale da coprire integralmente il costo del servizio.
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09/08/2008 18.38.12
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Compensi progettazione interna - parere 7/2008 Corte dei Conti della Campania
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Progettazione Interna - parere della Corte dei Conti della Campania.
<<.... la quota parte dell’incentivo per la progettazione, di cui al vigente art. 92, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, va riconosciuta al Responsabile unico del procedimento ed ai suoi collaboratori anche nel caso di progettazione affidata a soggetti esterni all’Amministrazione comunale? ......>>
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09/08/2008 16.11.41
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TARSU 6 agosto - determinati gli importi dovuti dalle scuole italiane ai Comuni
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TARSU: La Conferenza Stato-città e autonomie locali, del 20 marzo 2008, ha sancito l’accordo con il quale, tra l’altro, è stata disciplinata la modalità per la determinazione delle somme da corrispondere a ciascun Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione. Questa è la tabella preparata il 6 agosto scorso riportante gli importi spettanti a ciascun Comune Italiano
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23/07/2008 23.14.51
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Piano degli incarichi di studio, ricerca , consulenza
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Secondo la Sezione di Controllo della Regione Abruzzo gli incarichi di LL.PP. non soggetti al piano del Consiglio Comunale stabilito dall'art. 3 comma 55 finanziaria 2008 vanno individuati in base all'imputazione della spesa....
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20/07/2008 08.54.02
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L’INTRICATA VICENDA DEL TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE.
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Se fosse stato commesso un crimine, ci sarebbe un corpo del reato, un luogo, un indiziato ed un’arma del delitto. Nel frattempo sarebbero state fatte delle indagini, aperti dei fascicoli e forse......
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